Cassazione Penale, Sentenza n. 2475/2024 del 19/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Napoli (18/7/2023) che aveva confermato la custodia cautelare in carcere per reati tra cui l'art. 416-bis c.p. Il ricorrente contestava la mancanza di gravi indizi in relazione alla partecipazione al clan Contini, deducendo che le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia (in particolare Umberto Schettino e Mario Toller) sarebbero generiche, non corroborate da riscontri estrinseci individualizzanti e, per alcune condotte, riferite a periodi anteriori (Schettino fino al 2018) mentre i fatti contestati riguarderebbero il 2019; inoltre veniva lamentata una presunta contraddittorietà per l'esclusione dell'aggravante ex art. 416-bis.1 c.p. su taluni capi ma la contemporanea affermazione della partecipazione al sodalizio.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto adeguata e non censurabile la motivazione del Tribunale del riesame che aveva valorizzato le dichiarazioni del collaboratore Umberto Schettino (ritenute credibili soggettivamente e attendibili intrinsecamente) e i riscontri esterni forniti da altre dichiarazioni (Mario Toller, Patrizio Russo, Vincenzo Iuorio) nonché dagli elementi di fatto relativi ai capi b) e c). La Corte ha inoltre chiarito che l'esclusione dell'aggravante ex art. 416-bis.1 c.p. per talune fattispecie non è in contraddizione con l'affermazione della partecipazione stabile e consapevole del ricorrente al clan. Per effetto del rigetto, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p. e sono state disposte le comunicazioni di rito (art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.).
Norme richiamate
art. 416-bis c.p.
Il giudice ha ritenuto sussistenti gravi indizi di partecipazione al sodalizio mafioso sulla base della chiamata in correità se supportata da valutazione della credibilità soggettiva del collaboratore, attendibilità intrinseca del racconto e riscontri esterni
art. 416-bis.1 c.p.
L'aggravante è stata esclusa rispetto ad alcuni capi; la Corte ha precisato che l'esclusione dell'aggravante non esclude automaticamente l'appartenenza al sodalizio quando vi siano altri apporti concreti utili a dimostrare l'inserimento stabile
art. 616 c.p.p.
Applicato per condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali in caso di rigetto del ricorso
art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.
Prescrive adempimenti di comunicazione/registro che la Cancelleria dovrà eseguire dopo la decisione
Massime di principio
- La valutazione della chiamata in correità si articola su tre profili: credibilità soggettiva del dichiarante, attendibilità intrinseca del contenuto e riscontri esterni; il giudice deve esaminarli complessivamente prima di escludere la rilevanza probatoria delle dichiarazioni di collaborazione.
- I riscontri esterni possono consistere anche in altre dichiarazioni di collaboratori o in elementi indiziari di vario genere; la presenza di tali riscontri può rendere idoneo il fondamento di gravi indizi per misure cautelari.
- L'esclusione di un'aggravante prevista per alcune condotte non comporta automaticamente l'esclusione della partecipazione al sodalizio: l'accertamento dell'appartenenza va compiuto sulla base complessiva degli "apporti concreti" e della stabile integrazione nella vita del gruppo.
- In materia di misure cautelari, l'ordinanza del riesame e il provvedimento impositivo si integrano reciprocamente; argomentazioni di un provvedimento possono sanare carenze dell'altro se richiamate espressamente.
- Per impugnare efficacemente una misura cautelare fondata su dichiarazioni di collaboratori è necessario criticare tanto la credibilità soggettiva quanto l'attendibilità del racconto e l'insussistenza di riscontri esterni concreti; la mera genericità delle asserzioni senza dimostrazione dell'assenza di riscontri è difficilmente idonea a vincere la presunzione di gravità indiziaria.
- La presenza di rapporti familiari o di stretta collaborazione tra dichiarante e fatti narrati può, a seconda del caso, rafforzare o indebolire la valutazione della veridicità: il giudice deve motivare su tali aspetti.
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