Cassazione Penale, Sentenza n. 626/2023 del 11/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Sermone impugna la conferma della condanna per estorsione aggravata (pena: 3 anni e 4 mesi e 800 euro di multa). I motivi principali sono: (1) contestazione della ricostruzione dei fatti e della sussistenza degli elementi dell\'estorsione (affermazione che la bicicletta sarebbe stata consegnata volontariamente quale garanzia di un credito per anticipi per l\'acquisto di droga e non sottratta illecitamente); (2) dedotta legittimità dell\'esercizio di un diritto di credito ex art. 393 c.p.; (3) mancata valutazione delle indagini difensive e di una memoria depositata in cancelleria, che la difesa ritiene decisiva per l\'attendibilità della persona offesa (MANZI).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto i primi due motivi manifestamente infondati e meramente rieditivi di doglianze già decise in appello, sottolineando il principio secondo cui il sindacato di legittimità non consente una rivalutazione dei fatti e delle prove ma solo il controllo della congruità della motivazione. La Corte ha inoltre ritenuto infondato il terzo motivo: l\'omesso esame di una memoria può rilevare come vizio solo se la parte dimostra la sua novità e la decisività delle argomentazioni; nel caso concreto la richiesta è stata generica e priva di specificità e i giudici di merito avevano già motivato l\'irrilevanza di eventuali argomentazioni ripetitive. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell\'art. 616 c.p.p., ad una ammenda di euro 3.000 per profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Norme richiamate
art. 629 cod. pen.
Norma richiamata come fattispecie di estorsione: la Corte ha ritenuto sussistenti gli elementi dell\'estorsione anche quando la vittima offre denaro per ottenere la restituzione di un bene, qualora l\'offerta derivi dalla minaccia di perdita del bene o dalla natura illecita della pretesa del presunto autore.
art. 393 cod. pen.
Richiamato dal ricorrente in senso favorevole alla legittimità dell\'esercizio di un diritto di credito; la Corte ha ritenuto invece che, se la pretesa è fondata su un comportamento illecito (cessioni di droga) o la restituzione è estorta con minacce, non opera l\'esclusione del reato prevista in presenza di una legittima pretesa.
art. 606, comma 1, lett. b) ed e) c.p.p.
Norme che regolano i motivi di cassazione (violazione di legge e motivazione illogica/contraddittoria). La Corte ha richiamato i limiti del sindacato di legittimità: non è ammessa la riformulazione dei fatti o la rivalutazione della prova, ma il controllo riguarda la correttezza giuridica e la logicità della motivazione.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma che autorizza la condanna alle spese e ad una ammenda in caso di ricorso inammissibile; applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese e di euro 3.000 alla cassa delle ammende per colpa nella determinazione dell\'inammissibilità.
Massime di principio
- Il giudizio di legittimità in Cassazione non consente la rivalutazione delle prove: si verifica solo la correttezza giuridica e la logicità della motivazione delle decisioni di merito.
- La consegna volontaria di un bene come "garanzia" può comunque integrare estorsione se la pretesa su cui si fonda è illecita o se la vittima è indotta a cedere per timore della perdita definitiva del bene.
- L\'omesso esame di memorie o indagini difensive costituisce vizio rimediabile in Cassazione solo se la parte dimostra specificamente la novità, la decisività e il nesso tra quanto omesso e l\'esito della decisione.
- Quando la sentenza d\'appello richiama e conferma la motivazione di primo grado (doppia conforme), le due decisioni si leggono congiuntamente e rendono più difficile il successo di censure sulla valutazione della prova.
- In caso di ricorso manifestamente infondato o reiterativo, oltre al rigetto può essere disposta condanna alle spese e una ammenda per abuso del mezzo impugnatorio.
Testo integrale
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