Regolamento (UE) 2024/755
Regolamento di esecuzione (UE) 2024/755 della Commissione, del 29 febbraio 2024, che proroga la deroga al regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio per quanto concerne la distanza minima dalla costa e la profondità minima per le sciabiche da natante utilizzate per la pesca del rossetto e del ghiozzo di Ferrer (Aphia minuta e Pseudaphia ferreri) e dello zerro (Spicara smaris) in talune acque territoriali della Spagna (Isole Baleari)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento proroga fino al 30 aprile 2026 la deroga che consente, nelle Isole Baleari, l’uso di sciabiche da natante per la pesca di tre specie costiere altrimenti soggetta al divieto di impiego di attrezzi trainati entro 3 miglia dalla costa o entro l’isobata dei 50 metri. La misura è subordinata a condizioni puntuali su registrazione della flotta, esperienza pregressa, autorizzazioni, assenza di incremento dello sforzo di pesca e applicazione di un piano di gestione e monitoraggio. Il testo richiama anche la conformità rispetto alle norme UE sulla conservazione degli habitat e sul controllo della pesca, e impone alla Spagna l’obbligo di trasmettere relazioni periodiche alla Commissione.
Proroga della deroga al divieto di uso di attrezzi trainati entro 3 miglia dalla costa o entro l’isobata dei 50 metri per alcune sciabiche da natante nelle Isole Baleari, limitatamente alla pesca di rossetto, ghiozzo di Ferrer e zerro.
Ambito di applicazione
Si applica alle navi che utilizzano sciabiche da natante per la pesca del rossetto e del ghiozzo di Ferrer (Aphia minuta e Pseudaphia ferreri) e dello zerro (Spicara smaris) nelle acque territoriali spagnole delle Isole Baleari. La deroga riguarda il solo articolo 13, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (CE) n. 1967/2006, e opera per i pescherecci registrati nel censimento marittimo della direzione generale per la pesca e l’ambiente marino delle Isole Baleari, con attività comprovata di oltre cinque anni, titolari di autorizzazione di pesca e operanti nell’ambito del piano di gestione spagnolo. Non si tratta di una deroga generale: è limitata a 55 pescherecci specifici e si applica dal 1º maggio 2023 al 30 aprile 2026.
Proroga della deroga per le sciabiche da natante nelle Isole Baleari
Il regolamento di esecuzione (UE) 2024/755 proroga una deroga già esistente al divieto, previsto dal regolamento (CE) n. 1967/2006, di utilizzare attrezzi trainati entro 3 miglia nautiche dalla costa o entro l’isobata dei 50 metri. La deroga riguarda una pesca tradizionale e molto localizzata nelle Isole Baleari, diretta al rossetto, al ghiozzo di Ferrer e allo zerro, e viene giustificata dalla Commissione con riferimento alle condizioni geografiche, alla selettività dell’attrezzo e alle misure di monitoraggio predisposte dalla Spagna.
Ambito della deroga e soggetti beneficiari
La misura si applica esclusivamente alle navi che utilizzano sciabiche da natante nelle acque territoriali spagnole delle Isole Baleari. I pescherecci devono essere registrati nel censimento marittimo gestito dalla direzione generale per la pesca e l’ambiente marino delle Isole Baleari, avere un’attività comprovata di oltre cinque anni in tale tipo di pesca, non determinare aumenti futuri dello sforzo di pesca e operare sulla base di un’autorizzazione rilasciata nell’ambito del piano di gestione spagnolo adottato ai sensi dell’articolo 19, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1967/2006. Nei considerando la Commissione precisa che i pescherecci interessati sono 55, già autorizzati, con dimensione massima di 12 metri e potenza massima di 198,5 kW.
Presupposti e valutazione della Commissione
La Commissione richiama la possibilità di concedere deroghe all’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1967/2006 quando siano rispettate le condizioni di cui ai paragrafi 5 e 9 dello stesso articolo. La valutazione positiva si fonda sui vincoli geografici delle Isole Baleari, sulla limitata presenza delle specie bersaglio in zone costiere poco profonde e sull’impossibilità pratica di sostituire la sciabica da natante con altri attrezzi. Il testo sottolinea inoltre che non vi sarà alcun incremento dello sforzo di pesca e che l’attività è già disciplinata da un piano di gestione modificato nel 2021 e nel 2023, corredato da relazioni di monitoraggio.
