Sentenza n. 1338/2026 - Salerno, Sezione 2
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego comunale di escussione della polizza fideiussoria prestata a garanzia della realizzazione delle opere di urbanizzazione
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato il diniego con cui il Comune ha respinto la richiesta di escussione di una polizza fideiussoria, dell'importo di euro 3.604.107,00, rilasciata a garanzia degli obblighi assunti da una società cooperativa nell'ambito di una convenzione urbanistica per l'attuazione di un piano urbanistico attuativo. La convenzione prevedeva che la cooperativa fosse l'unica obbligata nei confronti del Comune per la realizzazione delle opere di urbanizzazione e consentiva all'amministrazione di procedere d'ufficio in danno dell'inadempiente; la polizza prevedeva il pagamento a semplice richiesta del Comune, con esclusione del beneficio di preventiva escussione e senza necessità di attendere una pronuncia giudiziale. La ricorrente ha dedotto: violazione dell'art. 10-bis l. 241/1990 e del giusto procedimento; violazione delle disposizioni della convenzione urbanistica; difetto di istruttoria e dei presupposti, sviamento, erroneità e perplessità. Il Comune ha eccepito l'inammissibilità del ricorso, sostenendo sia la natura non provvedimentale della nota impugnata sia, in ogni caso, il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo; nel merito ha affermato che i termini per la realizzazione delle opere non erano ancora scaduti.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, ritenendo competente il giudice ordinario. La controversia riguarda infatti l'escussione di una polizza fideiussoria, rapporto autonomo e distinto rispetto a quello relativo agli oneri urbanistici e alla convenzione urbanistica. Nel negare o consentire l'escussione, il Comune agisce nell'ambito di un rapporto privatistico e non esercita, neppure mediatamente, pubblici poteri. Il collegamento della garanzia con la convenzione urbanistica non determina l'estensione della giurisdizione esclusiva amministrativa, poiché la fideiussione conserva natura privatistica e la connessione tra rapporti non comporta, in assenza di una specifica deroga normativa, lo spostamento della giurisdizione. Il giudice ha inoltre rilevato, in via ulteriore, dubbi sulla natura provvedimentale della nota impugnata. Ha disposto la riassunzione del giudizio davanti al giudice ordinario entro novanta giorni dal passaggio in giudicato della sentenza, con salvezza degli effetti sostanziali e processuali della domanda. Le spese sono state compensate per la definizione in rito e per l'oggettiva complessità della controversia.
Norme richiamate
art. 133, comma 1, lett. a), punto 2, e lett. f), c.p.a.
La giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in materia di urbanistica, edilizia e accordi amministrativi non si estende alle controversie relative all'autonomo rapporto privatistico di garanzia fideiussoria.
art. 11 c.p.a.
In caso di declinatoria della giurisdizione, il giudizio può essere riassunto davanti al giudice fornito di giurisdizione entro novanta giorni dal passaggio in giudicato della sentenza, con salvezza degli effetti sostanziali e processuali della domanda.
art. 10-bis l. 241/1990
La relativa censura è rimasta assorbita dalla declaratoria di difetto di giurisdizione.
art. 1944, comma 2, c.c.
La polizza prevedeva l'esclusione del beneficio disciplinato dalla norma, ma tale clausola non incide sul riparto di giurisdizione.
Massime di principio
- La controversia sull'escussione, da parte di un'amministrazione comunale, di una polizza fideiussoria prestata a garanzia di obblighi relativi a opere di urbanizzazione appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario quando l'amministrazione agisce nell'ambito del rapporto privatistico di garanzia, senza esercitare pubblici poteri.
- L'obbligazione del fideiussore è autonoma e distinta rispetto alle obbligazioni derivanti dagli oneri urbanistici o dalla convenzione urbanistica; il collegamento funzionale tra tali rapporti non determina, di per sé, l'estensione della giurisdizione esclusiva amministrativa al rapporto fideiussorio.
- La giurisdizione non si sposta per ragioni di mera connessione tra rapporti devoluti a giudici diversi, salvo specifiche deroghe normative; le esigenze di coordinamento possono essere gestite mediante gli strumenti processuali previsti per i rapporti di pregiudizialità.
- Quando il giudice amministrativo declina la giurisdizione in favore del giudice ordinario, la domanda può essere riassunta entro novanta giorni dal passaggio in giudicato della sentenza, conservando gli effetti sostanziali e processuali dell'originaria domanda.
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