Risposta n. 128 del 27/12/2018
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeTrattamento fiscale dei compensi corrisposti da una STP s.r.l. ai soci professionisti per prestazioni d'opera
Il quesito
La STP chiede come vadano qualificati, ai fini IRPEF e IRES, i corrispettivi pagati ai soci professionisti per prestazioni rese in base a un contratto d'opera: se come redditi di lavoro autonomo con ritenuta d'acconto e deducibili per la società secondo le regole ordinarie.
Soluzione prospettata dal contribuente
L'Agenzia ritiene che i compensi corrisposti ai soci per le prestazioni d'opera siano redditi di lavoro autonomo ex art. 53 TUIR, soggetti a ritenuta d'acconto ex art. 25 d.P.R. 600/1973; per la STP, tali compensi sono deducibili come costi, secondo l'art. 109 TUIR se la società rientra nella disciplina delle micro-imprese, mentre in caso contrario operano le regole di derivazione rafforzata e la rilevazione segue la corretta imputazione temporale in bilancio.
Il parere dell’Agenzia
L'Agenzia distingue tra profili civilistici, che restano fuori dalla risposta, e profili fiscali: considera la STP s.r.l. produttrice di reddito d'impresa; qualifica le prestazioni dei soci come attività lavorativa e non come conferimento d'opera ex art. 2464 c.c.; conferma quindi la tassazione dei compensi come redditi di lavoro autonomo con ritenuta alla fonte e ne ammette la deducibilità per la STP, nei limiti e secondo le modalità previste dalla disciplina fiscale applicabile alle società IRES e alle micro-imprese.
Società tra Professionisti: trattamento fiscale dei compensi ai soci per prestazioni d'opera
L'interpello riguarda una società tra professionisti costituita in forma di società a responsabilità limitata, iscritta alla sezione speciale dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, che intende regolare con alcuni soci professionisti un rapporto di prestazione d'opera remunerato con compensi annuali, parametrati alle ore lavorate e indipendenti sia dal risultato della società sia dalla quota di partecipazione al capitale.
Fattispecie e contesto
La società istante, denominata ALFA, svolge attività professionale di dottore commercialista e consulenza aziendale. Lo statuto prevede che ciascun socio, se richiesto dall'organo amministrativo, possa essere tenuto a stipulare con la società un contratto che disciplini contenuti, durata, modalità e corrispettivo delle prestazioni rese in favore della società stessa.
In base a tale previsione, la società intende sottoscrivere con alcuni soci professionisti, dotati di partita IVA personale e senza soluzione di continuità, un contratto di prestazione d'opera ex articoli 2230 e seguenti del codice civile. Il compenso sarebbe corrisposto in un importo annuo, presumibilmente ripartito in dodici mensilità, e determinato in funzione delle ore lavorate.
Quesito del contribuente
La società chiede il trattamento fiscale, ai fini IRPEF e IRES, dei corrispettivi riconosciuti dalla STP ai soci per tali prestazioni.
In particolare, la contribuente ritiene che:
- i compensi fatturati dai soci alla STP costituiscano redditi di lavoro autonomo ai sensi dell'articolo 53 del TUIR, con obbligo per la società di operare la ritenuta d'acconto ex articolo 25 del d.P.R. n. 600/1973;
- i medesimi compensi siano deducibili dal reddito d'impresa della STP secondo le regole ordinarie dell'articolo 109, commi 1, 2 e 5, del TUIR.
Normativa richiamata
L'Agenzia richiama, tra l'altro:
- l'articolo 10, comma 3, della legge 12 novembre 2011, n. 183, che consente la costituzione di società per l'esercizio di attività professionali regolamentate secondo i modelli societari del codice civile;
- gli articoli 6, comma 3, e 81 del TUIR, in base ai quali il reddito delle società di capitali e degli enti commerciali è reddito d'impresa;
- l'articolo 2464, commi 3 e 6, c.c., in tema di conferimenti nelle s.r.l. e di prestazioni d'opera o di servizi garantite da polizza o fideiussione;
- l'articolo 53 del TUIR, sui redditi di lavoro autonomo;
- l'articolo 25 del d.P.R. n. 600/1973, sulla ritenuta d'acconto;
- l'articolo 109 del TUIR, sulla deducibilità dei componenti di reddito;
- l'articolo 83 del TUIR, come modificato dal D.L. n. 244/2017, in tema di derivazione rafforzata;
- l'articolo 2435-ter c.c. e la disciplina delle micro-imprese, nonché le disposizioni richiamate dal DM 1 aprile 2008, n. 49 e dal DM 3 agosto 2017.
Soluzione interpretativa dell'Agenzia
L'Agenzia precisa preliminarmente che le valutazioni civilistiche sulla possibile configurabilità di un contratto d'opera tra la STP e i soci esulano dalla propria competenza. La risposta fiscale, quindi, viene resa prescindendo da tale profilo.
Sul piano tributario, l'Agenzia afferma che le STP costituite secondo i modelli societari del codice civile producono reddito d'impresa, perché non costituiscono un genus autonomo ma rientrano nelle società tipiche disciplinate dal codice civile. Perciò, il fatto che svolgano attività professionale non incide sulla qualificazione fiscale del reddito, che resta quello d'impresa.
Quanto al rapporto tra la società e i soci, l'Agenzia osserva che l'articolo 2464, comma 6, c.c. consente nelle s.r.l. conferimenti consistenti in prestazioni d'opera o di servizi solo in presenza delle garanzie previste dalla norma. Nel caso esaminato, tuttavia, lo statuto non prevede conferimenti in natura e la fattispecie non rientra nell'ambito di applicazione di tale disposizione. Di conseguenza, le prestazioni rese dai soci devono essere considerate attività lavorative svolte in favore della società, e non conferimenti d'opera in senso civilistico.
Parere dell'Agenzia delle Entrate
Sulla base della documentazione integrativa prodotta dalla società, l'Agenzia conclude che i compensi corrisposti dalla STP ai soci per le prestazioni d'opera sono qualificabili come redditi di lavoro autonomo ai sensi dell'articolo 53 del TUIR. Ne deriva l'obbligo, per la società, di operare la ritenuta d'acconto di cui all'articolo 25 del d.P.R. n. 600/1973.
Per la STP, i compensi corrisposti ai soci risultano deducibili, in coerenza con la qualificazione del reddito della società come reddito d'impresa. L'Agenzia afferma che, per le STP soggette a IRES, trova applicazione la derivazione rafforzata ai sensi dell'articolo 83 del TUIR, salvo che si tratti di micro-imprese ai sensi dell'articolo 2435-ter c.c.
In concreto:
- se la STP integra i requisiti di micro-impresa, i compensi sono deducibili ai sensi dell'articolo 109, commi 1 e 2, del TUIR;
- se tali requisiti non sussistono, l'articolo 109, commi 1 e 2, non trova applicazione per effetto del combinato disposto delle norme richiamate, e i compensi rilevano in bilancio secondo la corretta imputazione temporale.
Conclusioni operative
L'interpello conferma, quindi, che:
- la STP s.r.l. produce reddito d'impresa;
- i compensi ai soci professionisti per prestazioni rese con partita IVA personale sono redditi di lavoro autonomo;
- la società deve applicare la ritenuta d'acconto;
- i compensi sono deducibili per la STP, con il regime contabile-fiscale che varia a seconda dell'eventuale qualificazione della società come micro-impresa.
Resta impregiudicato il profilo civilistico del rapporto tra società e soci, espressamente escluso dalla competenza dell'Agenzia nella risposta.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Agenzia delle Entrate, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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