Cassazione Civile, Sentenza n. 16616/2024 del 14/06/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnavano il licenziamento per giusta causa loro irrogato per falsa attestazione della presenza in servizio (timbrature effettuate da terzi), censurando in particolare la genericità della contestazione disciplinare, la presunta inversione dell'onere della prova e la sproporzione della sanzione espulsiva rispetto ai fatti addebitati.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha confermato che la Corte d'appello aveva correttamente valutato le prove (documentazione, avviso di conclusione indagini penali e deposizioni testimoniali) ritenendo provata la falsificazione delle timbrature e la gravità della condotta. Ha inoltre ritenuto legittima la proporzionalità del licenziamento per giusta causa e ha escluso un'inversione dell'onere della prova. I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese di lite per il giudizio di legittimità (liquidate in compensi per 5.000,00 euro oltre oneri e spese forfettarie) e all'ulteriore contributo ex art. 13 comma 1-quater DPR n.115/2002.
Norme richiamate
legge n. 92/2012, art. 1, comma 47 e ss.
Richiamata in relazione alla fase sommaria e all'opposizione nei giudizi del lavoro; utilizzata per inquadrare il procedimento istruttorio svolto in primo grado.
d.lgs. n. 165/2001, art. 55‑quater
La falsificazione delle timbrature è configurata quale comportamento disciplinarmente rilevante; la norma viene invocata come fondamento del licenziamento per falsa attestazione della presenza in servizio.
legge n. 604/1966, art. 5
Riferita al riparto dell'onere probatorio in tema di licenziamento: la Corte ha ritenuto che non vi sia stata inversione dell'onere della prova, essendo la decisione fondata su una valutazione motivata delle prove raccolte.
codice civile, art. 2106
Richiamato in relazione alla sanzione disciplinare e alla possibile impugnazione del licenziamento; la Corte ha ritenuto che la valutazione della proporzionalità sia rimessa al giudice di merito.
codice civile, art. 2119
Richiamato con riferimento al recesso per giusta causa e alla verifica della concreta gravità del fatto quale giustificazione della cessazione del rapporto senza preavviso.
codice penale, artt. 81, 110, 640 comma 2 punto 1, 494
Gli articoli sono citati come indicazione dei reati contestati nell'ambito del procedimento penale collegato e utilizzati nella contestazione disciplinare per descrivere il comportamento illecito rilevante anche a fini disciplinari.
codice di procedura civile, art. 360 comma 1 n. 3
Richiamato come norma che disciplina i motivi di ricorso per cassazione (violazione di legge), qui invocata dai ricorrenti ma la Corte l'ha ritenuta inammissibile perché le doglianze erano, in realtà, critica di merito.
codice di procedura civile, art. 97 comma 1, II periodo
Richiamato per la condanna alla rifusione delle spese in solido tra ricorrenti, atteso il comune interesse e convergenza difensiva.
D.P.R. n. 115/2002, art. 13 comma 1‑quater
Richiamato relativamente all'obbligo del versamento di un ulteriore contributo da parte dei ricorrenti in caso di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- La Cassazione non rivede la valutazione di merito sulle prove: le censure che si risolvono in una diversa valutazione delle testimonianze o dei documenti sono inammissibili in sede di legittimità.
- La falsa attestazione della presenza in servizio (timbratura del badge da parte di terzi) può integrare giusta causa di licenziamento se provata da un complesso probatorio significativo (documenti, deposizioni, atti d'indagine penale).
- Non costituisce automaticamente inversione dell'onere della prova il fatto che il datore produca elementi indiziari forti: il lavoratore è tenuto a fornire una giustificazione plausibile quando le prove a suo carico risultano pregnanti e coerenti.
- Il cartellino marcatempo è considerato documento personale del titolare: il suo utilizzo da parte di terzi mina la funzione di controllo e aumenta il disvalore della condotta.
- La proporzionalità della sanzione disciplinare (licenziamento) è valutata dal giudice di merito in base a tutte le circostanze concrete; la Corte di Cassazione interviene solo se la motivazione è insufficiente o illogica.
- L'assenza di precedenti disciplinari non impedisce il licenziamento quando la gravità, la sistematicità e la natura fraudolenta della condotta compromettano l'affidamento del datore nel lavoratore.
- La produzione di atti del procedimento penale (es. avviso di conclusione indagini) può rafforzare la contestazione disciplinare e la sua specificità, purché il lavoratore abbia potuto partecipare e difendersi nel procedimento disciplinare.
- In materia di impugnazioni per cassazione, occorre formulare motivi di diritto: le deduzioni di fatto o le diverse interpretazioni delle prove vengono normalmente rigettate come inammissibili.
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