Cassazione Penale, Sentenza n. 23288/2024 del 10/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della sentenza della Corte d'Appello di Caltanissetta che aveva confermato la condanna per bancarotta fraudolenta documentale come amministratore unico della "SCALIA Srl". Il ricorrente lamentava: insufficienza della prova del dolo specifico perché non avrebbe avuto contezza dell'obbligo di consegna della documentazione; mancata notifica/contatto da parte di Guardia di Finanza e curatore; assenza di prova di un ingiusto profitto o di pregiudizio ai creditori; travisamento della prova circa l'irreperibilità e il furto delle scritture (denunciato prima del fallimento); vizio di motivazione e errori nella quantificazione della pena.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato in relazione all'elemento soggettivo (dolo) e ha annullato la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte d'Appello di Caltanissetta. La Corte ha osservato che la mera assenza o mancata consegna delle scritture contabili non basta, da sola, a provare il dolo specifico richiesto per la bancarotta fraudolenta documentale "specifica": occorrono ulteriori circostanze idonee a dimostrare che l'omissione sia stata volontaria e diretta a recare pregiudizio ai creditori o a procurare un ingiusto profitto (es. distrazione di beni, rilevante passivo, condotte aziendali indicanti fraudolenza). Inoltre la Corte ha chiarito che l'irreperibilità dell'imprenditore dopo il fallimento non è di per sé prova del dolo, se non accompagnata da altri indici di fraudolenza. Per queste ragioni ha disposto il rinvio perché la corte territoriale integri e motivi adeguatamente.
Norme richiamate
art. 216, comma 1, lett. b) legge fallimentare
La norma punisce la bancarotta documentale; la Cassazione distingue tra la forma "specifica" (occultamento o mancata tenuta con dolo specifico di recare danno ai creditori o procurare un ingiusto profitto) e la forma "generica" (fraudolenta tenuta di scritture quando i libri risultano rinvenuti e falsi), richiedendo per la forma specifica ulteriori indici che dimostrino la finalità dolosa.
Giurisprudenza della Cassazione (segnalate: Sez. 5, n. 18320/2019; n. 18634/2017; n. 26379/2019; n. 33114/2020; n. 2228/2022; n. 33575/2022; n. 26613/2019)
La giurisprudenza richiede che il dolo specifico nella bancarotta documentale "specifica" sia desunto da circostanze ulteriori rispetto alla mera scomparsa delle scritture (es. distrazione di beni, gravità del passivo, comportamento gestionale), e che l'irreperibilità sia valutata solo se accompagnata da altri indici di fraudolenza.
Massime di principio
- La mera assenza o mancata consegna delle scritture contabili non prova automaticamente il dolo specifico richiesto per la bancarotta fraudolenta documentale "specifica"; è necessario dimostrare ulteriori elementi che indichino la finalità di arrecare pregiudizio ai creditori o procurare un ingiusto profitto.
- L'occultamento o l'omessa tenuta delle scritture è autonoma rispetto alla fraudolenta tenuta di scritture: la prima richiede dolo specifico, la seconda si verifica anche con dolo generico e si accerta su libri effettivamente rinvenuti e falsificati.
- L'irreperibilità dell'imprenditore dopo la dichiarazione di fallimento non è di per sé indice decisivo di dolo; può concorrere a provare la fraudolenza solo se accompagnata da altri indizi probatori (es. rilevante passivo, distrazione di beni, condotte aziendali contrarie all'interesse dei creditori).
- In fase istruttoria e motivazionale la pubblica accusa deve puntare su elementi concreti e ulteriori (flussi finanziari, distrazioni patrimoniali, dichiarazioni contraddittorie, cronologia degli eventi) per collegare l'assenza delle scritture alla finalità dolosa; la difesa può proporre spiegazioni alternative (furto denunciato, chiusura anticipata della sede, trascuratezza) che devono essere valutate nel contraddittorio.
- Nei casi analoghi è opportuno per il giudice valorizzare e motivare in modo circostanziato le ragioni per ritenere che l'omissione della documentazione sia il frutto di una scelta volontaria e fraudolenta, indicando le specifiche circostanze di fatto che consentono tale conclusione.
Testo integrale
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