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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 5855/2024 del 09/02/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione del provvedimento del 22/08/2023 con cui il Magistrato di sorveglianza ha dichiarato inammissibili le istanze, proposte per conto di XHAHYSA Orgest, di applicazione in via provvisoria della detenzione domiciliare ex art. 47-ter, comma 1-quater, legge 26 luglio 1975, n. 354 e di affidamento in prova ex art. 47, comma 4, ord. pen., a motivo della presenza nel cumulo di una condanna per reato ostativo (art. 74 T.U. Stup.). Il ricorrente deduceva violazione di legge (art. 4-bis, comma 1-quater, ord. pen.) sostenendo che, essendo stata concessa la liberazione anticipata, la pena relativa al reato ostativo doveva considerarsi espiata e l'ostatività veniva meno, con conseguente ammissibilità delle misure alternative.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che il provvedimento impugnato fosse di natura interlocutoria: il Magistrato di sorveglianza, salvo che sussista un grave pregiudizio derivante dalla protrazione della detenzione, non ha competenza a decidere definitivamente sulle misure alternative (affidamento e detenzione domiciliare) e può pronunciarsi solo in via provvisoria; tali provvedimenti interinali non sono impugnabili. Inoltre il Magistrato aveva già, con separato provvedimento del 10/07/2023, concesso la liberazione anticipata; il provvedimento del 22/08/2023 si limitava a dichiarare inammissibili le ulteriori richieste dirette al Magistrato stesso. Conseguentemente il ricorso è stato respinto come inammissibile e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • legge 26 luglio 1975, n. 354 (ordinamento penitenziario), art. 47-ter, comma 1-quater

    Norma richiamata come fondamento per la richiesta di applicazione provvisoria della detenzione domiciliare; il giudice ha ritenuto che la domanda fosse diretta al Magistrato per una misura provvisoria e quindi producesse un provvedimento interlocutorio non impugnabile.

  • legge 26 luglio 1975, n. 354 (ordinamento penitenziario), art. 47, comma 4

    Norma che disciplina l'affidamento in prova: la Corte sottolinea che la competenza a decidere definitivamente spetta al Tribunale di sorveglianza, non al Magistrato salvo casi di grave pregiudizio per provvedimenti provvisori.

  • art. 4-bis, comma 1-quater, ord. pen.

    Richiamato dal ricorrente per sostenere che la liberazione anticipata aveva fatto venire meno l'ostatività; la Corte non ha deciso sul merito dell'interpretazione perché ha ritenuto il provvedimento impugnato interlocutorio e quindi non impugnabile.

  • art. 74 T.U. Stup. (reato ostativo)

    La presenza di una condanna per reato ostativo è stata indicata quale ragione di inammissibilità delle misure alternative da parte del Magistrato; la questione dell'effetto della liberazione anticipata sull'ostatività non è stata esaminata nel merito.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali in caso di inammissibilità del ricorso.

  • Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000

    Riferimento giurisprudenziale utilizzato per motivare la condanna al versamento di una somma alla Cassa delle ammende salvo elementi che escludano la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

  • Giurisprudenza di legittimità, Sez. 1, n. 23363 del 11/05/2018 (Pillai)

    Principio richiamato: il rigetto di una domanda di applicazione provvisoria della detenzione domiciliare ha natura meramente interlocutoria e non è impugnabile; il Collegio ha riaffermato questo principio applicandolo al caso concreto.

Massime di principio

  • Le istanze dirette al Magistrato di sorveglianza per l'applicazione in via provvisoria di misure alternative (detenzione domiciliare o affidamento in prova) sono, salvo il caso di grave pregiudizio dalla protrazione della detenzione in cui interviene il Magistrato, di natura interlocutoria: i provvedimenti interinali non sono impugnabili.
  • La competenza a decidere definitivamente sull'affidamento in prova e sulla detenzione domiciliare spetta al Tribunale di sorveglianza; se si cerca una decisione definitiva occorre rivolgere la domanda al Tribunale, oppure impugnare il provvedimento definitivo quando emanato.
  • La concessione della liberazione anticipata può incidere sulla valutazione dell'ostatività, ma tale questione deve essere decisa nel merito dal giudice competente: se il provvedimento impugnato è meramente interlocutorio la Corte può non entrare nel merito della questione ostativa.
  • Se si ritiene che una decisione del Magistrato sia definitiva o abbia effetti tali da richiedere tutela, è importante verificare la natura del provvedimento (provvisorio/interinale vs definitivo) e indirizzare il ricorso al giudice competente per evitare l'inammissibilità.
  • In caso di ricorso inammissibile ai sensi dell'art. 616 c.p.p., il ricorrente può essere condannato al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di prova di assenza di colpa, anche a una somma a favore della Cassa delle ammende (Corte Cost. n. 186/2000).

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