Risposta n. 132 del 27/12/2018
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeSecondo il contribuente, previa acquisizione della certificazione di residenza fiscale estera, la società può applicare direttamente la Convenzione Italia-Argentina contro le doppie imposizioni, escludendo da tassazione in Italia le somme corrisposte per la cessazione del rapporto, trattandole come redditi imponibili solo in Argentina.
Tassazione in Italia delle somme corrisposte al dipendente residente in Argentina alla cessazione del rapporto di lavoro.
Il quesito
La società chiede se le somme erogate al dipendente a titolo di incentivo all’esodo e di transazione novativa, in occasione della risoluzione consensuale del rapporto, debbano essere escluse da imposizione in Italia in quanto redditi di lavoro dipendente prodotti in Argentina da soggetto fiscalmente residente in Argentina.
Il parere dell’Agenzia
L’Agenzia ritiene che le somme siano riconducibili all’art. 15 della Convenzione Italia-Argentina e, poiché il lavoratore è residente in Argentina e vi ha svolto l’attività per tutta la durata del rapporto, siano imponibili esclusivamente in Argentina. In presenza di certificazione di residenza fiscale estera, il sostituto può non operare la ritenuta in Italia, applicando direttamente il regime convenzionale.
Redditi di fine rapporto corrisposti a dipendente residente in Argentina
L’interpello riguarda il trattamento fiscale, in Italia, delle somme corrisposte da una società italiana a un proprio dipendente nel contesto della cessazione consensuale del rapporto di lavoro. Le somme comprendono un incentivo all’esodo e un importo corrisposto in via transattiva a fronte della rinuncia a ogni ulteriore pretesa connessa al rapporto di lavoro e alla sua risoluzione.
Fattispecie rappresentata
La società istante precisa che il dipendente:
- è stato assunto da ALFA S.p.A., con sede in Italia;
- è stato contestualmente distaccato in Argentina presso una consociata di diritto locale;
- ha prestato l’attività lavorativa esclusivamente in Argentina per tutta la durata del rapporto;
- ha trasferito in Argentina la residenza anagrafica e il centro degli interessi vitali, acquisendo anche la residenza fiscale nel Paese;
- al momento della risoluzione del rapporto e del pagamento delle somme risulta ancora residente e fiscalmente residente in Argentina.
Quesito del contribuente
La società chiede conferma della correttezza della soluzione interpretativa secondo cui le somme erogate al momento della cessazione del rapporto sarebbero escluse da imposizione in Italia, in quanto riconducibili a redditi di lavoro dipendente prodotti in Argentina da un soggetto ivi residente.
Soluzione interpretativa prospettata
La società ritiene di poter applicare direttamente, sotto la propria responsabilità e previa acquisizione della documentazione richiesta dalla normativa, la Convenzione contro le doppie imposizioni tra Italia e Argentina. Ne conseguirebbe l’esclusione da imposizione in Italia delle somme corrisposte, considerate redditi di lavoro dipendente imponibili soltanto nello Stato di residenza del lavoratore.
Normativa richiamata dall’Agenzia
L’Agenzia richiama anzitutto:
- l’articolo 17, comma 1, lettera a), del TUIR, che assoggetta a tassazione separata le somme percepite una tantum in dipendenza della cessazione del rapporto di lavoro, comprese quelle derivanti da transazioni relative alla risoluzione del rapporto;
- l’articolo 23, comma 2, lettera a), del TUIR, che per i non residenti considera prodotti in Italia i redditi derivanti dalle indennità di fine rapporto di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a), se corrisposti dallo Stato, da soggetti residenti in Italia o da stabili organizzazioni italiane di soggetti non residenti;
- l’articolo 15 della Convenzione Italia-Argentina contro le doppie imposizioni, firmata il 15 novembre 1971 e ratificata con legge 27 aprile 1982, n. 282.
L’Agenzia richiama anche la propria prassi e giurisprudenza:
- circolare n. 10/E del 16 febbraio 2007, secondo cui le somme corrisposte a titolo di incentivo all’esodo sono assoggettate alla medesima aliquota del TFR;
- risoluzione n. 341 del 1° agosto 2008, relativa al TFR e alla sua natura di retribuzione differita ai fini convenzionali;
- risoluzione n. 234 del 10 giugno 2008, che riconosce natura di redditi di lavoro dipendente anche alle somme erogate per un patto di non concorrenza;
- Cassazione, sez. lav., 8 aprile 2004, n. 6910, sul fatto che l’articolo 17, comma 1, lettera a), ricomprende anche somme transattive diverse dal risarcimento del danno emergente, purché collegate al rapporto di lavoro subordinato.
Soluzione interpretativa dell’Agenzia
L’Agenzia, in via preliminare, chiarisce che l’istituto dell’interpello non consente di valutare elementi di fatto: pertanto, lo status di residenza del lavoratore e il luogo di svolgimento dell’attività sono assunti come rappresentati nell’istanza.
Sul piano interno, osserva che le somme corrisposte alla cessazione del rapporto rientrano nell’articolo 17, comma 1, lettera a), del TUIR e, per i non residenti, nell’articolo 23, comma 2, lettera a), che prevede una presunzione assoluta di territorialità in Italia quando tali somme sono pagate da soggetti residenti in Italia.
Tuttavia, precisa che la disciplina interna può essere modificata dalla Convenzione internazionale contro le doppie imposizioni. Richiamando l’orientamento già espresso nella prassi, l’Agenzia ritiene che anche l’incentivo all’esodo e le altre somme transattive corrisposte alla cessazione del rapporto vadano ricondotte nell’ambito dei redditi di lavoro dipendente di cui all’articolo 15 della Convenzione.
Parere dell’Agenzia delle Entrate
Nel caso concreto, poiché il dipendente è residente in Argentina e ha svolto la propria attività lavorativa esclusivamente in Argentina per l’intera durata del rapporto, si applica la prima parte dell’articolo 15 della Convenzione Italia-Argentina, che attribuisce la potestà impositiva allo Stato di residenza del lavoratore. Ne deriva che le indennità erogate dalla società alla cessazione del rapporto sono imponibili esclusivamente in Argentina.
Adempimenti del sostituto d’imposta
L’Agenzia precisa inoltre che ALFA S.p.A., previa presentazione da parte del lavoratore di apposita domanda corredata della certificazione di residenza fiscale rilasciata dall’autorità fiscale estera competente, può applicare direttamente il regime convenzionale sotto la propria responsabilità. In tal caso non deve operare la ritenuta alla fonte prevista dall’articolo 23, comma 2, del DPR n. 600 del 1973.
Conclusioni operative
In sintesi, l’interpello conferma che:
- le somme erogate a titolo di incentivo all’esodo e in sede transattiva per la cessazione del rapporto rientrano, in linea generale, nell’articolo 17, comma 1, lettera a), del TUIR;
- per i soggetti non residenti, la regola interna di imponibilità in Italia può essere superata dalla Convenzione contro le doppie imposizioni;
- nel caso esaminato, la Convenzione Italia-Argentina attribuisce l’imposizione esclusiva all’Argentina;
- il sostituto italiano può non applicare la ritenuta se dispone della certificazione di residenza fiscale estera e applica il regime convenzionale sotto la propria responsabilità.
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