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Cassazione Penale, Ordinanza n. 21457/2026 del 10/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorso è stato proposto dall'imputato avverso la sentenza di appello che aveva confermato l'affermazione di responsabilità per i reati contestati. Dal testo emerge che i motivi di impugnazione riguardavano essenzialmente il trattamento sanzionatorio: graduazione della pena, aumenti e diminuzioni per le circostanze, giudizio di bilanciamento e diniego delle attenuanti generiche. La Corte di cassazione ha ritenuto tali censure inammissibili perché sostanzialmente riproduttive dei motivi di appello e perché dirette contro valutazioni riservate al giudice di merito, il quale aveva motivato in modo congruo richiamando i criteri di cui all'art. 133 c.p. e la gravità del fatto/capacità a delinquere.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che le doglianze fossero reiterative dell'appello e che investissero profili di merito non sindacabili in cassazione, poiché la Corte territoriale aveva fornito una motivazione adeguata e non manifestamente illogica sulla determinazione della pena e sul diniego delle attenuanti generiche, facendo corretta applicazione dell'art. 133 c.p. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 alla Cassa delle ammende, non ravvisando ragioni di esonero.

Norme richiamate

  • art. 133 c.p.

    È il criterio guida per la commisurazione della pena e per la valutazione del diniego delle attenuanti generiche; il giudice di merito adempie all'obbligo motivazionale se lo richiama insieme alla gravità del reato o alla capacità a delinquere, salvo che la pena si discosti notevolmente dalla misura media edittale.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, salvo ragioni di esonero.

  • art. 133 cod. pen.

    Viene richiamato come parametro per la determinazione della pena e per il giudizio sulle attenuanti generiche; la motivazione è sufficiente se si fonda su criteri coerenti e su elementi processuali obiettivi.

Massime di principio

  • La determinazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito e non è censurabile in cassazione se sorretta da motivazione congrua, logica e aderente ai criteri legali di commisurazione.
  • Il diniego delle attenuanti generiche e il giudizio di bilanciamento tra circostanze sono, di regola, insindacabili in sede di legittimità quando il giudice di merito abbia spiegato, anche sinteticamente, le ragioni della propria valutazione.
  • La censura sulla pena diventa scrutinabile in cassazione solo in presenza di una motivazione meramente apparente, manifestamente illogica o di una pena di gran lunga superiore alla misura media edittale senza adeguata spiegazione.
  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando si limita a riprodurre le doglianze già formulate in appello e a sollecitare una rivalutazione del merito.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, in via ordinaria, la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende.
  • Parte generale
  • Processo penale

Come è indicizzato

MateriePena e commisurazioneImpugnazioni
RamiParte generaleProcesso penale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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