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Regolamento

Regolamento (UE) 2024/765

Regolamento (UE, EURATOM) 2024/765 del Consiglio, del 29 febbraio 2024, recante modifica del regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027

Normativa europea32024R0765

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento rivede in modo sostanziale il QFP 2021-2027 per far fronte a nuove esigenze finanziarie emerse dopo l’adozione del quadro originario. Introduce o rafforza strumenti speciali per l’Ucraina, per i costi di finanziamento dell’EURI, per le catastrofi e le emergenze, e adegua i massimali di alcune rubriche di spesa. Vengono inoltre aggiornati gli importi complessivi del QFP e l’allegato sulle dotazioni dei programmi. Il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione e si applica dal 1° gennaio 2024.

Modifica il quadro finanziario pluriennale 2021-2027 per adeguare massimali, riserve e strumenti speciali, introducendo in particolare la riserva per l’Ucraina e lo strumento EURI.

Ambito di applicazione

Si applica al quadro finanziario pluriennale dell’Unione per il periodo 2021-2027, disciplinando i massimali di impegno e pagamento del bilancio UE-27, l’uso degli strumenti speciali e il funzionamento di alcune riserve tematiche. Riguarda le istituzioni di bilancio dell’Unione e opera in relazione alla procedura di bilancio annuale; alcune modifiche sono con effetto dal 1° gennaio 2024. Non incide sui massimali delle risorse proprie fissati dalla decisione (UE, Euratom) 2020/2053.

Modifica del quadro finanziario pluriennale 2021-2027

Il regolamento interviene sul regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 per adeguare il quadro finanziario pluriennale alle sopravvenute esigenze di bilancio dell’Unione. I considerando richiamano l’esaurimento della flessibilità residua del QFP, l’aumento dei costi di finanziamento legati a NextGenerationEU, la necessità di sostenere l’Ucraina e di rafforzare gli strumenti di risposta a catastrofi ed emergenze.

Ambito e logica dell’intervento

La revisione riguarda il QFP 2021-2027 e, in particolare, i massimali di spesa, gli strumenti speciali e le riserve tematiche utilizzabili nel bilancio annuale. Il regolamento non modifica i massimali delle risorse proprie dell’Unione, che restano disciplinati dalla decisione (UE, Euratom) 2020/2053.

Modifica dei massimali del QFP e dell’adeguamento specifico dei programmi

Il testo rivede i massimali di impegno delle rubriche 1, 2, 3, 4, 5 e 6 per gli anni 2024-2027, con l’obiettivo di consentire all’Unione di far fronte a obblighi giuridici e priorità politiche non copribili entro i limiti originari. Restano invariati i massimali di pagamento, ma viene adeguato il massimale complessivo degli stanziamenti di pagamento dello strumento unico di margine per il 2026, per evitare arretrati.

L’articolo 5, paragrafo 1, secondo comma, stabilisce che l’importo totale delle dotazioni aggiuntive per gli stanziamenti di impegno e di pagamento per il periodo 2022-2027 è pari a 10 155 milioni di EUR a prezzi 2018. Per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026, l’importo annuale deve essere compreso tra un minimo di 1 500 milioni di EUR e un massimo di 2 000 milioni di EUR, sempre a prezzi 2018.

Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione

L’articolo 8, sostituito integralmente, conferma il riferimento al regolamento (UE) 2021/691 e limita il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione a 30 milioni di EUR annui a prezzi 2018. Gli stanziamenti sono iscritti nel bilancio generale dell’Unione come stanziamenti accantonati.

Riserva di solidarietà europea e riserva per gli aiuti d’urgenza

L’articolo 9 ristruttura la precedente riserva unica in due strumenti distinti. La riserva di solidarietà europea finanzia l’assistenza in caso di gravi catastrofi rientranti nel Fondo di solidarietà dell’Unione europea; la riserva per gli aiuti d’urgenza copre risposte rapide a necessità urgenti nell’Unione o nei paesi terzi, incluse catastrofi naturali non coperte dalla lettera a), catastrofi provocate dall’uomo, crisi umanitarie, minacce su ampia scala per la sanità pubblica o per la salute di animali e piante e pressioni eccezionali alle frontiere esterne dovute ai flussi migratori.

I limiti annui sono fissati in:

  • 1 016 milioni di EUR per la riserva di solidarietà europea;
  • 508 milioni di EUR per la riserva per gli aiuti d’urgenza; entrambi a prezzi 2018.

