Ordinanza n. 645/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Diniego dell’USR Campania della richiesta di riconoscimento della parità scolastica per l’anno scolastico 2025/2026; ordinanza cautelare del TAR Lazio che aveva respinto la domanda cautelare
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni scolastiche)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’istituto scolastico ha proposto appello cautelare contro l’ordinanza del TAR Lazio che aveva respinto la domanda di sospensione del diniego con cui l’USR Campania aveva rigettato la richiesta di riconoscimento della parità scolastica per l’anno 2025/2026. La parte appellante ha dedotto il grave e irreparabile pregiudizio derivante dalla protrazione degli effetti del diniego nelle more del giudizio di merito, chiedendo non soltanto la sospensione dell’atto, ma anche il riesame positivo dell’istanza, così da consentire agli studenti iscritti di concludere l’anno scolastico presso l’istituto con il riconoscimento della parità scolastica.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello cautelare. Ha ritenuto che la richiesta di ottenere, in sede cautelare, il riesame positivo dell’istanza e quindi direttamente il bene della vita perseguito eccedesse i limiti della tutela cautelare, poiché il giudice non poteva predeterminare i contenuti dell’eventuale nuova valutazione dell’Amministrazione. Il beneficio richiesto avrebbe potuto derivare soltanto dall’accoglimento della domanda di merito e dalla favorevole riedizione dell’azione amministrativa. Il Collegio ha inoltre considerato che gli studenti non erano impediti dal proseguire gli studi presso il medesimo istituto e dal sostenere gli esami da privatisti. È stata richiamata la precedente ordinanza cautelare con cui la Sezione aveva disposto soltanto la sollecita fissazione dell’udienza di merito, senza sospendere il diniego. Le spese dell’appello cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 62 c.p.a.
Disciplina l’appello cautelare davanti al Consiglio di Stato.
art. 55, comma 10, c.p.a.
Consente, in sede cautelare, di adottare una misura diretta alla sollecita fissazione dell’udienza di merito senza sospendere l’atto impugnato; tale era stata la misura disposta dalla Sezione con una precedente ordinanza.
Massime di principio
- La tutela cautelare non può essere utilizzata per ottenere direttamente il bene della vita oggetto della pretesa sostanziale quando il suo conseguimento presuppone l’accoglimento della domanda di merito e una nuova valutazione dell’Amministrazione dai contenuti non predeterminabili.
- Quando l’Amministrazione conserva margini di valutazione nella riedizione del potere, il giudice cautelare non può imporre anticipatamente l’esito positivo del procedimento, potendo eventualmente incidere sull’efficacia dell’atto o sollecitare la definizione del giudizio nei limiti consentiti.
- La possibilità per gli studenti di proseguire il percorso scolastico presso il medesimo istituto e di sostenere gli esami da privatisti può escludere, secondo la valutazione concreta del giudice, la necessità di accordare la tutela cautelare richiesta contro il diniego della parità scolastica.
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