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Risoluzione

Risoluzione n. 70 del 20/03/2009

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La risoluzione chiarisce quando un’associazione che gestisce un consultorio familiare può essere iscritta all’anagrafe delle ONLUS nel settore dell’assistenza sociale e socio-sanitaria, e quando un’associazione con attività statutarie anche eterogenee può rientrare nel settore della tutela e valorizzazione della natura e dell’ambiente. Ammesso il consultorio solo se svolto secondo la legge n. 405/1975 senza oneri per gli utenti; esclusa la qualifica ONLUS per l’associazione ambientale se lo statuto prevede attività non riconducibili ai settori consentiti.

Qualifica ONLUS per consultori familiari e attività di tutela ambientale

Risoluzione n. 70/E del 20 marzo 2009: ONLUS, consultori familiari e tutela dell’ambiente

La risoluzione esamina due quesiti in materia di iscrizione nell’anagrafe delle ONLUS ai sensi dell’art. 10 del d.lgs. 4 dicembre 1997, n. 460. Il primo riguarda i consultori familiari e la loro riconducibilità all’assistenza sociale e socio-sanitaria; il secondo concerne un’associazione che svolge varie attività, alcune delle quali attinenti alla tutela e valorizzazione della natura e dell’ambiente.

Quadro normativo richiamato

Il documento si fonda principalmente sull’art. 10, comma 1, lettera a), n. 1 e n. 8, e sul comma 4 del d.lgs. n. 460/1997. Viene inoltre richiamata la legge 29 luglio 1975, n. 405 sui consultori familiari, nonché l’art. 143, comma 3, lettera b) del TUIR, richiamato dall’art. 26 del d.lgs. n. 460/1997, in tema di convenzioni con pubbliche amministrazioni e contributi pubblici.

Primo quesito: consultori familiari

La Direzione Regionale aveva dubitato che l’attività di un consultorio familiare prematrimoniale e matrimoniale potesse rientrare nell’assistenza sociale e socio-sanitaria, osservando che la generica riferibilità a “famiglia”, “coppia” e “persona” non sarebbe sufficiente a individuare soggetti in condizione di bisogno.

La Direzione Centrale precisa invece che l’attività di assistenza sociale e socio-sanitaria rientra tra i settori per i quali la finalità di solidarietà sociale è considerata immanente. In base ai chiarimenti già resi con le circolari n. 168/E del 26 giugno 1998 e n. 48 del 18 novembre 2004, tale finalità si realizza quando le prestazioni sono rivolte a categorie particolarmente meritevoli di protezione sociale, essendo la loro condizione di svantaggio il presupposto essenziale dell’attività.

Nel caso dei consultori privati, la risoluzione afferma che essi possono perseguire finalità solidaristiche se svolgono assistenza alla famiglia e alla maternità in conformità alla legge n. 405/1975, assicurando protezione sociale a soggetti meritevoli di sostegno e senza oneri economici per gli assistiti.

Ne consegue che:

  • un’associazione che gestisce un consultorio può essere iscritta nell’anagrafe delle ONLUS nel settore dell’assistenza sociale e socio-sanitaria;
  • ciò è possibile solo se il consultorio realizza gli scopi previsti dall’art. 1 della legge n. 405/1975;
  • l’attività deve essere svolta senza oneri economici a carico dell’utente.

Convenzioni con pubbliche amministrazioni per i consultori

La risoluzione precisa inoltre che le ONLUS possono operare anche in convenzione con amministrazioni pubbliche. I contributi corrisposti dalle amministrazioni pubbliche per lo svolgimento convenzionato o in regime di accreditamento di attività aventi finalità sociali non concorrono in ogni caso alla formazione del reddito, ai sensi dell’art. 143, comma 3, lettera b) del TUIR, richiamato dall’art. 26 del d.lgs. n. 460/1997.

Secondo quesito: tutela e valorizzazione della natura e dell’ambiente

Il secondo quesito riguarda la possibilità di iscrivere come ONLUS un’associazione il cui statuto contempla numerose attività, alcune delle quali riferite alla tutela ambientale.

La Direzione Centrale ricorda che anche il settore della tutela e valorizzazione della natura e dell’ambiente è un settore a solidarietà immanente: il fine solidaristico è perseguito indirettamente a beneficio della collettività diffusa, non di singole persone.

Tuttavia, dalla lettura dello statuto emergono attività che non risultano riconducibili a tale settore, né ad altri settori previsti per le ONLUS. In particolare, vengono considerate estranee o comunque non compatibili le attività relative a:

  • pace e cooperazione fra i popoli, disarmo nucleare e convenzionale;
  • nuovo ordine economico internazionale;
  • lotta contro ogni forma di sfruttamento, ignoranza e ingiustizia;
  • promozione e diffusione della vendita di prodotti agricoli di qualità, biologici e promozionali con punti vendita.

La Direzione Regionale aveva ritenuto riconducibili al settore solo le attività di cui alle lettere e) e l), cioè:

  • organizzazione di campi di lavoro per il recupero ambientale;
  • gestione di aree naturali protette.

La Direzione Centrale, però, giunge a una conclusione più netta: poiché l’art. 10, comma 1, lettera c) del d.lgs. n. 460/1997 vieta alle ONLUS di svolgere attività diverse da quelle indicate alla lettera a), l’associazione in esame non può assumere la qualifica di ONLUS.

Esito conclusivo

La risoluzione distingue quindi nettamente i due casi:

  • nel primo, l’iscrizione come ONLUS è ammessa per i consultori familiari che operano secondo la legge n. 405/1975 e senza costi per gli utenti;
  • nel secondo, la presenza nello statuto di attività eterogenee e non consentite impedisce all’associazione di ottenere la qualifica di ONLUS.

La Direzione conclude infine invitando le Direzioni regionali a vigilare affinché i principi affermati siano applicati in modo uniforme.

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