Risposta n. 130 del 27/12/2018
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeSecondo la società, il regime agevolato dovrebbe applicarsi perché il premio è legato a parametri oggettivi e variabili; solo la quota di 100 euro costituente integrazione minima garantita andrebbe tassata ordinariamente, mentre i 700 euro riferiti ai criteri variabili sarebbero detassabili.
Detassazione dei premi di risultato e verifica del requisito di incrementalità
Il quesito
La società chiede se un premio di risultato previsto da accordo aziendale, con importo minimo garantito per il 2017 pari a 800 euro lordi e criteri di calcolo basati su efficienza, scarto complessivo, fatturato e assenteismo, possa beneficiare dell’imposta sostitutiva del 10% prevista per i premi di risultato.
Il parere dell’Agenzia
L’Agenzia nega l’agevolazione perché il premio non è collegato a un effettivo incremento di produttività, redditività, qualità, efficienza o innovazione rispetto al periodo precedente, ma al mero raggiungimento di soglie stabili fissate dal contratto. Precisa che la variabilità richiesta dalla norma non coincide con la modulazione dell’importo in base al risultato, ma con l’incertezza nell’erogazione, e che l’incrementalità è requisito essenziale. Solo se, al termine del periodo congruo, ciascun obiettivo risultasse incrementale rispetto al periodo immediatamente precedente, la relativa parte di premio potrebbe essere agevolata.
Detassazione dei premi di risultato e requisito di incrementalità
L’interpello riguarda l’applicazione del regime fiscale agevolato sui premi di risultato previsto dalla legge di Stabilità 2016. La questione nasce da un accordo aziendale che disciplina premi collegati a specifici parametri di performance, ma con una componente minima garantita per il solo anno 2017.
Fattispecie e contesto
Alfa S.p.A. ha sottoscritto il 27 novembre 2017 un accordo con la RSU per disciplinare, tra l’altro, i premi di risultato da erogare ai dipendenti. Il premio è collegato alle annualità 2017, 2018 e 2019 ed è legato a quattro criteri:
- efficienza aziendale;
- scarto complessivo;
- fatturato azienda;
- assenteismo individuale.
Per i primi tre parametri, l’accordo prevede che, solo per il 2017, l’importo del premio non possa essere inferiore a 800 euro lordi per dipendente. La società sostiene che questa previsione non elimini la variabilità del premio, perché si tratterebbe di una mera integrazione concordata tra le parti. Per il parametro dell’assenteismo, da verificare individualmente e non compreso nel minimo garantito, la società prevede l’applicazione dell’aliquota agevolata sull’intero importo correlato.
Quesito del contribuente
La società chiede se, nella fattispecie descritta, sussistano le condizioni per applicare ai dipendenti il regime agevolativo sui premi di risultato previsto dall’art. 1, commi 182-190, della legge n. 208 del 2015 e successive modifiche.
Soluzione interpretativa proposta dalla società
Secondo l’istante, l’accordo rispetta i requisiti richiesti dalla disciplina agevolativa e dal decreto ministeriale 25 marzo 2016, perché:
- i parametri sono definiti in modo dettagliato;
- esistono tabelle di calcolo oggettive e verificabili;
- il premio sarebbe realmente variabile, in quanto dipendente dal raggiungimento degli obiettivi fissati.
La società ritiene quindi che:
- la somma di 700 euro, riferita ai criteri variabili, dovrebbe essere tassata con imposta sostitutiva del 10%;
- la somma di 100 euro, che costituisce integrazione del minimo garantito di 800 euro, dovrebbe invece essere assoggettata a tassazione ordinaria.
Normativa richiamata dall’Agenzia
L’Agenzia richiama:
- l’art. 1, commi 182-189, della legge n. 208 del 2015, che ha reintrodotto a regime la tassazione agevolata del 10% sui premi di risultato di ammontare variabile legati a incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza e innovazione;
- il decreto interministeriale 25 marzo 2016, pubblicato il 16 maggio 2016, che definisce i premi di risultato come somme di ammontare variabile la cui corresponsione è legata a tali incrementi;
- la circolare n. 28/E del 2016, richiamata per chiarire il significato di "variabilità";
- la circolare n. 5/E del 29 marzo 2018, richiamata in merito alla non alternatività dei singoli obiettivi.
Soluzione interpretativa dell’Agenzia
L’Agenzia osserva che il requisito della "variabilità" non va inteso come semplice gradualità dell’erogazione in funzione del raggiungimento di un obiettivo, ma come incertezza nell’erogazione del premio. La disciplina agevolativa, infatti, non si applica più alle generiche voci retributive di produttività, ma solo ai premi di risultato correlati a un effettivo incremento verificato al termine di un periodo congruo.
In particolare:
- il contratto aziendale deve prevedere criteri di misurazione e verifica dell’incremento rispetto a un periodo congruo;
- la durata del periodo congruo può essere annuale, infrannuale o ultrannuale, ma ciò che conta è il confronto tra il risultato del periodo e quello del periodo immediatamente precedente;
- non basta che l’obiettivo fissato sia raggiunto, occorre che il risultato aziendale sia migliorativo rispetto alla situazione precedente.
Parere dell’Agenzia delle Entrate
Nel caso specifico, l’Agenzia ritiene che il premio non possa beneficiare del regime agevolato, perché l’erogazione non è subordinata a un incremento rispetto ai risultati registrati all’inizio del periodo di maturazione, ma al raggiungimento di parametri stabili predeterminati nel contratto aziendale. La previsione di importi graduati tramite tabelle, infatti, non equivale alla verifica dell’incrementalità richiesta dalla norma.
L’Agenzia ribadisce che l’incrementalità è un requisito essenziale della misura agevolativa e che distingue questa disciplina da quelle precedenti, in vigore dal 2008 al 2014, che agevolavano specifiche voci retributive a prescindere dall’incremento di produttività.
Precisazioni finali
Per completezza, l’Agenzia aggiunge che, se i singoli obiettivi non sono tra loro alternativi, la parte di premio riferita a ciascun obiettivo può essere agevolata solo qualora, al termine del periodo congruo, la misurazione di quel singolo obiettivo risulti incrementale rispetto al valore consuntivato nel periodo immediatamente precedente.
Resta inoltre fermo che, se il datore di lavoro applica l’agevolazione in assenza del necessario incremento, dovrà recuperare con la prima retribuzione utile le imposte non versate al momento dell’erogazione del premio.
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