Le quote non utilizzate possono essere riportate all’anno successivo, con priorità alle disponibilità provenienti dall’esercizio precedente. Per la riserva di solidarietà europea è previsto che il 1° ottobre di ogni anno resti disponibile almeno un quarto dell’importo annuo. In casi eccezionali, se le risorse residue non bastano, la Commissione può proporre di coprire fino a 400 milioni di EUR attingendo all’importo annuale dell’anno successivo.

Riserva di adeguamento alla Brexit

L’articolo 10 fissa la riserva di adeguamento alla Brexit a un massimo di 4 491 milioni di EUR a prezzi 2018.

Strumento EURI: copertura dei costi di finanziamento di NextGenerationEU

Il nuovo articolo 10 bis istituisce uno strumento eccezionale e temporaneo destinato a coprire, dal 2025 al 2027, una parte dei costi di interessi e cedole sui prestiti contratti sui mercati dei capitali ai sensi della decisione (UE, Euratom) 2020/2053. Lo strumento può intervenire solo per la parte dei costi eccedente i seguenti importi, espressi a prezzi 2018:

  • 2025: 2 332 milioni di EUR;
  • 2026: 3 196 milioni di EUR;
  • 2027: 4 168 milioni di EUR.

La mobilitazione avviene nel quadro della procedura di bilancio di cui all’articolo 314 TFUE, solo dopo aver cercato altre fonti di finanziamento e tenendo conto delle norme settoriali applicabili, delle priorità e di un approccio prudente alla programmazione di bilancio. Gli stanziamenti sono resi disponibili al di sopra dei massimali del QFP. Lo strumento utilizza in via prioritaria l’equivalente dei disimpegni accumulati dal 2021 e non già impiegati in precedenza; solo se tali importi risultano insufficienti può essere mobilitato un importo supplementare per finanziare integralmente i costi dell’esercizio interessato.

Riserva per l’Ucraina e collegamento con il regolamento (UE) 2024/792

L’articolo 10 ter introduce la riserva per l’Ucraina, utilizzabile esclusivamente per spese ai sensi del regolamento (UE) 2024/792, che istituisce lo strumento per l’Ucraina. Il plafond complessivo è pari a 17 000 milioni di EUR a prezzi correnti per il periodo 2024-2027, con un limite annuo di 5 000 milioni di EUR; le quote non utilizzate possono essere riportate agli anni successivi fino al 2027. La mobilitazione avviene anch’essa nel quadro della procedura di bilancio prevista dall’articolo 314 TFUE.

Il regolamento precisa inoltre che l’assistenza finanziaria all’Ucraina per prestiti fino a 33 miliardi di EUR a prezzi correnti è coperta dalla garanzia del bilancio dell’Unione e può essere attivata al di sopra dei massimali del QFP.

Strumento di flessibilità

L’articolo 12 rafforza lo strumento di flessibilità. Per il periodo 2024-2027 il massimale annuo disponibile è pari a 1 346 milioni di EUR a prezzi 2018; per il periodo 2021-2023 restano i 915 milioni di EUR a prezzi 2018. Inoltre, ogni anno lo strumento è aumentato delle quote annue non utilizzate della riserva di solidarietà europea e della riserva per gli aiuti d’urgenza annullate nell’esercizio precedente. Le quote non utilizzate possono essere riportate fino all’anno n+2, con utilizzo prioritario delle disponibilità più risalenti.

Allegati finanziari

Gli allegati I e II del regolamento quadro sono integralmente sostituiti. L’allegato I riporta il nuovo quadro finanziario pluriennale UE-27 in milioni di EUR a prezzi 2018, con i totali di impegni e pagamenti per ciascun anno. L’allegato II rivede il meccanismo di adeguamento specifico dei programmi e distribuisce la dotazione aggiuntiva totale di 10 155 milioni di EUR tra le principali linee di bilancio, in particolare Orizzonte Europa, Fondo InvestEU, EU4Health, Erasmus+, Europa creativa, Diritti e valori e Fondo per la gestione integrata delle frontiere.

Entrata in vigore e applicazione

Il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica con effetto dal 1° gennaio 2024. È espressamente qualificato come obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Disposizioni principali

Riesame del QFP e modifica dei massimali

Il regolamento adegua i massimali di impegno delle rubriche 1, 2, 3, 4, 5 e 6 per gli anni 2024-2027, mantenendo i massimali di pagamento ai livelli attuali ma modificando il massimale complessivo degli stanziamenti di pagamento dello strumento unico di margine per il 2026. Rivede anche l’importo totale delle dotazioni aggiuntive dell’adeguamento specifico dei programmi di cui all’articolo 5 e l’allegato II del regolamento (UE, Euratom) 2020/2093.

