Cassazione Penale, Sentenza n. 6278/2024 del 12/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza di patteggiamento che lo condannava a 3 anni per associazione a delinquere finalizzata a frodi assicurative, deducendo: (1) violazione dell'art. 444 c.p.p. per illegittimità della condanna alla rifusione delle spese di costituzione in favore della parte civile, poiché la parte civile si sarebbe costituita dopo che l'accordo sulla pena era già stato raggiunto; (2) violazione di legge in relazione alla liquidazione della voce di €709,00 per la "fase decisionale", lamentando che la parte civile non aveva svolto alcuna attività corrispondente a tale voce dato che il patteggiamento era stato concordato prima dell'udienza.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Sul primo motivo ha ritenuto legittima la costituzione della parte civile nell'udienza preliminare e quindi dovuta la liquidazione delle spese, richiamando il principio espresso dalle Sezioni Unite (Sez.U, 30/11/2023, Giglio) che ammette la costituzione della parte civile in udienza preliminare anche se l'accordo era stato già raggiunto e impone al giudice che emette la sentenza ex art. 444 c.p.p. la liquidazione delle spese. Sul secondo motivo la Corte ha confermato che il compenso per la "fase decisionale" può essere liquidato anche se il difensore della parte civile non ha svolto attività specifica in discussione: la mera presenza, la possibilità di presentare memorie ex art.121 c.p.p. e la partecipazione alla fase decisionale giustificano la liquidazione, richiamando precedenti (Sez.2, n.10555/2022 Manzato; Sez.5, n.48375/2014 Gomis). Conseguentemente il ricorso è stato respinto e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 444 c.p.p.
La sentenza ex art. 444 è emessa all'esito dell'udienza preliminare quando questa è stata svolta; il giudice che emette tale sentenza è tenuto a liquidare le spese di costituzione della parte civile se questa si è costituita legittimamente in udienza preliminare.
art. 447 c.p.p.
Prevede l'udienza apposita deputata alla decisione sull'accordo di applicazione della pena; nel caso esaminato la decisione è però intervenuta in occasione dell'udienza preliminare, con conseguente applicazione delle regole sulla costituzione e liquidazione delle spese.
art. 121 c.p.p.
Consente alla parte civile di presentare memorie al giudice; la Corte ha ritenuto che tale facoltà contribuisce a giustificare la partecipazione della parte civile alla fase decisionale e, di conseguenza, la liquidazione del compenso per tale fase.
Sezioni Unite, sentenza "Giglio" 30/11/2023
Confermato il principio che la parte civile può costituirsi in udienza preliminare anche se l'accordo è stato già raggiunto e che il giudice che emette la sentenza ex art.444 è tenuto a liquidare le spese di costituzione.
Sez.2, n.10555/2022 (Manzato) e Sez.5, n.48375/2014 (Gomis)
Giurisprudenza di legittimità affermante la legittimità della liquidazione di compensi per la fase decisionale anche in assenza di attività specifica del difensore in udienza, stante la partecipazione e le attività connesse alla decisione.
Massime di principio
- La parte civile può costituirsi validamente in udienza preliminare anche se il patteggiamento è stato concordato in precedenza; in tal caso il giudice che emette la sentenza ex art.444 c.p.p. deve provvedere alla liquidazione delle spese di costituzione.
- La liquidazione di un compenso per la "fase decisionale" è ammissibile anche se il difensore della parte civile non ha svolto interventi specifici in discussione: la mera presenza, la possibilità di presentare memorie ex art.121 c.p.p. e la partecipazione alla fase decisionale giustificano il compenso.
- Se si vuole contestare la liquidazione delle spese o voci specifiche, è opportuno documentare l'assenza di qualsiasi attività rilevante da parte della controparte o chiedere la riduzione per manifesta indeterminatezza o sproporzione, eventualmente richiamando parametri tariffari e precedenti.
- La distinzione tra "udienza preliminare" e "udienza per la decisione sull'accordo" non esclude in concreto l'applicabilità degli oneri di liquidazione quando la decisione viene emessa nell'ambito dell'udienza preliminare; dunque attenzione alle tempistiche di costituzione della parte civile.
- In ipotesi analoghe è utile valutare e, se necessario, eccepire tempestivamente l'illegittimità della costituzione o la mancanza di attività giustificativa del compenso, ma la giurisprudenza di legittimità tende a riconoscere ampia tutela alla parte civile costituita.
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