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Interpello

Risposta n. 131 del 27/12/2018

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

L’istante ritiene che gli interventi, pur con spostamento del fabbricato, rientrino nella ristrutturazione edilizia e, se imposti da vincoli o da delocalizzazione post-sisma, possano beneficiare delle agevolazioni fiscali previste per gli interventi antisismici.

Sismabonus per demolizione e ricostruzione con traslazione del fabbricato e variazione del sedime

Il quesito

Il contribuente chiede se, in caso di demolizione e ricostruzione di edifici soggetti a vincoli o a delocalizzazione imposta dalla normativa regionale emiliana, con medesima volumetria ma diverso sedime e titolo edilizio qualificato come ristrutturazione, sia possibile fruire del sismabonus.

Il parere dell’Agenzia

L’Agenzia conferma che il sismabonus spetta se dal titolo amministrativo risulta un intervento di ristrutturazione edilizia e non di nuova costruzione. In caso di demolizione e ricostruzione con stessa volumetria e traslazione di sedime, l’agevolazione è ammessa quando l’opera è qualificata come conservazione del patrimonio edilizio esistente; per gli immobili vincolati o in lieve spostamento del sedime la detrazione resta fruibile, ferma la competenza dell’ente territoriale sulla qualificazione urbanistica.

Sismabonus per demolizione e ricostruzione con spostamento del sedime

L’interpello riguarda la possibilità di applicare il sismabonus a interventi di demolizione e ricostruzione di edifici che, per presenza di vincoli o per delocalizzazione imposta dalla normativa regionale, comportano la traslazione del fabbricato in un’area di sedime diversa, pur mantenendo invariata la volumetria. Il tema è rilevante anche perché, nei casi descritti, il titolo edilizio può essere un permesso di costruire, ma l’intervento viene comunque inquadrato come ristrutturazione edilizia.

Quesito del contribuente

L’istante chiede chiarimenti sulla possibilità di fruire delle agevolazioni fiscali c.d. sisma bonus per interventi di demolizione e ricostruzione:

  • con uguale volumetria rispetto al fabbricato originario;
  • con variazione dell’area di sedime;
  • in presenza di vincoli che impongono la traslazione;
  • oppure in caso di delocalizzazione prevista dalla legge regionale Emilia-Romagna n. 16 del 2012 per fabbricati gravemente danneggiati dagli eventi sismici del 2012.

Soluzione interpretativa proposta

Il contribuente richiama la circolare n. 34 del 2018 e sostiene che tali interventi rientrino nella ristrutturazione edilizia. Poiché la traslazione del fabbricato deriva da vincoli o da esigenze di delocalizzazione conseguenti a eventi calamitosi, l’istante ritiene che gli interventi possano beneficiare delle agevolazioni previste per il recupero e il miglioramento antisismico degli edifici.

Normativa e prassi richiamate dall’Agenzia

L’Agenzia richiama innanzitutto l’art. 16-bis, comma 1, lettera i), del DPR n. 917 del 1986 (TUIR), che ammette la detrazione per gli interventi relativi all’adozione di misure antisismiche e alla messa in sicurezza statica degli edifici, con riferimento alle parti strutturali e alla documentazione obbligatoria sulla sicurezza statica.

Richiama poi l’art. 16, comma 1-bis, del DL n. 63 del 2013, che riconosce per gli edifici abitativi e produttivi ubicati nelle zone sismiche ad alta pericolosità una detrazione del 50% fino a 96.000 euro per unità immobiliare, da ripartire in cinque quote annuali di pari importo.

Vengono inoltre menzionati i commi 1-quater e 1-quinquies dello stesso art. 16, che prevedono aliquote maggiorate del:

  • 70% in caso di riduzione di una classe di rischio;
  • 80% in caso di riduzione di due classi di rischio, secondo la classificazione disciplinata dal DM 28 febbraio 2017, n. 58, come modificato dal DM 7 marzo 2017, n. 65.

L’Agenzia richiama anche:

  • la risoluzione n. 34/E del 27 aprile 2018;
  • il parere n. 27/2018 del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici;
  • la circolare n. 7 del 2018;
  • l’interrogazione parlamentare n. 5-01866 del 14 gennaio 2014.

Soluzione interpretativa dell’Agenzia

Secondo l’Agenzia, per gli interventi di demolizione e ricostruzione agevolabili ai fini del sismabonus è necessario che dal titolo amministrativo che autorizza i lavori emerga che l’opera è qualificata come intervento di conservazione del patrimonio edilizio esistente e non come nuova costruzione.

La posizione è coerente con la risoluzione n. 34/E del 2018, che aveva già chiarito che la demolizione e ricostruzione può accedere alla detrazione solo se l’intervento è inquadrato come ristrutturazione edilizia. Tale orientamento si fonda sul parere del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, secondo cui rientrano nella ristrutturazione edilizia, ai sensi dell’art. 3, comma 1, lettera d), del DPR n. 380 del 2001, gli interventi di demolizione e ricostruzione con stessa volumetria del preesistente, salve le innovazioni necessarie per l’adeguamento alla normativa antisismica.

Per gli immobili vincolati ai sensi del d.lgs. n. 42 del 2004, il parere richiamato ammette gli interventi di demolizione e ricostruzione che rispettino la medesima sagoma dell’edificio preesistente. Inoltre, gli interventi progettati ed eseguiti in conformità alle norme tecniche per le costruzioni sono considerati una strategia efficace di riduzione del rischio sismico e possono rientrare, dal punto di vista tecnico, tra quelli dell’art. 16-bis, comma 1, lettera i), del TUIR.

Parere dell’Agenzia delle Entrate

Nel caso prospettato, l’Agenzia precisa che la qualificazione edilizia delle opere spetta in via definitiva al Comune o all’ente territoriale competente. Tuttavia, se dal titolo amministrativo risulta che si tratta di demolizione e ricostruzione con medesima volumetria, anche se in una diversa area di sedime, l’intervento può essere considerato ristrutturazione edilizia e quindi rientrare tra quelli agevolabili ai fini del sismabonus.

L’Agenzia aggiunge che la detrazione è ammessa anche quando la demolizione e ricostruzione comporti uno spostamento di lieve entità rispetto al sedime originario, richiamando la circolare n. 7 del 2018 e l’interrogazione parlamentare n. 5-01866 del 14 gennaio 2014.

Conclusioni operative

In sintesi, l’agevolazione spetta se:

  • l’intervento è qualificato nel titolo edilizio come ristrutturazione edilizia;
  • non risulta come nuova costruzione;
  • è mantenuta la medesima volumetria;
  • l’eventuale variazione del sedime è compatibile con la qualificazione dell’intervento e, nei casi vincolati, con i requisiti richiesti dalla disciplina urbanistica e edilizia.

Resta fermo che la corretta qualificazione dell’intervento compete all’ente territoriale competente, ma, ove ricorrano tali presupposti, il sismabonus può essere fruito anche in presenza di traslazione del fabbricato.

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