Tribunale, Sentenza T-1050/23
Judgment of the General Court (Fifth Chamber) of 13 November 2024. — Yavor Markov v European Commission. — Civil service – Officials – Recruitment – Notice of competition – Open competition EPSO/AD/383/21 – Decision not to include the applicant on the reserve list – Obligation to state reasons – Legal certainty – Legitimate expectations – Principle of good administration – Right to be heard – Liability. — Case T-1050/23
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Tribunale respinge il ricorso di un candidato escluso dalla lista di riserva di un concorso EPSO per giuristi-linguisti bulgari. La Corte ritiene che la prova orale si sia svolta in conformità al bando di concorso e che le informazioni invocate dal candidato non fossero idonee a generare un legittimo affidamento tutelabile. È inoltre esclusa una violazione del diritto di essere ascoltato e dell’obbligo di motivazione, poiché il candidato aveva potuto chiedere il riesame e aveva ricevuto un "competency passport" con i punteggi. La domanda di risarcimento è rigettata perché strettamente connessa alle censure di annullamento.
Concorso EPSO: legittimità della decisione di non iscrivere il candidato in lista di riserva, con particolare riguardo alla struttura della prova orale, all’obbligo di motivazione e ai principi di tutela del legittimo affidamento e di buona amministrazione.
La questione giuridica
Se la Commissione/il collegio di selezione abbia violato, nel concorso EPSO/AD/383/21, il notice of competition e i principi di legittimo affidamento, certezza del diritto, buona amministrazione, diritto essere ascoltato e obbligo di motivazione, avendo organizzato la prova orale in modo diverso da quanto il candidato riteneva desumibile dalle informazioni EPSO; e se, in caso di illegittimità, sussista responsabilità risarcitoria per danno non patrimoniale.
Principio di diritto
Il Tribunale ha dichiarato che, in un concorso EPSO, la normativa vincolante è quella contenuta nel bando di concorso e nei suoi allegati; il candidato non può invocare, contro il testo del bando, indicazioni generali o informative prive di valore vincolante né una pretesa prassi precedente. La prova orale era conforme al bando, che prevedeva una presentazione seguita da domande e una valutazione anche della conoscenza del diritto dell’Unione, sicché non vi è stata violazione del legittimo affidamento, della certezza del diritto, della buona amministrazione, del diritto di essere ascoltato o dell’obbligo di motivazione. Ne consegue il rigetto dell’annullamento e, per connessione, della domanda risarcitoria.
Norme richiamate
- Articolo 270 TFUE
- Articolo 90, paragrafo 2, dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea
- Articolo 91, paragrafo 1, dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea
- Articolo 296, secondo comma, TFUE
- Articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
- Articolo 41, paragrafo 2, lettere a) e c), della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
- Articolo 1, paragrafo 1, lettera e), dell’allegato III allo Statuto dei funzionari dell’Unione europea
- Articolo 106, paragrafo 3, del regolamento di procedura del Tribunale
- Articolo 135, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale
- Decisione della Commissione 2000/633/CE, CECA, Euratom
- Allegato II al bando di concorso EPSO/AD/383/21
Decisione di non iscrivere il candidato nella lista di riserva nel concorso EPSO/AD/383/21
Si tratta di un ricorso diretto ai sensi dell’articolo 270 TFUE, proposto da un candidato a un concorso generale EPSO per giuristi-linguisti di lingua bulgara, avverso la decisione del collegio di selezione di non iscriverlo nella lista di riserva. Il ricorrente chiedeva anche il risarcimento del danno non patrimoniale asseritamente subito.
Fatti e procedimento principale
EPSO aveva pubblicato il bando del concorso EPSO/AD/383/21 per la costituzione, tra l’altro, di una lista di riserva. Il candidato aveva superato le prove iniziali ed era stato invitato a due prove orali a distanza: un colloquio sulle competenze e una prova di presentazione orale. Con lettera del 29 novembre 2022 il collegio di selezione lo informava della mancata iscrizione in lista di riserva per mancato raggiungimento della soglia minima, allegando un "competency passport" con i punteggi ottenuti. Su richiesta di riesame del 2 dicembre 2022, il collegio confermava la decisione con atto del 28 febbraio 2023.
