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Sentenza

Sentenza n. 4123/2026 - Milano, Sezione 2

per l'ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza n. 2795 del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, pubblicata in data 18 giugno 2026.

Giustizia amministrativa202600774

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione spontanea della sentenza del Tribunale di Milano che aveva riconosciuto l'indennità sostitutiva per ferie e festività soppresse non godute

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (dipendente scolastica)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha chiesto l'ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, che aveva accertato il suo diritto alla percezione dell'indennità sostitutiva per ferie e festività soppresse non godute negli anni scolastici 2017/2018, 2018/2019 e 2019/2020, condannando il Ministero al pagamento di euro 3.253,06, oltre interessi dalle singole scadenze al saldo. Il ricorso è stato proposto perché l'Amministrazione non aveva inizialmente dato spontanea esecuzione al giudicato. Nel corso del giudizio, la ricorrente ha dichiarato che il Ministero aveva provveduto al pagamento di quanto dovuto.

La decisione

Il TAR ha preso atto che, dopo la proposizione del ricorso per ottemperanza e prima della decisione, l'Amministrazione ha eseguito integralmente la sentenza del Tribunale di Milano mediante il pagamento delle somme dovute. È stata pertanto dichiarata la cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a. Poiché l'esecuzione è intervenuta soltanto dopo l'instaurazione del giudizio, il Ministero è stato condannato al pagamento delle spese processuali, liquidate in euro 800, oltre spese generali e accessori di legge se dovuti.

Norme richiamate

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    Visto l'art. 34, co. 5, cod. proc. amm.

    La sopravvenuta soddisfazione integrale della pretesa azionata determina la cessazione della materia del contendere.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, l'integrale esecuzione del giudicato da parte dell'amministrazione dopo la proposizione del ricorso determina la cessazione della materia del contendere, non residuando una concreta utilità nell'adozione di ulteriori misure esecutive.
  • Quando l'amministrazione esegue il giudicato soltanto dopo l'instaurazione del giudizio di ottemperanza, le spese processuali possono essere poste a suo carico, poiché il comportamento amministrativo ha reso necessario il ricorso.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaTrattamento economico e previdenzialeEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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