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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 33436/2024 del 03/09/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorsi, proposti in cassazione dai difensori dei due imputati, censuravano: (i) l'acquisizione in udienza di un DVD contenente tabulati telefonici esibito dall'accusa dopo l'esame di un teste e la presunta violazione del diritto al contraddittorio (art. 111 Cost., art. 6 CEDU); (ii) la mancanza, negli atti, del decreto autorizzativo per l'acquisizione dei tabulati; (iii) la ritenuta responsabilità penale dei ricorrenti come "concorrenti estranei" anziché come amministratori di fatto, ossia la presunta insufficienza del compendio probatorio a dimostrare la consapevolezza e la volontà di arrecare danno ai creditori (art. 216 e 223 legge fall.); (iv) profili di vizio di motivazione e di errata applicazione delle norme penali (artt. 40, 110 c.p., art. 99 c.p. in tema di recidiva e continuità).

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto i ricorsi infondati e li ha respinti. Ha confermato la valutazione della Corte d'appello che, pur escludendo per entrambi il ruolo di amministratore di fatto, li ha condannati quale concorrente estraneo per bancarotta fraudolenta per distrazione ai sensi degli artt. 216 e 223 legge fall. La Cassazione ha ritenuto legittima l'acquisizione in dibattimento del DVD con i tabulati (il giudice ha potere di integrazione probatoria in udienza), ha dichiarato inammissibile il rilievo riguardante l'assenza del provvedimento autorizzativo non dedotto in sede utile, e ha ritenuto il compendio probatorio sufficiente a dimostrare il dolo dei ricorrenti come coautori extranei (comportamenti atti a realizzare l'operazione distrattiva, rassegna di comportamenti idonei a integrare la consapevolezza del depauperamento dei creditori). Quanto alla recidiva, la Corte ha chiarito che non è stato applicato il comma quarto dell'art. 99 ma un diverso aumento entro i limiti previsti, secondo la corretta qualificazione operata dai giudici di merito.

Norme richiamate

  • art. 606 cod. proc. pen.

    Norma che disciplina i motivi di impugnazione in cassazione; utilizzata per classificare le censure dedotte (lett. b, c, e) e per verificarne la rilevanza e ammissibilità.

  • art. 111 Cost.

    Riferito al diritto al giusto processo e al contraddittorio; la Corte ha ritenuto che l'acquisizione del materiale probatorio in dibattimento non ha leso il contraddittorio, soprattutto in assenza di specifiche opposizioni da parte della difesa.

  • art. 6 CEDU

    Richiamato in tema di diritto a un equo processo; la Corte ha ritenuto compatibile con l'art. 6 l'integrazione probatoria in udienza purché sia garantita la possibilità di controdedurre, ed in concreto non sia stata dimostrata la lesione.

  • artt. 191 e 256 cod. proc. pen.

    Norme processuali relative alla produzione e acquisizione di documenti e al decreto di acquisizione; la Cassazione ha rilevato che l'assenza di un'autorizzazione negli atti poteva essere eccepita per tempo, ma la questione non era stata validamente dedotta in grado utile.

  • art. 507 cod. proc. pen.

    Attribuisce al giudice il potere di integrazione probatoria anche d'ufficio in dibattimento; invocata dalla Corte per giustificare l'acquisizione del DVD e la sua utilizzazione nel giudizio di merito.

  • art. 216 legge fallimentare

    Prevede il delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione; la Corte ha ritenuto che ogni atto distrattivo rilevi in caso di fallimento e che il dolo del concorrente extraneo si configuri con la volontarietà della condotta che contribuisce al depauperamento della massa creditoria.

  • art. 223 legge fallimentare

    Norma che sanziona il comportamento degli estranei (concorrente extraneus) nella bancarotta fraudolenta; la sentenza ha confermato che per la condanna dell'estraneo è sufficiente la consapevolezza che la propria condotta concorra al depauperamento ai danni dei creditori.

  • artt. 40 e 110 cod. pen.

    Regole sulla causalità e concorso di persone nel reato; richiamate per valutare l'apporto dei singoli agli atti distrattivi e la configurazione del concorso come extraneus.

  • art. 99 cod. pen.

    Norma sulla recidiva; la Corte ha precisato che la qualificazione della recidiva deve essere operata correttamente e ha chiarito che nel caso non è stato applicato il comma quarto prospettato dalla difesa ma un altro incremento nei limiti ammessi.

  • art. 521 cod. proc. pen.

    Rilevante in tema di motivazione della sentenza di appello e rispetto del perimetro delle censure; la Corte ha ritenuto che la riformulazione della qualificazione giuridica (da amministratore di fatto a concorrente estraneo) non abbia violato il principio di correlazione se l'azione distrattiva resta immutata.

Massime di principio

  • L'acquisizione in dibattimento di documenti prodotti dall'accusa dopo l'esame di testi è ammissibile: il giudice ha potere di integrare la prova in udienza (art. 507 c.p.p.); la difesa deve opporsi tempestivamente se ritiene di subire pregiudizio.
  • La mancata formalizzazione di un decreto autorizzativo per acquisizioni non dedotta e contestata in sede di merito può risultare inammissibile in cassazione; le eccezioni di legittimità devono essere sollevate nei gradi precedenti.
  • La riqualificazione della condotta da amministratore di fatto a concorrente estraneo non viola il principio di correlazione quando l'azione distrattiva addebitata rimane la stessa e la motivazione spiega gli elementi che giustificano la nuova qualificazione.
  • Per la condanna dell'estraneo in bancarotta fraudolenta distrattiva non è necessario provare la conoscenza dello stato di dissesto; è sufficiente provare la volontarietà e la consapevolezza che la propria condotta contribuisce al depauperamento dei creditori.
  • La difesa ha l'onere pratico di chiedere riascolti o formulare opposizioni in udienza quando viene prodotto nuovo materiale probatorio; la mancata richiesta indebolisce i rilievi successivi in cassazione.
  • L'uso combinato degli istituti di recidiva e continuazione non è escluso a priori: occorre verificare i presupposti e la corretta qualificazione applicata dal giudice di merito.
  • I profili di vizio di motivazione sono valutabili in cassazione ma non consentono una rivalutazione ampia del merito; la Corte verifica la logicità, completezza e attinenza delle argomentazioni fornite dai giudici di merito.

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