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Ordinanza

Ordinanza n. 2140/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 4

per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise (Sezione Prima) n. 00162/2026.

Giustizia amministrativa202604139

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IVOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: sentenza del TAR Molise che aveva respinto il ricorso contro il diniego relativo alla realizzazione di un impianto di biometano

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (operatori economici)

Prevale il privato

La controversia

Le società hanno proposto appello contro la sentenza del TAR Molise n. 162/2026, chiedendone incidentalmente la sospensione. Il testo non indica i motivi di merito dell'appello né specifica il contenuto puntuale del diniego impugnato. In sede cautelare, il Consiglio di Stato ha ritenuto prevalente il periculum in mora: la società beneficiaria, per non perdere un finanziamento di rilevante importo accordato per la realizzazione dell'impianto di biometano, deve avviare i lavori in tempi brevi. L'avvio delle attività, limitato nel periodo anteriore alla decisione di merito alla mera apprensione e preparazione delle aree, è stato ritenuto reversibile in caso di rigetto dell'appello.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha accolto l'istanza cautelare e sospeso l'esecutività della sentenza del TAR impugnata, con conseguente sospensione degli effetti del diniego impugnato. La decisione è fondata su una delibazione propria della fase cautelare e, in particolare, sulla prevalenza del periculum in mora e dell'interesse della parte privata a conservare la possibilità di realizzare il progetto, bilanciato con la reversibilità delle attività iniziali. Ha disposto la fissazione dell'udienza pubblica per la decisione di merito e ha compensato integralmente le spese della fase cautelare tra le parti costituite.

Norme richiamate

  • art. 98 c.p.a.

    La disposizione costituisce la base processuale per la domanda cautelare proposta in appello e per la sospensione dell'efficacia della sentenza impugnata.

Massime di principio

  • In sede cautelare d'appello, la sospensione dell'esecutività della sentenza di primo grado può essere disposta quando, anche sulla base di una cognizione sommaria, risulti prevalente il periculum in mora connesso al rischio concreto di perdita di un finanziamento rilevante destinato alla realizzazione di un progetto.
  • Nel bilanciamento cautelare, l'interesse privato alla tempestiva conservazione della possibilità di attuare un progetto può prevalere quando le attività da intraprendere prima della decisione di merito consistano soltanto in operazioni preparatorie e reversibili in caso di rigetto dell'impugnazione.

Come è indicizzato

MaterieTutela cautelareBandi di finanziamento e graduatorie
RamiProcesso amministrativoContributi e finanziamenti pubblici
IstitutiTutela cautelareProporzionalità e ragionevolezza

Testo integrale

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