Risoluzione n. 65 del 16/03/2009
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa risoluzione chiarisce che la piscina può essere considerata strumentale all’attività agrituristica se ha le caratteristiche previste dalla normativa regionale e se è effettivamente utilizzata nell’impresa. In regime IVA ordinario l’imposta sui costi di costruzione è detraibile; ai fini reddituali, i costi sono ammortizzabili se la piscina insiste su terreno dell’impresa, mentre su terreno di terzi vanno capitalizzati come oneri pluriennali.
Trattamento IVA e imposte dirette delle spese per la costruzione di una piscina in un agriturismo
Trattamento fiscale delle spese per la costruzione di una piscina in agriturismo
La risoluzione esamina il corretto trattamento, ai fini IVA e delle imposte dirette, delle spese sostenute da un’azienda agrituristica per la costruzione di una piscina. Il caso riguarda una coltivatrice diretta che svolge anche attività di agriturismo e intende realizzare una piscina per migliorare l’offerta ai clienti, previa acquisizione delle autorizzazioni urbanistiche e sanitarie.
Quesito e posizione del contribuente
L’istante chiede se:
- l’IVA relativa ai costi di costruzione della piscina sia detraibile ai sensi dell’articolo 19 del DPR n. 633 del 1972;
- i medesimi costi siano deducibili nella determinazione del reddito d’impresa.
La contribuente sostiene che la piscina, se conforme alle prescrizioni urbanistiche e sanitarie, debba essere qualificata come bene strumentale all’attività agrituristica e che, conseguentemente, l’IVA assolta sulle relative spese sia detraibile.
Quadro normativo sull’attività agrituristica
L’Agenzia richiama innanzitutto la disciplina generale contenuta nella legge quadro n. 96 del 20 febbraio 2006, articolo 2, secondo cui sono attività agrituristiche le attività di ricezione e ospitalità esercitate dagli imprenditori agricoli, anche in forma societaria, mediante l’utilizzazione della propria azienda in rapporto di connessione con coltivazione del fondo, silvicoltura e allevamento di animali.
Per il caso concreto viene richiamata anche la normativa regionale umbra, in particolare l’articolo 3, comma 13, della legge regionale 14 agosto 1997, n. 28, che consente di utilizzare per attività agrituristiche, oltre ai locali nell’abitazione dell’imprenditore agricolo ubicata nel fondo, anche:
- le piscine con superficie inferiore a 150 mq;
- con profondità massima dell’acqua non superiore a 140 cm;
- presenti nell’azienda agrituristica;
- a disposizione esclusivamente degli alloggiati.
La stessa norma precisa inoltre che tali strutture sono considerate ad uso privato. Secondo l’Agenzia, questa previsione conferma che la piscina può far parte naturalmente della struttura agrituristica e dunque essere considerata bene relativo all’esercizio dell’attività.
Strumentalità della piscina all’attività agrituristica
L’Agenzia osserva che l’attività agrituristica non comprende solo ospitalità e somministrazione, ma anche servizi aggiuntivi offerti al turista, come l’utilizzo della piscina. Da ciò deriva la sussistenza, in linea di principio, di un nesso di diretta strumentalità tra piscina e attività agrituristica, purché:
- la piscina rispetti le caratteristiche tecniche previste dalla legge regionale umbra;
- la piscina sia effettivamente utilizzata come bene strumentale dell’impresa agrituristica.
Regime IVA applicabile
Il regime IVA dell’attività agrituristica è disciplinato dall’articolo 5 della legge 30 dicembre 1991, n. 413. Il comma 2 prevede un regime forfetario, per il quale l’imposta sul valore aggiunto è determinata riducendo l’imposta relativa alle operazioni imponibili in misura pari al 50 per cento del suo ammontare, a titolo di detrazione forfetaria dell’IVA afferente acquisti e importazioni.
L’Agenzia precisa che questo è il regime naturale dell’attività agrituristica, ma non è obbligatorio. Il comma 3 consente infatti l’opzione per il regime ordinario, con vincolo triennale, e tale opzione esercitata ai fini IVA produce effetto anche ai fini delle imposte dirette.
La questione della detraibilità dell’IVA sulle spese di costruzione della piscina si pone quindi solo se il contribuente opta per il regime ordinario. In tale ipotesi, i costi sono considerati inerenti in linea di principio, a condizione che la piscina:
- abbia le caratteristiche tecniche previste dalla normativa regionale;
- sia concretamente utilizzata come bene strumentale nell’attività d’impresa.
Al ricorrere di tali condizioni, l’IVA assolta è detraibile ai sensi dell’articolo 19 del DPR n. 633 del 1972.
Deducibilità dei costi ai fini del reddito d’impresa
Sul versante delle imposte dirette, l’Agenzia distingue due ipotesi.
Se la piscina è realizzata su un terreno relativo all’impresa agrituristica, i costi di costruzione possono essere ammortizzati, perché riferiti a un bene immobile strumentale ammortizzabile di proprietà dell’impresa.
Se invece la piscina è realizzata su terreno di terzi, le spese non possono essere considerate bene ammortizzabile proprio del soggetto che le ha sostenute, poiché l’opera è inseparabile dal terreno cui accede. In questo caso le spese sono capitalizzabili e iscrivibili nella voce "altre immobilizzazioni immateriali".
L’Agenzia richiama, in proposito, la risoluzione n. 179 del 27 dicembre 2005, precisando che tali costi, pur iscritti tra le immobilizzazioni immateriali, costituiscono in realtà oneri pluriennali e più precisamente spese relative a più esercizi ai sensi dell’articolo 108, comma 3, del TUIR.
Conclusione operativa
La risoluzione conclude che:
- la piscina può essere considerata strumentale all’attività agrituristica se rispetta i requisiti tecnici regionali ed è effettivamente utilizzata nell’impresa;
- l’IVA è detraibile solo nel caso di opzione per il regime ordinario IVA;
- ai fini del reddito d’impresa, i costi sono ammortizzabili se la piscina è realizzata su terreno dell’impresa;
- se la piscina è costruita su terreno di terzi, i costi vanno capitalizzati come altre immobilizzazioni immateriali, trattandosi di oneri pluriennali.
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