Il candidato presentava poi reclamo amministrativo ex articolo 90, paragrafo 2, dello Statuto, cui EPSO non rispondeva nei quattro mesi previsti, formando così un rigetto implicito; successivamente interveniva anche un rigetto espresso del 27 ottobre 2023. Davanti al Tribunale il ricorrente chiedeva l’annullamento della decisione del 28 febbraio 2023 e il risarcimento di EUR 7.000.
Oggetto delle censure
Il ricorrente deduceva, in sintesi, tre gruppi di censure contro la decisione di esclusione:
- mutamento illegittimo della struttura e della portata della prova di presentazione orale;
- comunicazione di informazioni inaccurate, ambigue e contraddittorie da parte di EPSO;
- violazione del diritto di essere ascoltato, dell’obbligo di motivazione e di vari principi generali, tra cui certezza del diritto, legittimo affidamento e buona amministrazione.
Normativa rilevante
Il Tribunale richiama in particolare:
- l’articolo 270 TFUE;
- gli articoli 90 e 91 dello Statuto dei funzionari;
- l’articolo 296, secondo comma, TFUE;
- l’articolo 41 della Carta, in particolare i paragrafi 1 e 2, lettere a) e c);
- l’articolo 1, paragrafo 1, lettera e), dell’allegato III allo Statuto;
- il regolamento di procedura del Tribunale, in particolare gli articoli 106, paragrafo 3, e 135, paragrafo 1;
- il Codice di buona condotta amministrativa della Commissione, quale atto non vincolante richiamato dal ricorrente;
- il bando di concorso e il suo allegato II, quale quadro giuridico vincolante della procedura.
Valutazione del diritto di essere ascoltato
Il Tribunale ritiene che il diritto di essere ascoltato non sia stato violato. Il ricorrente aveva infatti potuto chiedere il riesame della decisione iniziale ed esporre le proprie osservazioni, prima dell’adozione della decisione del 28 febbraio 2023. Le doglianze secondo cui il collegio non avrebbe risposto a tutti gli argomenti o avrebbe travisato talune allegazioni sono dichiarate inidonee a dimostrare una violazione del diritto di essere ascoltato; comunque, il diritto di difesa non impone all’amministrazione di rispondere puntualmente a ciascun argomento.
Obbligo di motivazione
Il Tribunale ricorda che una motivazione è sufficiente quando consente all’interessato di comprendere perché è stato adottato l’atto e al giudice di controllarne la legittimità. Nei concorsi, per esigenze di segretezza delle deliberazioni del collegio, è normalmente sufficiente la comunicazione dei punteggi. Nel caso di specie, il ricorrente aveva ricevuto l’indicazione della ragione dell’esclusione, ossia il mancato raggiungimento delle soglie minime, nonché un documento dettagliato sui punteggi ottenuti. La decisione di riesame confermava anche l’esattezza del "competency passport"; pertanto l’obbligo di motivazione è ritenuto rispettato.
Primo motivo: presunto mutamento della prova orale
Il Tribunale esamina in modo sistematico le sei parti del primo motivo.
Legittimo affidamento
Il ricorrente sosteneva di aver confidato, sulla base del bando, delle regole generali del 2015, del sito EPSO e della propria esperienza in altri concorsi, che la prova orale consistesse in una presentazione di 5 minuti seguita da un question and answer session di 15 minuti, e che la conoscenza del diritto dell’Unione fosse valutata solo in quel contesto.
Il Tribunale respinge la tesi. Il bando del concorso, unitamente ai suoi allegati, costituiva il solo quadro giuridico vincolante. Esso prevedeva espressamente una prova orale composta da una presentazione seguita da una sessione di domande e risposte, intesa anche a valutare le competenze generali, quelle specifiche del settore e la conoscenza del diritto dell’Unione. Le regole generali del 2015 non facevano parte del quadro applicabile; in ogni caso, esse descrivevano la prova in modo non coerente con il bando del concorso. Di conseguenza, mancavano assicurazioni precise, incondizionate e concordanti idonee a generare un legittimo affidamento tutelabile.
