Cassazione Civile, Ordinanza n. 32191/2022 del 02/11/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente (cooperativa)
La controversia
La controversia nasce da un procedimento monitorio per il pagamento di una somma di denaro relativa a un contratto di appalto. In primo grado, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, il tribunale aveva dichiarato improcedibile la domanda monitoria per difetto di competenza e revocato il decreto. La corte d'appello ha poi rigettato l'appello della parte che aveva ottenuto il decreto ingiuntivo, ritenendo valida la rinnovazione della citazione in opposizione, nonostante la nullità originaria per termine a comparire inferiore al minimo, e infondata l'eccezione di clausola compromissoria. In cassazione la ricorrente ha dedotto: 1) violazione degli artt. 164, comma 2, e 291 c.p.c., sostenendo che la rinnovazione della citazione nulla non poteva avvenire mediante la semplice notifica della copia conforme del vecchio atto con il verbale contenente l'ordine di rinnovo, ma richiedeva un nuovo atto di citazione; ha anche lamentato la mancanza di alcuni elementi essenziali e il fatto che l'opponente fosse rimasto contumace; 2) nullità della sentenza per omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c., perché la corte d'appello non si sarebbe pronunciata sulla nullità della rinnovazione per difetto dell'avvertimento ex art. 163 n. 7 c.p.c.; 3) violazione dell'art. 808 c.p.c. per avere la corte d'appello ritenuto efficace la clausola compromissoria nonostante la risoluzione del contratto e assumendo che l'autonomia della clausola non valesse per l'arbitrato irrituale.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato tutti i motivi. Sul primo e sul secondo ha affermato che, nel caso di opposizione a decreto ingiuntivo, la rinnovazione della citazione nulla per termine a comparire inferiore al minimo è validamente eseguita anche mediante notifica della copia conforme del precedente atto, con annesso verbale di udienza contenente l'ordine del giudice, poiché l'atto è notificato al difensore già costituito nella fase monitoria, che conosce la materia del contendere ed è tecnicamente in grado di comprendere il significato della rinnovazione; inoltre, la procura rilasciata nella fase monitoria abilita il difensore anche nel successivo giudizio di opposizione. Sul terzo motivo ha ritenuto inammissibile la deduzione dell'arbitrato irrituale perché questione nuova non trattata dalla sentenza impugnata e non adeguatamente allegata come già proposta nei gradi di merito; comunque ha ribadito che la clausola compromissoria ha autonomia rispetto al contratto e non subisce gli effetti della risoluzione del rapporto. Condanna della ricorrente alle spese e ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 291 c.p.c.
la rinnovazione della notificazione nulla consiste nella reiterazione di un atto che si sovrappone a quello originario, mantenendone gli effetti tramite un nuovo fatto giuridico; è sufficiente che l'atto rinnovatorio richiami quello da rinnovare e la ragione della rinnovazione
art. 164, comma 2, c.p.c.
la censura della ricorrente è stata respinta perché, nel caso concreto, la rinnovazione della citazione in opposizione può ritenersi validamente eseguita con la notifica della copia conforme del precedente atto e del verbale di rinnovo
art. 163 bis, comma 1, c.p.c.
il termine minimo a comparire, se non rispettato, determina nullità dell'atto introduttivo
art. 112 c.p.c.
l'omessa pronuncia è esclusa perché la questione sulla validità della rinnovazione è stata comunque esaminata nel ragionamento complessivo della sentenza
art. 163 n. 7 c.p.c.
l'avvertimento ivi previsto è richiamato come elemento del contenuto dell'atto, ma nel caso concreto la sua dedotta mancanza non ha determinato accoglimento del motivo
art. 638 c.p.c.
l'elezione di domicilio operante nella fase monitoria rileva anche per la notificazione dell'atto di opposizione
art. 645, comma 1, c.p.c.
l'opposizione a decreto ingiuntivo è notificata presso il difensore della fase monitoria e si inserisce nella medesima sequenza procedimentale
art. 808 c.p.c.
la clausola compromissoria conserva autonomia rispetto al contratto cui accede e non viene travolta dalla risoluzione del contratto stesso
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
in caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti per l'ulteriore contributo unificato
Massime di principio
- Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, la rinnovazione della citazione nulla per termine a comparire insufficiente può essere validamente effettuata mediante notifica della copia conforme dell'atto originario, purché accompagnata dal verbale contenente l'ordine del giudice, quando l'atto sia rivolto al difensore già costituito nella fase monitoria.
- La nullità della rinnovazione va apprezzata in concreto anche in relazione alla posizione del destinatario: la funzione di tutela della chiarezza dell'atto è meno pregnante quando la notifica avviene al difensore del soggetto già parte del procedimento monitorio.
- L'eventuale omessa pronuncia non sussiste se la questione dedotta è stata comunque assorbita o valutata dalla motivazione complessiva della decisione impugnata.
- In sede di legittimità, una censura su una questione non trattata dalla sentenza impugnata è inammissibile se la parte non allega specificamente di averla già dedotta nei gradi di merito e non indica l'atto processuale in cui ciò è avvenuto.
- La clausola compromissoria è dotata di autonomia rispetto al contratto che la contiene e non è travolta, di regola, dalle vicende estintive o risolutive del rapporto contrattuale principale.
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