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Interpello

Risposta n. 133 del 27/12/2018

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

L’istante ritiene di possedere i requisiti per il regime impatriati, in particolare quelli del comma 2 dell’art. 16, avendo un titolo di laurea e avendo svolto attività all’estero per oltre ventiquattro mesi.

Regime fiscale dei lavoratori impatriati ex art. 16 D.Lgs. 147/2015 per un dipendente italiano rientrato dal Belgio

Il quesito

Il contribuente chiede se, al rientro in Italia per lavorare alle dipendenze di una società con trasferimento della residenza a Milano, possa accedere al regime speciale per lavoratori impatriati previsto dall’art. 16 del D.Lgs. 147/2015.

Il parere dell’Agenzia

L’Agenzia ritiene che, in base all’iscrizione AIRE dal 2016 e fatto salvo l’effettivo trasferimento della residenza in Italia e gli altri requisiti di legge, l’istante possa accedere al regime impatriati ex art. 16, comma 2, D.Lgs. 147/2015, con decorrenza dal periodo d’imposta 2019.

Regime fiscale dei lavoratori impatriati per il rientro in Italia di un cittadino italiano

L’interpello riguarda l’applicazione del regime speciale per i lavoratori cd. impatriati di cui all’articolo 16 del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 147, con riferimento a un cittadino italiano residente in Belgio da molti anni e iscritto all’AIRE, che intende trasferirsi a Milano per svolgere un’attività di lavoro dipendente presso una società italiana.

Fattispecie e contesto

L’istante dichiara di:

  • risiedere in Belgio per lavoro da dieci anni, con iscrizione all’AIRE;
  • iniziare nel 2018 un’attività professionale dipendente in Italia presso ALFA, con sede a Milano;
  • trasferire la residenza in Italia, a Milano;
  • impegnarsi a rimanere nel territorio italiano per almeno due anni;
  • svolgere il ruolo di impiegato specializzato presso l’area aziendale indicata.

Il contribuente precisa inoltre di:

  • essere cittadino italiano;
  • essere in possesso di una laurea specialistica;
  • aver svolto continuativamente un’attività di lavoro o studio all’estero negli ultimi ventiquattro mesi, precisamente dal novembre 2008.

Quesito del contribuente

L’istante chiede se possa beneficiare del regime speciale previsto per i lavoratori impatriati dall’articolo 16 del D.Lgs. n. 147 del 2015.

Soluzione interpretativa proposta dal contribuente

Secondo l’istante, sussistono i requisiti per fruire delle agevolazioni fiscali previste dall’articolo 16, comma 2, del D.Lgs. n. 147 del 2015.

Normativa e prassi richiamate dall’Agenzia

L’Agenzia richiama l’articolo 16 del D.Lgs. n. 147 del 2015, che disciplina il regime speciale per i lavoratori impatriati al fine di incentivare il trasferimento in Italia di soggetti con elevate qualificazioni e specializzazioni.

La norma prevede una tassazione del reddito prodotto in Italia nella misura del 50 per cento, per i soggetti che trasferiscano la residenza nel territorio dello Stato, a decorrere dal periodo d’imposta in cui avviene il trasferimento e per i quattro periodi d’imposta successivi, sempre che ricorrano i requisiti previsti alternativamente dal comma 1 o dal comma 2.

Per il comma 2, il beneficio spetta ai cittadini dell’Unione europea o di uno Stato extraeuropeo con convenzione contro le doppie imposizioni o accordo di scambio di informazioni che:

  • siano in possesso di un titolo di laurea e abbiano svolto continuativamente attività di lavoro dipendente, autonomo o di impresa fuori dall’Italia negli ultimi ventiquattro mesi o più; oppure
  • abbiano svolto continuativamente attività di studio fuori dall’Italia negli ultimi ventiquattro mesi o più, conseguendo un titolo di laurea o una specializzazione post lauream.

L’Agenzia richiama anche l’articolo 2 del TUIR per la nozione di residenza fiscale in Italia, precisando che sono residenti le persone fisiche che, per almeno 183 giorni (184 in caso di anno bisestile), risultano:

  • iscritte nelle anagrafi della popolazione residente; oppure
  • hanno nel territorio dello Stato il domicilio ai sensi del codice civile; oppure
  • hanno nel territorio dello Stato la residenza ai sensi del codice civile.

Le condizioni sono alternative e una sola è sufficiente per integrare la residenza fiscale in Italia.

È inoltre richiamata la risoluzione n. 51/E del 6 luglio 2018, con cui è stato chiarito che, per i soggetti di cui al comma 2, la residenza all’estero per almeno due periodi d’imposta costituisce il periodo minimo sufficiente a integrare il requisito della non residenza in Italia e consentire l’accesso al regime.

Soluzione interpretativa dell’Agenzia

L’Agenzia osserva che il comma 2 dell’articolo 16 non indica espressamente un periodo minimo di residenza estera, a differenza del comma 1, che richiede la permanenza all’estero per i cinque periodi d’imposta precedenti il trasferimento in Italia. Tuttavia, in coerenza con la risoluzione n. 51/E del 2018, ritiene sufficiente, per i soggetti del comma 2, la residenza all’estero per almeno due periodi d’imposta.

In base ai dati desunti dall’AIRE, l’istante risulta iscritto dal 2016; pertanto, risulta soddisfatto il requisito di non essere stato iscritto nelle liste anagrafiche della popolazione residente per i due periodi d’imposta antecedenti a quello di applicazione dell’agevolazione.

Parere dell’Agenzia delle Entrate

Nel caso concreto, e fermo restando:

  • il possesso degli ulteriori requisiti previsti dalla normativa;
  • l’effettivo trasferimento della residenza in Italia ai sensi dell’articolo 2 del TUIR, che costituisce un accertamento di fatto non esperibile in sede di interpello interpretativo,

l’Agenzia conclude che l’istante può beneficiare del regime agevolativo di cui all’articolo 16, comma 2, del D.Lgs. n. 147 del 2015.

L’agevolazione spetta a decorrere dall’anno d’imposta 2019.

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