Presunta violazione delle regole generali e dell’allegato III dello Statuto
Il ricorrente invocava le "general rules governing open competitions" del 2015 e l’articolo 1, paragrafo 1, lettera e), dell’allegato III allo Statuto. Il Tribunale dichiara tali doglianze in parte inoperanti e in parte infondate, poiché le regole del 2015 non erano applicabili e il bando indicava chiaramente il tipo di prova richiesto. L’articolo 1, paragrafo 1, lettera e), non impone di descrivere in dettaglio il contenuto di ogni test, ma solo di indicarne la natura.
Buona amministrazione, legalità, coerenza, certezza del diritto e buona fede
Le censure fondate sull’articolo 41 della Carta, sul Codice di buona condotta amministrativa e sui principi di legalità, coerenza, certezza del diritto, legittimo affidamento e buona fede vengono respinte perché non supportate da elementi specifici e, soprattutto, perché la prova orale si era svolta in conformità al bando.
Durata della prova
Il Tribunale sottolinea che il ricorrente non ha fornito elementi convincenti per sostenere l’aspettativa di una durata complessiva di 20 minuti, specie a fronte dell’invito ricevuto il 31 maggio 2022 che indicava una durata di 40-50 minuti. Il candidato stesso ammetteva di aspettarsi una presentazione e domande sul diritto dell’Unione; la variazione riguarda quindi solo la durata, non la struttura essenziale della prova.
Secondo motivo: informazioni inaccurate o contraddittorie
Il Tribunale esamina poi la censura relativa alle informazioni fornite da EPSO tramite diversi canali.
Informazioni del sito EPSO e invito alla prova
Il ricorrente richiamava la pagina di assegnazione della prova, la pagina dei "Sample tests" e altre indicazioni del sito EPSO, sostenendo che indicassero una prova di 20 minuti conforme alle regole del 2015. Il Tribunale replica che tali informazioni non avevano valore vincolante; erano al più indicative. Il documento decisivo resta il bando con i suoi allegati e la lettera di invito, che confermava il quadro applicabile e indicava la durata di 40-50 minuti.
Valutazione dei principi generali
Non essendo dimostrata alcuna contraddizione tra gli atti vincolanti, non vi è violazione della certezza del diritto, del legittimo affidamento o della buona fede. Neppure la censura di violazione della buona amministrazione può essere accolta, poiché il ricorrente non prova che EPSO abbia omesso di considerare elementi rilevanti o i suoi interessi in modo tale da viciare la decisione.
Esito sul ricorso di annullamento
Il Tribunale respinge integralmente il ricorso di annullamento contro la decisione del 28 febbraio 2023. Le doglianze relative al rigetto implicito del reclamo non hanno autonomia e, in ogni caso, sono assorbite dalla valutazione della decisione principale.
Domanda di risarcimento
La domanda di EUR 7.000 per danno non patrimoniale è respinta perché strettamente connessa alle censure di annullamento, già respinte come infondate. Il Tribunale applica il principio secondo cui una domanda risarcitoria collegata a un ricorso di annullamento rigettato non può essere accolta in assenza di un’illegittimità dell’atto.
Spese
Pur avendo rigettato il ricorso, il Tribunale decide che ciascuna parte sopporti le proprie spese. La ragione è che EPSO ha lasciato decorrere il termine di quattro mesi previsto dall’articolo 90, paragrafo 2, dello Statuto senza adottare tempestivamente una decisione espressa sul reclamo, inducendo il ricorrente a non attendere oltre prima di adire il giudice.
Principio affermato
In materia di concorsi EPSO, il bando e i suoi allegati costituiscono il quadro giuridico vincolante della selezione; informazioni generali sul sito o prassi precedenti non possono prevalere sul testo del bando né fondare un legittimo affidamento in contrasto con esso. Quando il bando prevede una prova orale con presentazione e domande anche sul diritto dell’Unione, l’organizzazione concreta della prova rientra nell’ampio margine di discrezionalità del collegio, salvo superamento dei limiti del bando o violazione manifesta della finalità della prova.
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