Sentenza del 08/01/2020 n. 25 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Processo tributario - Debiti tributari inferiori a 1000 euro - Annullamento d'ufficio - Presupposti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente aveva contestato la riscossione di debiti tributari di importo inferiore a 1.000 euro, affidati agli agenti della riscossione nel periodo 1/1/2000 - 31/12/2010, invocando l'annullamento previsto dall'art. 4, comma 1, del d.l. n. 119/2018 (come convertito nella l. n. 136/2018). La questione verteva sul fatto se l'annullamento dovesse essere adottato con un provvedimento formale di sgravio da parte dell'ente oppure operasse automaticamente (ipso iure) al verificarsi dei presupposti di legge; inoltre si discuteva l'effetto dell'annullamento sui processi già pendenti relativi a quei debiti.
La decisione
La giurisprudenza ha ritenuto che l'annullamento previsto dall'art. 4, comma 1, d.l. 119/2018 opera automaticamente (ipso iure) quando ricorrono i presupposti di legge per i debiti affidati alla riscossione tra il 1/1/2000 e il 31/12/2010 e di importo inferiore a 1.000 euro. Con riferimento ai debiti oggetto di contenzioso, ciò determina l'estinzione del processo per cessata materia del contendere. La mancata adozione di un formale provvedimento di sgravio da parte dell'ente non impedisce l'estinzione del giudizio, essendo tale provvedimento meramente dovuto o dichiarativo e finalizzato a esigenze tecniche/contabili tra agenti della riscossione ed enti impositori.
Norme richiamate
d.l. n. 119/2018
Prevede l'annullamento dei debiti tributari inferiori a 1.000 euro affidati agli agenti della riscossione nel periodo indicato; la Corte ha interpretato questa norma come avente efficacia automatica (ipso iure) se ricorrono i presupposti, senza necessità di un provvedimento formale dell'ente.
l. n. 136/2018
conversione del d.l. 119/2018
Legge di conversione che ha confermato le disposizioni del d.l.; la conversione non richiede l'adozione di atti amministrativi ulteriori per l'effetto di annullamento nei confronti del contribuente, secondo l'interpretazione giurisprudenziale.
Cass. n. 15471/2019
Giurisprudenza di riferimento che ha affermato il principio secondo cui l'annullamento opera ipso iure e che la mancata emissione del provvedimento di sgravio non impedisce l'estinzione del processo per cessata materia del contendere.
Massime di principio
- Se il debito tributario è inferiore a 1.000 euro e fu affidato agli agenti della riscossione tra il 1/1/2000 e il 31/12/2010, l'eventuale obbligo di annullamento previsto dalla norma opera automaticamente quando ricorrono i presupposti
- Nei giudizi pendenti relativi a tali debiti il giudice deve dichiarare l'estinzione del processo per cessata materia del contendere, anche se l'ente non ha emesso un formale provvedimento di sgravio
- La mancata adozione del provvedimento amministrativo di sgravio non rileva ai fini della posizione del contribuente, essendo tale provvedimento prevalentemente un atto contabile/tecnico tra agenti della riscossione ed enti impositori
- Prima di avviare o proseguire un'esecuzione o un giudizio su debiti potenzialmente ricompresi nella norma, verificare rigorosamente le condizioni temporali e l'entità del debito (importo e data di affidamento alla riscossione)
- In caso di contenzioso, il contribuente può chiedere l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere senza attendere l'adozione di atti amministrativi dell'ente
- Eventuali rettifiche contabili o adempimenti tra agente della riscossione ed ente impositore non incidono sui diritti del contribuente rispetto all'effetto di annullamento previsto dalla norma
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