Cassazione Civile, Sentenza n. 16636/2024 del 14/06/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Casagranda, docente di ruolo e dottore commercialista, era stato dichiarato decaduto dal servizio il 16/6/2016 per aver mantenuto l'incarico di curatore fallimentare. Impugnava la decadenza chiedendo il riconoscimento dell'illegittimità e il pagamento delle retribuzioni arretrate. La Corte d'appello aveva dichiarato illegittima la decadenza ma aveva escluso il pagamento degli arretrati e qualsiasi risarcimento in assenza di una formale offerta della prestazione. In cassazione si è contestata la necessità di una formale offerta della prestazione nei rapporti di pubblico impiego "contrattualizzato" e si è sostenuto che l'impugnazione del provvedimento dimostra la volontà del lavoratore di proseguire il rapporto.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accoglit o il ricorso, cassando la sentenza della Corte d'Appello e rinviando la causa alla Corte d'Appello di Venezia in diversa composizione. La Corte ha ritenuto che, nel rapporto di pubblico impiego privatizzato, l'illegittimità della decadenza per incompatibilità è assimilabile all'illegittimità del licenziamento e che il lavoratore non è tenuto a effettuare una formale offerta della prestazione: l'impugnazione del provvedimento è idonea a dimostrare la volontà di continuare il rapporto. Ne consegue che la valutazione delle tutele e dell'eventuale corresponsione di arretrati/danni deve essere effettuata secondo i parametri dell'art. 18 dello Statuto dei Lavoratori (nella disciplina applicabile ai pubblici dipendenti), pertanto la Corte d'appello dovrà riesaminare la domanda di Casagranda alla luce di questi principi.
Norme richiamate
d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 (art. 60 e ss.)
L'istituto della decadenza per incompatibilità è applicabile ai dipendenti pubblici e non ha natura sanzionatoria: la decadenza consegue alla perdita dei requisiti di indipendenza e disponibilità e opera dopo la diffida prevista, con effetto di estinzione del rapporto se il dipendente non ottempera.
d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 (art. 2, art. 51, art. 53, art. 63)
Stabilisce che i rapporti di lavoro pubblico 'contrattualizzato' sono disciplinati anche dal codice civile; l'art. 51 rinvia alla disciplina di tutela (anche reintegratoria) prevista dallo Statuto dei Lavoratori per i pubblici dipendenti, imponendo che modifiche successive non si recepiscano automaticamente quando incompatibili con la specificità del pubblico impiego.
Legge 20 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei Lavoratori), art. 18
Nel lavoro pubblico privatizzato l'illegittimità del recesso/decadenza comporta l'applicazione della disciplina di tutela prevista dall'art.18 (nella versione compatibile con il pubblico impiego), quindi con protezioni reintegratorie e adeguata misura del risarcimento del danno comprensiva della retribuzione di posizione.
Codice civile (art. 2094)
Il rapporto di lavoro subordinato richiede prestazione effettiva per il riconoscimento della retribuzione; tuttavia, nel pubblico impiego privatizzato l'illegittimità del provvedimento estintivo impone che la valutazione delle retribuzioni e del risarcimento segua le regole della tutela reintegratoria e risarcitoria proprie dei licenziamenti illegittimi.
Codice civile (artt. 1206, 1217, 1218, 1324, 1418)
Richiamati nei motivi di ricorso in relazione a obbligazioni e responsabilità contrattuale: la Corte ha sottolineato che, pur rilevando i principi generali delle obbligazioni, la specificità del pubblico impiego privatizzato ed il regime della decadenza richiedono l'applicazione dei parametri di tutela previsti per il licenziamento illegittimo.
Codice di procedura civile (art. 700, art. 414, art. 115, art. 360 n. 3)
Art. 700 e 414 richiamati come strumenti processuali utilizzati dal ricorrente per impugnare il provvedimento; art. 115 e art. 360 n.3 individuano profili di omessa o erronea valutazione delle prove e violazione di norme sostanziali che hanno giustificato il ricorso in cassazione.
d.lgs. 16 aprile 1994, n. 297 (art. 508)
Richiamato nei motivi in relazione alla normativa scolastica; la Corte non ha ritenuto che tale richiamo mutasse i principi generali applicabili alla decadenza e alle tutele del dipendente pubblico privatizzato.
Massime di principio
- Nel pubblico impiego "contrattualizzato" la decadenza per incompatibilità (art.60 d.P.R. n.3/1957) è assimilabile, quanto agli effetti, all'illegittimità del licenziamento e comporta l'applicazione delle tutele reintegratorie/risarcitorie prevedibili dall'art.18 Statuto dei Lavoratori, nella disciplina compatibile con il pubblico impiego.
- Il lavoratore pubblico privatizzato non è obbligato a effettuare una formale offerta di prestazione per ottenere la tutela: l'impugnazione del provvedimento estintivo vale come manifestazione della volontà di proseguire il rapporto e non può essere automaticamente esclusiva della corresponsione degli arretrati.
- La decadenza per incompatibilità ha natura non sanzionatoria ma estintiva: rilevano la diffida e i termini previsti dall'ordinamento; solo il comportamento dell'impiegato dopo la diffida può assumere rilevanza disciplinare.
- In giudizio il magistrato deve distinguere le ipotesi di interposizione/falsità (dove si applicano principi diversi) dalle fattispecie di decadenza/licenziamento: non sono sempre sovrapponibili le soluzioni giurisprudenziali relative all'interposizione fittizia.
- In caso di accertata illegittimità della decadenza il giudice di merito, anche in mancanza di una formale offerta di prestazione, deve valutare il ristoro economico secondo i parametri previsti per i licenziamenti illegittimi (inclusa la retribuzione di posizione) e decidere sulla reintegrazione/arretrati sulla base degli elementi probatori complessivi.
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