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Ordinanza

Ordinanza n. 520/2026 - Milano, Sezione 4

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del provvedimento a firma del Funzionario tecnico e del Direttore del Settore Programmazione territoriale del Comune, Rif. Prot. n. 57253 del 02.04.2026, notificato in pari data, avente a oggetto “San Giovanni S.R.L. Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) ex art. 22 del DPR n. 380/01 Via Corrado E Giulio Venini s.n.c. - Provvedimento di inefficacia della scia e divieto di prosecuzione dell’attività edilizia”, nonché di ogni altro provvedimento presupposto, consequenziale, e/o comunque connesso, e per l’accertamento dell’insussistenza dei presupposti per la declaratoria di inefficacia, ai sensi dell’art. 19 comma 3 della l. 241/1990, della Scia prot. 39492 presentata da San Giovanni s.r.l. il 04.03.2026 ai sensi dell’art 22 comma 2, D.P.R. 380/2001 in variante al Pdc convenzionato prot. Co-Supro 35342 del 03.06.2022 e alla SCIA alternativa al PDC pg 02221756 del 22.12.2025, nonché per l’emanazione ex art. 34 c. 1 lett. f) c.p.a. di tutte le misure idonee ad assicurare l’esecuzione del giudicato, compresa la nomina di un commissario ad acta.

Giustizia amministrativa202601459

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IVOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento comunale di inefficacia della SCIA e divieto di prosecuzione dell’attività edilizia

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ha impugnato il provvedimento comunale del 2 aprile 2026 con cui è stata dichiarata l’inefficacia della SCIA edilizia in variante, presentata ai sensi dell’art. 22, comma 2, del d.P.R. n. 380/2001, in relazione a un permesso di costruire convenzionato e a una precedente SCIA alternativa al permesso di costruire. Sono stati inoltre richiesti l’accertamento dell’insussistenza dei presupposti per la declaratoria di inefficacia ai sensi dell’art. 19, comma 3, della l. n. 241/1990 e misure per l’esecuzione del giudicato, inclusa la nomina di un commissario ad acta. In via incidentale è stata chiesta la sospensione cautelare del provvedimento impugnato.

La decisione

Il TAR ha respinto la domanda cautelare. Ha ritenuto che il pregiudizio dedotto dalla società non possedesse il requisito dell’irreparabilità, poiché integralmente ristorabile per equivalente. Ha inoltre escluso il carattere dell’inevitabilità del pregiudizio, osservando che le modifiche progettuali che la ricorrente intendeva apportare avrebbero potuto essere richieste mediante permesso di costruire in variante, anziché mediante SCIA in variante. La decisione riguarda esclusivamente la fase cautelare e non definisce il merito dell’impugnazione, né le ulteriori domande di accertamento e di esecuzione del giudicato. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 22 d.P.R. 380/2001

    SCIA edilizia in variante ai sensi dell’art. 22, comma 2

    La controversia cautelare riguarda una SCIA presentata in variante a titoli edilizi precedenti; il provvedimento non definisce nel merito la corretta utilizzabilità della SCIA.

  • art. 19, comma 3, l. 241/1990

    declaratoria di inefficacia della SCIA

    È richiamata quale base normativa del provvedimento comunale di inefficacia, senza una decisione cautelare sul merito della sua applicazione.

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la domanda cautelare sulla quale il TAR si è pronunciato, respingendola.

  • art. 34, comma 1, lett. f), c.p.a.

    tutte le misure idonee ad assicurare l’esecuzione del giudicato, compresa la nomina di un commissario ad acta

    È richiamato nella domanda della ricorrente; l’ordinanza cautelare non decide la richiesta nel merito.

Massime di principio

  • In sede cautelare, il pregiudizio non giustifica la sospensione del provvedimento amministrativo quando sia integralmente ristorabile per equivalente, difettando il requisito dell’irreparabilità.
  • Il requisito dell’inevitabilità del danno cautelare difetta quando l’interessato possa perseguire il risultato progettuale mediante una diversa procedura amministrativa, quale la richiesta di permesso di costruire in variante.
  • Il rigetto della domanda cautelare per carenza di irreparabilità e inevitabilità del pregiudizio non implica una decisione definitiva sulla legittimità del provvedimento impugnato.

Come è indicizzato

MaterieTitoli abilitativi ediliziSCIA e liberalizzazioniTutela cautelare
RamiEdiliziaProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareProporzionalità e ragionevolezza

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