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Risoluzione

Risoluzione n. 68 del 19/03/2009

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La risoluzione chiarisce che, in sede di controllo formale ex art. 36-ter d.P.R. n. 600/1973, il contribuente può scomputare le ritenute anche se manca la certificazione del sostituto d'imposta, purché documenti l'effettiva ritenuta con fattura, prova del pagamento netto e dichiarazione sostitutiva di atto notorio. Tale dichiarazione ha valore probatorio equipollente alla certificazione e comporta responsabilità anche penali in caso di mendacio.

Scomputo delle ritenute sui redditi di lavoro autonomo e d'impresa in assenza di certificazione del sostituto

Scomputo delle ritenute in assenza di certificazione del sostituto

La risoluzione affronta il tema della possibilità per il contribuente di scomputare dall’IRPEF le ritenute subite su redditi di lavoro autonomo e d’impresa quando non sia in grado di esibire la certificazione rilasciata dal sostituto d’imposta. L’Amministrazione finanziaria fornisce un’interpretazione estensiva dell’art. 36-ter del d.P.R. n. 600/1973, individuando condizioni e modalità documentali idonee a dimostrare l’effettivo assoggettamento a ritenuta.

Quadro normativo di riferimento

L’art. 36-ter, comma 2, lettera a), del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 consente, in sede di controllo formale delle dichiarazioni, di escludere in tutto o in parte lo scomputo delle ritenute d’acconto non risultanti dalle certificazioni richieste ai contribuenti. La risoluzione precisa che l’espressione "certificazioni richieste ai contribuenti" non va intesa in senso restrittivo come riferita soltanto alle certificazioni rilasciate dai sostituti d’imposta ai sensi dell’art. 4, commi 6-bis e 6-ter, del d.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, ma in senso più ampio, tale da ammettere anche documentazione diversa.

Ammissibilità di documentazione alternativa

Nei casi in cui il contribuente non abbia ricevuto nei termini di legge la certificazione delle ritenute effettivamente subite, è comunque legittimato allo scomputo delle ritenute. Ciò è possibile se viene dimostrato l’effettivo assoggettamento a ritenuta mediante:

  • esibizione congiunta della fattura;
  • esibizione della documentazione proveniente da banche o altri intermediari finanziari, idonea a provare l’importo del compenso netto effettivamente percepito, al netto della ritenuta indicata in fattura.

Dichiarazione sostitutiva di atto notorio

Quando fattura e documentazione bancaria sono prodotte in sede di controllo ex art. 36-ter del d.P.R. n. 600/1973, deve essere allegata una dichiarazione sostitutiva di atto notorio. In tale dichiarazione il contribuente deve attestare, sotto la propria responsabilità, che la documentazione sul pagamento si riferisce a una determinata fattura regolarmente contabilizzata.

La dichiarazione sostitutiva assume, per i redditi di lavoro autonomo e d’impresa, valore probatorio equipollente alla certificazione del sostituto d’imposta e vale come dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ai sensi dell’art. 47 del d.P.R. 28 novembre 2000, n. 445.

Fondamento dell’equipollenza probatoria

La risoluzione richiama l’art. 47 del d.P.R. n. 445/2000, secondo cui l’atto di notorietà concernente stati, qualità personali o fatti a diretta conoscenza dell’interessato è sostituito da dichiarazione resa e sottoscritta dal medesimo. Inoltre, la dichiarazione resa nell’interesse proprio del dichiarante può riguardare anche fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza.

Su questa base, l’Amministrazione ritiene che il contribuente possa dichiarare:

  • il collegamento tra la fattura contabilizzata e la documentazione bancaria che prova le somme percepite;
  • che il sostituto ha trattenuto una parte del corrispettivo a titolo di ritenuta fiscale.

Viene inoltre sottolineato che la generale applicazione dell’istituto nei rapporti tra cittadini e pubblica amministrazione consente di ritenerne applicabile l’uso anche nei rapporti tra fisco e contribuente.

Responsabilità per dichiarazioni mendaci

La risoluzione richiama infine l’art. 76 del d.P.R. n. 445/2000, precisando che alle dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà mendaci si applicano specifici effetti sul piano penale. Il contribuente, pertanto, deve attestare sotto la propria responsabilità che:

  • la documentazione prodotta è riferita esclusivamente alla fattura indicata;
  • non vi sono stati altri pagamenti da parte del sostituto oltre a quelli risultanti dalla documentazione esibita.

Indicazioni per gli uffici

Le Direzioni Regionali sono chiamate a vigilare affinché le istruzioni e i principi enunciati nella risoluzione siano puntualmente osservati dagli uffici nell’attività di controllo formale.

Testo integrale

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