Sentenza n. 5/2026 - Campobasso, Sezione 1
per l'ottemperanza del giudicato formatosi sulla sentenza della Corte d'Appello di Campobasso, in funzione di giudice del lavoro, n. 39/2025 del 20.03.2025, resa nel giudizio avente numero di R.G. 152/2024.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del giudice del lavoro che aveva riconosciuto il diritto alla carta del docente per gli anni scolastici 2018/19, 2019/20 e 2020/21
Esito
Favorevole al ricorrente (docente precaria)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha agito in ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Campobasso, resa in funzione di giudice del lavoro, che aveva accertato il suo diritto al beneficio della carta del docente per gli anni scolastici 2018/19, 2019/20 e 2020/21 e aveva condannato il Ministero al riconoscimento della somma complessiva di euro 1.500,00, oltre interessi o rivalutazione fino all'effettivo soddisfo. La sentenza era stata appellata soltanto quanto alla compensazione delle spese processuali; la Corte d'Appello di Campobasso aveva accolto l'appello sul capo delle spese, con sentenza poi passata in giudicato. Il ricorso di ottemperanza riguarda invece esclusivamente l'inesecuzione del capo relativo al beneficio economico. La ricorrente ha dedotto il passaggio in giudicato del titolo, la sua notifica all'Amministrazione mediante copia conforme trasmessa via PEC e l'inadempimento del Ministero, chiedendo l'ordine di esecuzione e la nomina di un commissario ad acta.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso. Ha ritenuto comprovato il passaggio in giudicato dei capi della sentenza di primo grado relativi al beneficio economico, non essendo stati impugnati, nonché il passaggio in giudicato della sentenza d'appello quanto alle spese. Ha giudicato idonea la notifica all'Amministrazione, mediante PEC, della copia conforme della sentenza della Corte d'Appello, osservando che, dopo le modifiche all'art. 475 c.p.c. introdotte dal d.lgs. 149/2022 e dalla l. 197/2022, non è più necessaria la spedizione del titolo in forma esecutiva, essendo sufficiente la copia attestata conforme all'originale. Ha inoltre affermato che le sentenze del giudice ordinario possono essere eseguite mediante giudizio di ottemperanza ai sensi dell'art. 112, comma 1, lett. c), c.p.a., quando contengano obblighi ineseguiti della pubblica amministrazione. Ha ordinato al Ministero di mettere a disposizione della ricorrente la carta del docente, o altro strumento equipollente, per i tre anni scolastici indicati, con attribuzione complessiva di euro 1.500,00, oltre interessi o rivalutazione fino all'effettivo soddisfo, entro 40 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Per il caso di ulteriore inadempimento ha nominato commissario ad acta il direttore generale ministeriale competente, con facoltà di delega, senza compenso e con un ulteriore termine di 40 giorni decorrente dall'istanza della ricorrente. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in euro 550,00 oltre accessori e rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore dei difensori antistatari.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di adottare le misure necessarie per assicurare l'esecuzione del giudicato.
art. 112, comma 1, lett. c), c.p.a.
al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato
Il giudizio di ottemperanza è esperibile per ottenere l'adempimento degli obblighi ineseguiti della pubblica amministrazione derivanti anche da sentenze del giudice ordinario passate in giudicato.
art. 475 c.p.c.
Le sentenze, i provvedimenti e gli altri atti dell'autorità giudiziaria, nonché gli atti ricevuti da notaio o da altro pubblico ufficiale, per valere come titolo per l'esecuzione forzata, ai sensi dell'articolo 474, per la parte a favore della quale fu pronunciato il provvedimento o stipulata l'obbligazione, o per i suoi successori, devono essere rilasciati in copia attestata conforme all'originale, salvo che la legge disponga altrimenti
A decorrere dal 28 febbraio 2023, per l'esecuzione delle sentenze del giudice ordinario non è richiesta la spedizione del titolo in forma esecutiva; è sufficiente la copia attestata conforme all'originale.
d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149
Ha introdotto le modifiche all'art. 475 c.p.c. sulla forma del titolo esecutivo giudiziale richiamate dal giudice.
legge 29 dicembre 2022, n. 197
Ha modificato la disciplina introdotta dal d.lgs. 149/2022, applicata dal giudice in materia di forma del titolo esecutivo.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è esperibile nei confronti della pubblica amministrazione per ottenere l'esecuzione di obblighi derivanti da una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato, ai sensi dell'art. 112, comma 1, lett. c), c.p.a.
- Quando il capo relativo all'obbligo sostanziale non è stato impugnato, il suo passaggio in giudicato consente di promuovere l'ottemperanza anche se altri capi della sentenza, come quello sulle spese processuali, sono stati oggetto di appello.
- Per le sentenze del giudice ordinario, dopo le modifiche all'art. 475 c.p.c. applicabili dal 28 febbraio 2023, la notifica alla pubblica amministrazione della copia conforme della sentenza è sufficiente ai fini delle formalità richieste per l'esecuzione, senza necessità della spedizione in forma esecutiva.
- Nel giudizio di ottemperanza il giudice può ordinare all'amministrazione l'esecuzione dell'obbligo entro un termine ultimativo e nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, condizionando il suo intervento alla persistente inerzia e a un'apposita istanza della parte interessata.
- L'obbligo derivante dal giudicato che riconosce un beneficio economico può essere eseguito mediante l'attribuzione dello specifico beneficio previsto dal titolo, o di uno strumento equipollente conforme alla disciplina applicabile, unitamente agli accessori espressamente riconosciuti.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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