Cassazione Civile, Sentenza n. 16618/2024 del 14/06/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
La ricorrente chiedeva l'accertamento del diritto ad essere assunta con contratto a tempo indeterminato, profilo infermieristico, in applicazione delle norme sulla stabilizzazione del personale precario. L'ASL aveva sospeso le procedure di assunzione in esecuzione di provvedimenti commissariali e della disciplina di blocco delle assunzioni, contestando l'esistenza di un diritto soggettivo all'assunzione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo del ricorso (giudicato esterno) e ha cassato la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto. Decidendo nel merito, ha dichiarato il diritto di Rosa De Feo alla costituzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato con qualifica di infermiere presso l'ASL Napoli 3 Sud, nei termini e alle condizioni risultanti dagli atti. Ha compensato le spese dei due gradi di merito e ha condannato l'ASL al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in € 6.000,00 per compensi e € 200,00 per esborsi. La Corte ha ritenuto che il giudicato formato con la sentenza n. 1697/2015 (ristoro del danno per ritardata assunzione) abbia implicitamente accertato il diritto alla stabilizzazione e vincoli l'ASL.
Norme richiamate
art. 360 cod. proc. civ.
Fondamento delle censure in cassazione (motivi di ricorso). La Corte ha valutato la corretta qualificazione ed ammissibilità del primo motivo (errore in procedendo / giudicato esterno).
art. 384 comma 2 cod. proc. civ.
Consente alla Cassazione, dopo la cassazione per violazione di legge o per error in procedendo, di decidere nel merito se vi sono tutti gli elementi per applicare il principio di diritto alla fattispecie concreta: la Corte l'ha utilizzata per dichiarare direttamente il diritto della ricorrente.
art. 2909 cod. civ.
Richiamato in relazione al giudicato esterno; la Corte ha esaminato se la sentenza precedente producesse effetto di giudicato sugli aspetti sostanziali del rapporto di lavoro.
art. 1326 cod. civ.
Richiamato dalla ricorrente in relazione al consenso e alla conclusione del contratto (contestazione sulla possibile costituzione del rapporto per facta concludentia). La Corte ha però ritenuto preponderante l'effetto del giudicato risarcitorio.
artt. 1965, 1971, 1973 cod. civ.
Norme richiamate dalla ricorrente in relazione alla transazione intervenuta sul quantum; la Corte ha comunque ritenuto che la transazione sul danno non escludesse l'effetto del giudicato che aveva già accertato il diritto all'assunzione.
art. 434 cod. proc. civ.
Norma processuale richiamata in tema di inammissibilità del gravame non specificamente motivato; qui la questione è stata assorbita dalla valutazione del giudicato esterno.
art. 6 e art. 36 d.lgs. n. 165/2001
Richiamati come principi del diritto del pubblico impiego su cui verteva la controversia; la Corte ha però deciso in base al principio del giudicato formato nella precedente sentenza risarcitoria.
art. 2 comma 2-bis d.l. n. 125/2010
Norma richiamata nella discussione sulla disciplina delle stabilizzazioni e dei divieti di assunzione; menzionata dalla ricorrente ma la decisione ha prevalso in ragione del giudicato esterno.
art. 81 legge reg. Campania n. 1/2008 (e n. 5/2008 richiamata)
Norma regionale sulla stabilizzazione del personale precario: la Corte d'appello la considerava programmatica e subordinata al completamento dell'iter; la Cassazione ha ritenuto invece che il giudicato risarcitorio avesse già accertato il diritto alla stabilizzazione.
Legge n. 296/2006 e Legge n. 244/2007
Quadro normativo nazionale sulle stabilizzazioni cui la procedura regionale si richiamava; evocate nel merito della valutazione di merito ma superate dall'effetto del giudicato precedentemente formato.
Decreto commissariale n. 22 del 26.3.2010; decreto n. 59 del 30.9.2010; decreto n. 62 del 22.10.2010
Provvedimenti che hanno determinato la sospensione/il divieto di assunzioni nella Regione Campania (attuazione del piano di rientro). La Corte d'appello aveva ritenuto legittima la sospensione delle procedure da parte dell'ASL in ottemperanza a tali decreti; la Cassazione però ha ritenuto che il precedente giudicato risarcitorio, avendo accertato il diritto alla stabilizzazione, vincoli la decisione finale.
Massime di principio
- Un giudicato formatosi su una domanda di risarcimento per ritardata assunzione che, nella motivazione, abbia implicitamente o espressamente accertato l'esistenza del diritto all'assunzione può estendersi e precludere il riesame, in giudizi successivi tra le stesse parti, dell'an del rapporto (ossia dell'esistenza del diritto alla costituzione del rapporto di lavoro).
- Se in un primo processo il giudice risarcisce il danno per ritardo nell'assunzione affermando come presupposto logico‑giuridico l'esistenza del rapporto o del diritto alla stabilizzazione, quella pronuncia può costituire giudicato esterno vincolante in un successivo giudizio volto ad ottenere l'accertamento della costituzione del rapporto.
- La mera esistenza di provvedimenti amministrativi che prevedono un blocco delle assunzioni non esclude l'efficacia vincolante di un giudicato favorevole al lavoratore; il blocco amministrativo può sospendere l'esecuzione ma non necessariamente precludere la valutazione del diritto già definitivamente accertato dal giudice.
- Una transazione parziale (ad es. sul quantum del danno) non invalida automaticamente l'estensione del giudicato sull'an del rapporto, salvo che la transazione abbia avuto espressa efficacia estintiva o un contenuto tale da risolvere anche quell'aspetto.
- In casi analoghi, le parti diligenti devono sollevare tempestivamente l'eccezione di giudicato esterno e i giudici di merito devono verificare e motivare l'incidenza delle precedenti pronunce passate in giudicato, evitando di ignorarne la portata sugli antecedenti logici del diritto dedotto.
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