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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 36275/2023 del 28/12/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della sentenza del Tribunale di Lecce che aveva rigettato la domanda di risarcimento danni proposta ex art. 144 d.lgs. n. 209/2005 per un presunto tamponamento a catena. Il ricorrente censura in particolare l'omesso esame degli elementi probatori (c.t.u. svolta in corso di causa e dichiarazione testimoniale) che, secondo lui, dimostravano l'avvenuto tamponamento a danno della sua Fiat Punto, nonché la condanna al versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile, nella sua impostazione, la censura relativa all'omesso esame della c.t.u. perché la consulenza tecnica è elemento istruttorio e non costituisce di per sé un "fatto storico" rilevabile ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.; il Tribunale aveva valutato le fotografie e ritenuto che vi fosse incertezza sull'effettivo coinvolgimento del paraurti della Fiat Punto, operando quindi una valutazione di merito non sindacabile in Cassazione salvo vizi estremi. Quanto alla statuizione sul contributo unificato, la Corte ha ammesso il motivo ma lo ha ritenuto infondato: il doppio contributo previsto dall'art. 13, comma 1-quater, DPR 115/2002 scatta al verificarsi dell'integrale rigetto dell'impugnazione e tale condizione oggettiva si era verificata. Non sono state regolate le spese di giudizio in Cassazione per mancata difesa degli intimati.

Norme richiamate

  • art. 144 d.lgs. n. 209/2005

    Norma richiamata come base della domanda risarcitoria proposta dal ricorrente per i danni derivanti dal sinistro stradale; la Corte non entra nel merito della norma ma ne individua il contesto fattuale.

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    Interpretato nel senso che il vizio denunciabile in Cassazione riguarda l'omesso esame di un 'fatto storico' decisivo; la consulenza tecnica d'ufficio è qualificata come mero elemento istruttorio e non come fatto storico tale da rientrare nel vizio di cui all'art. 360, n. 5.

  • d.l. n. 83/2012 (art. 54) conv. in l. n. 134/2012

    Richiamato per la riformulazione dell'art. 360 c.p.c.; la Corte lo menziona a supporto della distinzione tra atto di consulenza tecnica e fatto storico.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    Stabilisce l'obbligo, in caso di integrale rigetto o inammissibilità/improcedibilità dell'impugnazione, del versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già versato; la Corte ha ritenuto che il presupposto oggettivo (rigetto integrale dell'impugnazione) sussistesse e quindi ha confermato l'obbligo.

  • artt. 375 e 380-bis c.p.c.

    Norme procedurali richiamate per la trattazione e per il rinvio dell'udienza pubblica in relazione a questioni di ammissibilità dell'impugnazione; la causa è stata trattata secondo tali disposizioni.

Massime di principio

  • La consulenza tecnica d'ufficio (CTU) è considerata dalla giurisprudenza di legittimità un elemento istruttorio e non automaticamente un 'fatto storico' rilevabile ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.: in Cassazione non è sufficiente lamentare una diversa interpretazione della CTU, occorre dimostrare l'omesso esame di un fatto storico.
  • Le valutazioni del giudice di merito (ad es. compatibilità dei punti d'urto desunte da fotografie) costituiscono apprezzamenti di fatto difficilmente sindacabili in sede di legittimità, salvo che emergano vizi motivazionali evidenti o un totale mancato esame delle fonti probatorie.
  • La contestazione di 'travisamento della prova' in sede di Cassazione è delicata e va sorretta con argomentazioni precise; la memoria successiva non può integrarla se non in funzione illustrativa delle censure originarie.
  • L'obbligo del 'doppio contributo' previsto dall'art. 13, comma 1-quater, DPR 115/2002 è collegato oggettivamente all'integrale rigetto (o dichiarazione di inammissibilità/improcedibilità) dell'impugnazione: se l'impugnazione è respinta nella sua interezza il giudice dell'impugnazione può attestare la sussistenza del presupposto e ordinare l'ulteriore versamento.
  • Per evitare il rischio del rigetto in sede di legittimità, il ricorrente dovrebbe in primo luogo formulare censure che rientrino effettivamente nell'ambito di sindacato consentito in Cassazione (omesso esame di fatto storico, violazione di norme sostanziali o di diritto processuale), documentando l'assenza di qualsiasi valutazione del fatto decisivo da parte del giudice di merito.

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