Risoluzione n. 66 del 17/03/2009
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeL’Agenzia chiarisce che, per una società che ha spostato la chiusura dell’esercizio dal 30 novembre al 31 dicembre, il periodo 1° dicembre 2007-31 dicembre 2008 costituisce un esercizio di 13 mesi. Ne consegue l’obbligo di presentare dichiarazioni separate per IVA, IRES e IRAP, con specifici modelli e termini, e di effettuare i versamenti a saldo e acconto con F24 distinti e con i codici tributo indicati.
Esercizio non coincidente con l'anno solare: dichiarazioni e versamenti IRES, IRAP e IVA
Esercizio sociale non coincidente con l’anno solare e effetti dichiarativi
La risoluzione esamina il caso di una società che ha modificato, con atto notarile del 2008, la data di chiusura dell’esercizio sociale, spostandola dal 30 novembre al 31 dicembre di ogni anno. La modifica produce effetto per il periodo compreso tra il 1° dicembre 2007 e il 31 dicembre 2008, che viene qualificato come esercizio sociale di 13 mesi; dal 1° gennaio 2009 l’esercizio torna a coincidere con l’anno solare.
In tale contesto, l’Agenzia affronta le modalità di assolvimento degli obblighi dichiarativi ai fini IRES, IRAP e IVA, nonché le modalità di versamento del saldo e degli acconti delle imposte dovute.
Dichiarazione unificata e dichiarazioni autonome
L’Agenzia richiama l’articolo 3, comma 1, secondo periodo, del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, secondo cui i contribuenti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare presentano la dichiarazione unificata annuale.
Poiché il periodo 1° dicembre 2007 - 31 dicembre 2008 non coincide con l’anno solare, la società non può avvalersi della dichiarazione unificata e deve invece presentare dichiarazioni distinte, ciascuna secondo le proprie regole e i propri termini.
Disciplina IVA
Per l’IVA, la risoluzione richiama l’articolo 8, comma 1, primo periodo, del D.P.R. n. 322 del 1998, che prevede la presentazione telematica della dichiarazione tra il 1° febbraio e il 30 settembre dell’anno successivo a quello di riferimento.
Per l’anno solare 2008, la società deve quindi presentare, tra il 1° febbraio e il 30 settembre 2009, la dichiarazione IVA in forma autonoma, utilizzando il modello approvato con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 15 gennaio 2009. L’Agenzia precisa inoltre che la dichiarazione IVA doveva essere presentata in forma autonoma anche per l’anno solare 2007, comprendendo anche le operazioni del mese di dicembre 2007.
Viene quindi condivisa la soluzione interpretativa prospettata dalla società in relazione all’IVA.
Disciplina IRES
Per l’IRES, l’articolo 2, comma 2, del D.P.R. n. 322 del 1998 stabilisce che la dichiarazione va presentata entro l’ultimo giorno del nono mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta.
Per il periodo 1° dicembre 2007 - 31 dicembre 2008, la dichiarazione IRES deve essere presentata entro il 30 settembre 2009, utilizzando il modello approvato con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 31 gennaio 2009. L’Agenzia esclude quindi la possibilità di utilizzare il Modello Unico 2008 SC, non condividendo la soluzione interpretativa proposta dalla società.
Disciplina IRAP e scelta del modello
Con riferimento all’IRAP, la risoluzione richiama l’articolo 1 del D.P.R. n. 322 del 1998, che impone l’uso dei modelli approvati entro il 31 gennaio e destinati alle dichiarazioni relative al periodo precedente o, in caso di periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare, al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre dell’anno precedente a quello di approvazione.
Poiché il periodo 1° dicembre 2007 - 31 dicembre 2008 è in corso sia al 31 dicembre 2007 sia al 31 dicembre 2008, l’Agenzia richiama l’articolo 1, comma 52, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, dal quale deriva che le nuove regole di presentazione della dichiarazione IRAP si applicano solo dal periodo d’imposta 2009, in quanto successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007.
Per il periodo d’imposta in esame, la dichiarazione IRAP deve quindi essere presentata in forma autonoma, utilizzando il modello IRAP società di capitali 2008 - periodo d’imposta 2007. Viene così condivisa, con tali precisazioni, la soluzione prospettata dalla società.
Versamenti IRES e IRAP: saldo e acconti
Per quanto concerne il versamento dell’IRES e dell’IRAP a saldo per il periodo 1° dicembre 2007 - 31 dicembre 2008 e in acconto per il periodo 1° gennaio - 31 dicembre 2009, l’Agenzia conferma:
- la necessità di utilizzare un distinto modello F24 per il periodo non coincidente con l’anno solare;
- la compilazione del campo relativo all’"anno d’imposta non coincidente con l’anno solare";
- i codici tributo indicati dalla società.
I codici richiamati nella risoluzione sono:
- IRES saldo: codice 2003, anno 2007;
- IRAP saldo: codice 3800, anno 2007;
- IRES acconto: codice 2001, anno 2009;
- IRAP acconto: codice 3812, anno 2009.
Su questo punto l’Agenzia condivide integralmente la soluzione interpretativa sub 4.
Esito finale
La risoluzione conclude che, per il periodo d’imposta considerato, la società deve presentare dichiarazioni autonome per IVA, IRES e IRAP, con i modelli e i termini sopra indicati, e deve eseguire i versamenti di saldo e acconto mediante F24 distinti, utilizzando i codici tributo specificati.
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