Risoluzione n. 71 del 20/03/2009
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa risoluzione chiarisce il trattamento IVA delle cessioni transnazionali di Certificati CO2 e Certificati Verdi: i primi sono prestazioni di servizi territorialmente imponibili solo se il loro utilizzo avviene in Italia, mentre i secondi sono territorialmente rilevanti in Italia perché il loro utilizzo è confinato al mercato nazionale.
IVA su cessioni di Certificati CO2 e Certificati Verdi
IVA sulle cessioni di Certificati CO2 e Certificati Verdi
La risoluzione esamina il corretto trattamento IVA delle cessioni transnazionali di Certificati CO2 e Certificati Verdi da parte di una società svizzera operante nel trading di titoli ambientali. Il tema centrale è la verifica del presupposto territoriale ai sensi dell’art. 7 del D.P.R. n. 633 del 1972, con riferimento alla nozione di "utilizzo" dei diritti ceduti.
Contesto fattuale e attività della società istante
La società istante, ALFA AG, è una società di diritto svizzero attiva in Europa nella produzione, distribuzione e commercializzazione di energia elettrica e gas. Non possiede centrali elettriche in Italia, ma potrebbe in futuro svolgere anche attività di importazione di energia elettrica nel territorio dello Stato.
Nel documento vengono descritte due tipologie di operazioni:
- cessioni di Certificati CO2, acquistati da controparti italiane e straniere e rivenduti sia in Italia sia all’estero;
- cessioni di Certificati Verdi, trattati prevalentemente come strumenti di trading, ma potenzialmente anche utilizzati per adempiere obblighi connessi all’importazione di energia da fonti non rinnovabili.
La società precisa inoltre che non è possibile identificare in anticipo i singoli acquirenti cui rivenderà ciascun certificato, mentre è possibile identificare i certificati oggetto delle singole transazioni.
Quadro normativo richiamato
Per i Certificati CO2 viene richiamata la disciplina comunitaria sulle quote di emissione dei gas a effetto serra, introdotta dalla Direttiva 2003/87/CE del 13 ottobre 2003 e recepita in Italia dapprima dal d.l. 12 novembre 2004, n. 273, poi sostituito dal d.lgs. 4 aprile 2006, n. 216.
Per i Certificati Verdi viene richiamata la disciplina nazionale del d.lgs. 16 marzo 1999, n. 79, noto come "Decreto Bersani", e i successivi decreti ministeriali dell’11 novembre 1999 e del 18 marzo 2002.
Sul piano IVA, la risoluzione richiama:
- l’art. 3, secondo comma, n. 2, del D.P.R. n. 633 del 1972, per qualificare le operazioni come prestazioni di servizi;
- l’art. 7, quarto comma, lett. f), del D.P.R. n. 633 del 1972, per stabilire la territorialità delle prestazioni rese a soggetti domiciliati o residenti fuori dalla Comunità Economica Europea.
Soluzione interpretativa proposta dal contribuente
Secondo la tesi della società istante:
- la cessione di Certificati CO2 a un soggetto extracomunitario, che li acquista per una successiva rivendita, non sarebbe imponibile in Italia, perché non è noto il luogo del loro futuro effettivo utilizzo; l’operazione sarebbe quindi fuori campo IVA per mancanza del presupposto territoriale;
- la cessione di Certificati Verdi sarebbe invece territorialmente rilevante in Italia, poiché il loro utilizzo effettivo sarebbe necessariamente collocabile nel mercato nazionale.
Qualificazione delle operazioni come prestazioni di servizi
L’Agenzia delle Entrate osserva preliminarmente che entrambe le operazioni, relative sia ai Certificati CO2 sia ai Certificati Verdi, sono riconducibili alle cessioni di diritti immateriali e si qualificano quindi come prestazioni di servizio ai sensi dell’art. 3, secondo comma, n. 2, del D.P.R. n. 633 del 1972.
