Cassazione Penale, Ordinanza n. 21457/2026 del 10/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso è stato proposto dall'imputato avverso la sentenza di appello che aveva confermato l'affermazione di responsabilità per i reati contestati. Dal testo emerge che i motivi di impugnazione riguardavano essenzialmente il trattamento sanzionatorio: graduazione della pena, aumenti e diminuzioni per le circostanze, giudizio di bilanciamento e diniego delle attenuanti generiche. La Corte di cassazione ha ritenuto tali censure inammissibili perché sostanzialmente riproduttive dei motivi di appello e perché dirette contro valutazioni riservate al giudice di merito, il quale aveva motivato in modo congruo richiamando i criteri di cui all'art. 133 c.p. e la gravità del fatto/capacità a delinquere.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che le doglianze fossero reiterative dell'appello e che investissero profili di merito non sindacabili in cassazione, poiché la Corte territoriale aveva fornito una motivazione adeguata e non manifestamente illogica sulla determinazione della pena e sul diniego delle attenuanti generiche, facendo corretta applicazione dell'art. 133 c.p. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 alla Cassa delle ammende, non ravvisando ragioni di esonero.
Norme richiamate
art. 133 c.p.
È il criterio guida per la commisurazione della pena e per la valutazione del diniego delle attenuanti generiche; il giudice di merito adempie all'obbligo motivazionale se lo richiama insieme alla gravità del reato o alla capacità a delinquere, salvo che la pena si discosti notevolmente dalla misura media edittale.
art. 616 c.p.p.
In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, salvo ragioni di esonero.
art. 133 cod. pen.
Viene richiamato come parametro per la determinazione della pena e per il giudizio sulle attenuanti generiche; la motivazione è sufficiente se si fonda su criteri coerenti e su elementi processuali obiettivi.
Massime di principio
- La determinazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito e non è censurabile in cassazione se sorretta da motivazione congrua, logica e aderente ai criteri legali di commisurazione.
- Il diniego delle attenuanti generiche e il giudizio di bilanciamento tra circostanze sono, di regola, insindacabili in sede di legittimità quando il giudice di merito abbia spiegato, anche sinteticamente, le ragioni della propria valutazione.
- La censura sulla pena diventa scrutinabile in cassazione solo in presenza di una motivazione meramente apparente, manifestamente illogica o di una pena di gran lunga superiore alla misura media edittale senza adeguata spiegazione.
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando si limita a riprodurre le doglianze già formulate in appello e a sollecitare una rivalutazione del merito.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, in via ordinaria, la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende.
- Parte generale
- Processo penale
Come è indicizzato
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