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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 16618/2024 del 14/06/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

La ricorrente chiedeva l'accertamento del diritto ad essere assunta con contratto a tempo indeterminato, profilo infermieristico, in applicazione delle norme sulla stabilizzazione del personale precario. L'ASL aveva sospeso le procedure di assunzione in esecuzione di provvedimenti commissariali e della disciplina di blocco delle assunzioni, contestando l'esistenza di un diritto soggettivo all'assunzione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo del ricorso (giudicato esterno) e ha cassato la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto. Decidendo nel merito, ha dichiarato il diritto di Rosa De Feo alla costituzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato con qualifica di infermiere presso l'ASL Napoli 3 Sud, nei termini e alle condizioni risultanti dagli atti. Ha compensato le spese dei due gradi di merito e ha condannato l'ASL al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in € 6.000,00 per compensi e € 200,00 per esborsi. La Corte ha ritenuto che il giudicato formato con la sentenza n. 1697/2015 (ristoro del danno per ritardata assunzione) abbia implicitamente accertato il diritto alla stabilizzazione e vincoli l'ASL.

Norme richiamate

  • art. 360 cod. proc. civ.

    Fondamento delle censure in cassazione (motivi di ricorso). La Corte ha valutato la corretta qualificazione ed ammissibilità del primo motivo (errore in procedendo / giudicato esterno).

  • art. 384 comma 2 cod. proc. civ.

    Consente alla Cassazione, dopo la cassazione per violazione di legge o per error in procedendo, di decidere nel merito se vi sono tutti gli elementi per applicare il principio di diritto alla fattispecie concreta: la Corte l'ha utilizzata per dichiarare direttamente il diritto della ricorrente.

  • art. 2909 cod. civ.

    Richiamato in relazione al giudicato esterno; la Corte ha esaminato se la sentenza precedente producesse effetto di giudicato sugli aspetti sostanziali del rapporto di lavoro.

  • art. 1326 cod. civ.

    Richiamato dalla ricorrente in relazione al consenso e alla conclusione del contratto (contestazione sulla possibile costituzione del rapporto per facta concludentia). La Corte ha però ritenuto preponderante l'effetto del giudicato risarcitorio.

  • artt. 1965, 1971, 1973 cod. civ.

    Norme richiamate dalla ricorrente in relazione alla transazione intervenuta sul quantum; la Corte ha comunque ritenuto che la transazione sul danno non escludesse l'effetto del giudicato che aveva già accertato il diritto all'assunzione.

  • art. 434 cod. proc. civ.

    Norma processuale richiamata in tema di inammissibilità del gravame non specificamente motivato; qui la questione è stata assorbita dalla valutazione del giudicato esterno.

  • art. 6 e art. 36 d.lgs. n. 165/2001

    Richiamati come principi del diritto del pubblico impiego su cui verteva la controversia; la Corte ha però deciso in base al principio del giudicato formato nella precedente sentenza risarcitoria.

  • art. 2 comma 2-bis d.l. n. 125/2010

    Norma richiamata nella discussione sulla disciplina delle stabilizzazioni e dei divieti di assunzione; menzionata dalla ricorrente ma la decisione ha prevalso in ragione del giudicato esterno.

  • art. 81 legge reg. Campania n. 1/2008 (e n. 5/2008 richiamata)

    Norma regionale sulla stabilizzazione del personale precario: la Corte d'appello la considerava programmatica e subordinata al completamento dell'iter; la Cassazione ha ritenuto invece che il giudicato risarcitorio avesse già accertato il diritto alla stabilizzazione.

  • Legge n. 296/2006 e Legge n. 244/2007

    Quadro normativo nazionale sulle stabilizzazioni cui la procedura regionale si richiamava; evocate nel merito della valutazione di merito ma superate dall'effetto del giudicato precedentemente formato.

  • Decreto commissariale n. 22 del 26.3.2010; decreto n. 59 del 30.9.2010; decreto n. 62 del 22.10.2010

    Provvedimenti che hanno determinato la sospensione/il divieto di assunzioni nella Regione Campania (attuazione del piano di rientro). La Corte d'appello aveva ritenuto legittima la sospensione delle procedure da parte dell'ASL in ottemperanza a tali decreti; la Cassazione però ha ritenuto che il precedente giudicato risarcitorio, avendo accertato il diritto alla stabilizzazione, vincoli la decisione finale.

Massime di principio

  • Un giudicato formatosi su una domanda di risarcimento per ritardata assunzione che, nella motivazione, abbia implicitamente o espressamente accertato l'esistenza del diritto all'assunzione può estendersi e precludere il riesame, in giudizi successivi tra le stesse parti, dell'an del rapporto (ossia dell'esistenza del diritto alla costituzione del rapporto di lavoro).
  • Se in un primo processo il giudice risarcisce il danno per ritardo nell'assunzione affermando come presupposto logico‑giuridico l'esistenza del rapporto o del diritto alla stabilizzazione, quella pronuncia può costituire giudicato esterno vincolante in un successivo giudizio volto ad ottenere l'accertamento della costituzione del rapporto.
  • La mera esistenza di provvedimenti amministrativi che prevedono un blocco delle assunzioni non esclude l'efficacia vincolante di un giudicato favorevole al lavoratore; il blocco amministrativo può sospendere l'esecuzione ma non necessariamente precludere la valutazione del diritto già definitivamente accertato dal giudice.
  • Una transazione parziale (ad es. sul quantum del danno) non invalida automaticamente l'estensione del giudicato sull'an del rapporto, salvo che la transazione abbia avuto espressa efficacia estintiva o un contenuto tale da risolvere anche quell'aspetto.
  • In casi analoghi, le parti diligenti devono sollevare tempestivamente l'eccezione di giudicato esterno e i giudici di merito devono verificare e motivare l'incidenza delle precedenti pronunce passate in giudicato, evitando di ignorarne la portata sugli antecedenti logici del diritto dedotto.

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