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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 7702/2025 del 25/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Richiesta di rescissione del giudicato ai sensi dell'art. 629-bis cod. proc. pen., per mancata conoscenza del processo celebrato in sua assenza. Il ricorrente sostiene di non essere stato informato del procedimento perché non si trovava in Italia e che il difensore di fiducia aveva rinunciato al mandato senza comunicarglielo, impedendogli di indicare un nuovo domicilio per le notifiche.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato che la Corte d'Appello di Brescia ha valutato correttamente gli elementi di fatto: il ricorrente aveva nominato un difensore di fiducia ed eletto domicilio presso di lui; le notifiche (compreso l'avviso ai sensi dell'art. 415-bis e il decreto di citazione a giudizio) furono effettuate regolarmente al difensore; il ricorrente si trovava in Italia nei momenti rilevanti e parlava italiano. Alla luce della giurisprudenza di legittimità richiamata, la nomina del difensore con elezione di domicilio costituisce indice di conoscenza del procedimento e la mancata informazione non è stata ritenuta incolpevole. Conseguentemente il rimedio ex art. 629-bis non è stato riconosciuto e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 629-bis cod. proc. pen.

    Norma che disciplina la rescissione del giudicato per mancata conoscenza del processo celebrato in assenza; la Corte richiede che la mancata conoscenza sia incolpevole per poter accogliere il rimedio.

  • art. 415-bis cod. proc. pen.

    Previene l'avviso all'indagato: la notificazione dell'avviso è elemento probatorio della conoscenza del procedimento se effettuata correttamente.

  • art. 420-bis cod. proc. pen.

    Regola la dichiarazione di assenza e i presupposti per celebrare il processo in assenza; la Corte ha ritenuto che la dichiarazione fosse legittima alla luce dell'elezione di domicilio e delle notifiche al difensore.

  • art. 107 cod. proc. pen.

    Prevede gli obblighi di comunicazione relativi alla rinuncia del difensore; la mancata comunicazione all'assistito non ha di per sé escluso la responsabilità dell'imputato quando sussistono altri indizi di conoscenza.

  • art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen.

    Norme sui motivi di ricorso per cassazione invocate dal ricorrente (violazione di legge e vizio di motivazione); la Corte le ha ritenute infondate rispetto ai fatti accertati.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che dispone la condanna alle spese processuali in caso di rigetto del ricorso; applicata alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese.

Massime di principio

  • La nomina di un difensore di fiducia con elezione di domicilio presso il suo studio costituisce un forte indice di conoscenza del procedimento e può legittimare la celebrazione del processo in assenza dell'imputato, salvo prova di circostanze che dimostrino la mancanza di conoscenza non dovuta a colpevole disinteresse.
  • La mancata comunicazione da parte del difensore della rinuncia al mandato non esclude automaticamente la responsabilità dell'imputato: occorre valutare l'esistenza di contatti effettivi o altri elementi di conoscenza del procedimento.
  • Per ottenere la rescissione del giudicato ex art. 629-bis è necessario dimostrare che la mancata conoscenza del processo sia incolpevole; mere deduzioni o presunzioni non sono sufficienti se esistono notifiche regolarmente eseguite e altri indizi di conoscenza.
  • La Corte verificherà fatti concreti come la presenza dell'imputato nel territorio nazionale, la lingua parlata, la regolarità delle notifiche e l'effettiva relazione con il difensore per decidere sull'incolpevolezza della mancata conoscenza.
  • Se sussistono elementi che rendono verosimile la conoscenza del procedimento (notifiche, elezione di domicilio, assistenza del difensore), l'onere probatorio grava sul ricorrente che deve provare circostanze esimenti dalla sua responsabilità.

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