Sentenza del 02/03/2018 n. 4945 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la sentenza della Commissione tributaria regionale del Piemonte che aveva confermato l'accertamento IRPEF relativo all'anno 2003. L'accertamento riguardava una plusvalenza non dichiarata, derivante dal trasferimento oneroso della licenza per l'esercizio del servizio taxi a G., per il valore dichiarato di 110.000 euro. I motivi di ricorso riguardavano: la rilevabilità d'ufficio della nullità del negozio di cessione; l'asserita impossibilità di tassare un contratto nullo; e la contestazione della prova e della quantificazione del prezzo di trasferimento.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto inammissibili i primi due motivi perché non coglievano la ratio decidendi della sentenza impugnata e, comunque, ha chiarito che l'eventuale nullità della cessione è irrilevante ai fini tributari. La licenza taxi è un bene immateriale strumentale all'attività d'impresa e il suo trasferimento oneroso genera una plusvalenza tassabile. È stata inoltre ritenuta adeguatamente motivata la quantificazione in 110.000 euro, fondata anche sulla dichiarazione dell'acquirente G., nonostante sul conto del cedente fosse transitata una somma inferiore di 40.000 euro. Il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in 3.800 euro oltre alle spese prenotate a debito.
Norme richiamate
Legge 15 gennaio 1992, n. 21, artt. 7, 8 e 9
"Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea"
La licenza taxi è collegata a un'attività d'impresa, viene rilasciata dal Comune e può essere trasferita, a determinate condizioni, a un soggetto designato dal titolare e in possesso dei requisiti di legge.
D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 86
Le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso dei beni relativi all'impresa concorrono alla formazione del reddito d'impresa.
La licenza taxi costituisce un bene immateriale strumentale all'attività d'impresa; il suo trasferimento oneroso produce una plusvalenza imponibile.
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 39, comma 2, lett. a) e d-bis)
L'Ufficio può utilizzare dati e notizie comunque raccolti o venuti a sua conoscenza e, in determinate ipotesi, anche presunzioni prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza.
Quando il contribuente omette di dichiarare un reddito o non risponde agli inviti dell'Ufficio, l'Amministrazione finanziaria dispone di poteri accertativi più ampi e può valorizzare anche elementi presuntivi.
Legge 24 dicembre 1993, n. 537, art. 14, comma 4
"Sono in ogni caso considerati redditi i proventi derivanti da fatti, atti o attività qualificabili come illecito civile, penale o amministrativo."
In ambito tributario opera il principio della tassabilità dei proventi illeciti; pertanto, anche l'eventuale nullità o illiceità civilistica dell'operazione non esclude l'imponibilità del reddito conseguito.
Codice civile, artt. 1346, 1418 e 1421
Le norme sulla nullità del contratto e sulla sua rilevabilità d'ufficio sono state invocate dal contribuente, ma la Corte ha ritenuto la questione non decisiva ai fini fiscali, poiché la nullità dell'operazione non impedisce la tassazione della plusvalenza.
Massime di principio
- Il trasferimento oneroso di una licenza amministrativa collegata a un'attività d'impresa può generare una plusvalenza imponibile, anche se il trasferimento richiede una voltura o un'autorizzazione dell'autorità pubblica.
- L'eventuale nullità o illiceità civilistica dell'operazione non esclude automaticamente la tassazione dei proventi effettivamente conseguiti; nel diritto tributario possono essere tassati anche proventi derivanti da attività illecite.
- In caso di omessa dichiarazione del reddito e mancata collaborazione con l'Amministrazione finanziaria, l'Ufficio può utilizzare informazioni provenienti da terzi e presunzioni anche non dotate dei requisiti ordinari di gravità, precisione e concordanza, nei limiti previsti dalla legge.
- La dichiarazione dell'acquirente relativa al prezzo effettivamente pagato può costituire un elemento probatorio rilevante per determinare il valore della cessione, anche se gli accrediti bancari documentati risultano inferiori.
- Per contestare efficacemente una sentenza occorre confrontarsi con la sua effettiva motivazione: motivi che attaccano questioni non decisive o già ritenute irrilevanti possono essere dichiarati inammissibili.
- La presenza di una somma transitata sul conto del cedente non dimostra necessariamente che quella somma rappresenti l'intero corrispettivo dell'operazione; il giudice può considerare ulteriori elementi, tra cui le dichiarazioni delle parti e le circostanze complessive.
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