La risoluzione evidenzia che tale norma ha portata ampia e comprende non solo i diritti d’autore e i diritti relativi a modelli e disegni industriali, ma anche le cessioni relative a diritti o beni similari.
Per i Certificati CO2 si richiama inoltre il riconoscimento espresso dal Comitato IVA, nella 75a riunione, secondo cui tali cessioni rientrano nell’ambito dell’art. 9, par. 2, lett. e), della Direttiva 77/388/CEE, oggi corrispondente all’art. 56, par. 1, lett. a), della Direttiva 2006/112/CE.
Territorialità delle cessioni di Certificati CO2
Per i Certificati CO2, l’art. 7, quarto comma, lett. f), del D.P.R. n. 633 del 1972 prevede che le prestazioni rese nei confronti di soggetti domiciliati o residenti fuori dalla CEE si considerano effettuate nel territorio dello Stato solo quando sono ivi utilizzate.
L’Agenzia ritiene che, nel caso dei Certificati CO2, l’individuazione del luogo di utilizzo non sia determinabile in via generale e astratta, poiché tali certificati possono essere:
- acquistati da imprese industriali per adempiere agli obblighi di compensazione delle emissioni;
- acquistati da intermediari per successive cessioni.
La risoluzione richiama la precedente risoluzione n. 339/E del 1° agosto 2008, relativa a diritti di marchio ceduti a soggetti extra U.E., nella quale era stato affermato che il luogo di utilizzo deve essere valutato caso per caso sulla base delle circostanze concrete.
Ne deriva che:
- se la prestazione resa da un operatore nazionale a un operatore extracomunitario non è utilizzata in Italia, essa è fuori dal campo IVA per mancanza del presupposto territoriale;
- negli altri casi, l’operazione è soggetta a imposta.
Applicando tale criterio ai Certificati CO2, l’Agenzia conclude che non è possibile stabilire in via astratta il luogo di utilizzo delle singole quote cedute, sicché la territorialità va verificata in concreto caso per caso.
Territorialità delle cessioni di Certificati Verdi
Diversa è la conclusione per i Certificati Verdi. L’Agenzia rileva che, alla luce della disciplina vigente, tali certificati sono concretamente utilizzabili solo sul mercato italiano.
Essi possono essere impiegati:
- dalla stessa ALFA AG, per assolvere gli obblighi connessi all’immissione nella rete nazionale italiana di energia derivante da fonti non rinnovabili;
- da altri operatori nazionali, cui i certificati siano ceduti.
Poiché le vicende giuridiche successive all’acquisto da parte della società svizzera sono note e il loro utilizzo è confinato al mercato nazionale, gli acquisti di Certificati Verdi effettuati dal contribuente residente in Svizzera sono considerati territorialmente rilevanti in Italia ai fini IVA.
Conclusioni dell’Agenzia delle Entrate
La risoluzione perviene alle seguenti conclusioni operative:
- le cessioni di Certificati CO2 costituiscono prestazioni di servizi e la loro imponibilità IVA dipende dalla concreta individuazione del luogo di utilizzo; se non utilizzate in Italia, non rilevano ai fini IVA italiana;
- gli acquisti di Certificati Verdi da parte della società svizzera sono territorialmente rilevanti in Italia e quindi soggetti a tassazione IVA.
Le Direzioni Regionali sono infine invitate a vigilare sull’applicazione uniforme dei principi espressi nella risoluzione.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Agenzia delle Entrate, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Agenzia delle Entrate
- Risoluzione · 20 mar 2009Risoluzione n. 69 del 20/03/2009
- Risoluzione · 20 mar 2009Risoluzione n. 70 del 20/03/2009
- Risoluzione · 19 mar 2009Risoluzione n. 68 del 19/03/2009
- Risoluzione · 17 mar 2009Risoluzione n. 66 del 17/03/2009
- Risoluzione · 17 mar 2009Risoluzione n. 67 del 17/03/2009
- Risoluzione · 23 mar 2009Risoluzione n. 75 del 23/03/2009
Cerchi altro? Cerca gratis in Agenzia delle Entrate →