Strumenti speciali e copertura oltre i massimali

L’articolo 2, paragrafo 2, è riscritto per precisare che, quando sono mobilitati gli strumenti speciali di cui agli articoli 8, 9, 10, 10 bis, 10 ter e 12, i corrispondenti stanziamenti di impegno e pagamento sono iscritti al di sopra dei massimali del QFP. È inoltre previsto che la garanzia per l’assistenza finanziaria all’Ucraina, fino a 33 miliardi di EUR a prezzi correnti per il periodo 2023-2027, sia attivata al di sopra dei massimali del QFP.

Adeguamento specifico dei programmi

L’articolo 5, paragrafo 1, secondo comma, fissa l’importo totale delle dotazioni aggiuntive per impegni e pagamenti per il periodo 2022-2027 in 10 155 milioni di EUR a prezzi 2018. Per ciascuno degli anni 2022-2026, l’importo annuale deve essere almeno pari a 1 500 milioni di EUR e non superiore a 2 000 milioni di EUR, sempre a prezzi 2018.

Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione

L’articolo 8 è sostituito e stabilisce che il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione non supera 30 milioni di EUR annui a prezzi 2018. Gli stanziamenti sono iscritti nel bilancio generale dell’Unione come stanziamenti accantonati.

Riserva di solidarietà europea e riserva per gli aiuti d’urgenza

L’articolo 9 divide la precedente riserva in due strumenti distinti: la riserva di solidarietà europea, per le gravi catastrofi contemplate dal Fondo di solidarietà dell’Unione europea, e la riserva per gli aiuti d’urgenza, per risposte rapide a emergenze interne o esterne all’Unione. I massimali annui sono pari a 1 016 milioni di EUR e 508 milioni di EUR a prezzi 2018, con possibilità di riportare le quote non utilizzate all’anno successivo secondo regole specifiche; almeno un quarto della riserva di solidarietà europea deve restare disponibile al 1° ottobre di ciascun anno.

Riserva di adeguamento alla Brexit

L’articolo 10, paragrafo 2, fissa la riserva di adeguamento alla Brexit in un importo massimo di 4 491 milioni di EUR a prezzi 2018.

Strumento EURI

L’articolo 10 bis istituisce uno strumento eccezionale e temporaneo, utilizzabile dal 2025 al 2027, per coprire in tutto o in parte gli sforamenti dei costi di interessi e cedole sui prestiti contratti ai sensi della decisione (UE, Euratom) 2020/2053. I costi coperti sono quelli che eccedono 2 332 milioni di EUR nel 2025, 3 196 milioni di EUR nel 2026 e 4 168 milioni di EUR nel 2027, a prezzi 2018. Lo strumento è mobilitato nell’ambito della procedura di bilancio previa ricerca di altri mezzi di finanziamento; comprende in via prioritaria i disimpegni accumulati dal 2021 non già mobilitati, e solo in seconda battuta un importo supplementare necessario a coprire integralmente i costi.

Riserva per l’Ucraina

L’articolo 10 ter istituisce una riserva destinata esclusivamente a spese ai sensi del regolamento (UE) 2024/792. Il plafond complessivo è pari a 17 000 milioni di EUR a prezzi correnti per il periodo 2024-2027, con un massimale annuo di 5 000 milioni di EUR; le quote annue non utilizzate possono essere riportate agli anni successivi fino al 2027.

Adeguamento annuale e flessibilità

L’articolo 11 inserisce un paragrafo 3 bis per adeguare, nell’esercizio 2026, l’importo massimo dell’adeguamento annuale tenendo conto della parte non utilizzata del massimale 2025, anche in relazione all’importo di cui all’articolo 5, paragrafo 2, secondo comma. L’articolo 12 rafforza lo strumento di flessibilità, fissando un massimale annuo di 1 346 milioni di EUR a prezzi 2018 per il periodo 2024-2027 e prevedendo che le quote annullate della riserva di solidarietà europea e della riserva per gli aiuti d’urgenza confluiscano nello strumento di flessibilità.

Allegati del QFP

Gli allegati I e II del regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 sono sostituiti con nuove tabelle recanti il quadro finanziario pluriennale UE-27 e il riparto dell’adeguamento specifico dei programmi, con distribuzione delle dotazioni aggiuntive tra Orizzonte Europa, InvestEU, EU4Health, Erasmus+, Europa creativa, Diritti e valori e Fondo per la gestione integrata delle frontiere.

Entrata in vigore e applicazione

Il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica dal 1° gennaio 2024. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

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