Profili ambientali e selettività della pesca
La Commissione afferma che l’attività non ha un impatto significativo sull’ambiente marino, poiché la sciabica viene calata nella colonna d’acqua e non entra in contatto con il fondale. L’uso di ecoscandagli renderebbe la pesca altamente selettiva, con poche catture accessorie; le catture indesiderate vengono rilasciate vive e il tasso di sopravvivenza è molto elevato. Il regolamento richiama anche il divieto, nel piano di gestione, di operare sugli habitat di Posidonia oceanica, maërl e altri habitat coralligeni.
Monitoraggio e obbligo di relazione
La Spagna deve trasmettere alla Commissione una relazione conforme al piano di monitoraggio previsto nel piano di gestione. La prima relazione è dovuta entro il 30 settembre 2024, poi con cadenza annuale ogni 12 mesi. Nei considerando si precisa che il monitoraggio si avvale anche dei dati del sistema VMS, di osservatori già assunti per le campagne future e del monitoraggio periodico delle praterie di Posidonia delle Baleari.
Durata della proroga, applicazione retroattiva ed entrata in vigore
La deroga si applica dal 1º maggio 2023 al 30 aprile 2026. La decorrenza dal 1º maggio 2023 è giustificata dalla necessità di garantire continuità giuridica, poiché la precedente deroga è scaduta il 30 aprile 2023. Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Rapporti con altri atti dell’Unione
Il testo precisa che la misura non pregiudica la posizione della Commissione circa la conformità dell’attività ad altre norme dell’Unione, in particolare alla direttiva 92/43/CEE sugli habitat naturali e seminaturali e sulla flora e fauna selvatiche. Nei considerando vengono inoltre richiamati il regolamento (UE) 2019/1241, che ha soppresso l’articolo 9 del regolamento (CE) n. 1967/2006 ma consente la continuità di specifiche deroghe pregresse, e il regolamento (CE) n. 1224/2009 sul controllo della pesca.
Disposizioni principali
Proroga della deroga al divieto di pesca trainata costiera
L’articolo 1 disapplica l’articolo 13, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (CE) n. 1967/2006 per le navi che utilizzano sciabiche da natante per la pesca del rossetto, del ghiozzo di Ferrer e dello zerro nelle acque territoriali spagnole delle Isole Baleari. La deroga è limitata a pescherecci che: a) siano registrati nel censimento marittimo della direzione generale per la pesca e l’ambiente marino delle Isole Baleari; b) abbiano un’attività comprovata di oltre cinque anni in questo tipo di pesca, senza aumento futuro dello sforzo di pesca; c) siano titolari di un’autorizzazione di pesca e operino nel quadro del piano di gestione adottato dalla Spagna ai sensi dell’articolo 19, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1967/2006.
Obblighi di monitoraggio e relazione
L’articolo 2 impone alla Spagna di trasmettere alla Commissione una relazione redatta conformemente al piano di monitoraggio previsto dal piano di gestione. La prima relazione va trasmessa entro il 30 settembre 2024; successivamente, la trasmissione deve avvenire ogni 12 mesi.
Durata, applicazione retroattiva ed entrata in vigore
L’articolo 3 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, ma si applica dal 1º maggio 2023 al 30 aprile 2026. La scelta della decorrenza retroattiva è giustificata dall’esigenza di garantire continuità giuridica dopo la scadenza della precedente deroga al 30 aprile 2023.
Condizioni sostanziali della deroga e compatibilità con il diritto UE
Nei considerando la Commissione afferma che la deroga è conforme alle condizioni dell’articolo 13, paragrafi 5 e 9, del regolamento (CE) n. 1967/2006: esistono vincoli geografici specifici, la specie bersaglio è presente solo in aree costiere poco profonde, non vi è aumento dello sforzo di pesca e l’attività riguarda solo 55 pescherecci già autorizzati, con limiti dimensionali e di potenza. Il regolamento richiama inoltre la conformità all’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1967/2006, alle regole di registrazione dell’articolo 14 del regolamento (CE) n. 1224/2009 e alle condizioni del regolamento (UE) 2019/1241 in materia di dimensioni minime delle maglie, selettività e tutela degli ecosistemi marini.
Salvaguardie ambientali e scientifiche
La Commissione sottolinea che la pesca con sciabiche da natante non entra in contatto con il fondale marino, è altamente selettiva grazie all’uso di ecoscandagli, genera poche catture accessorie e prevede il rilascio immediato e vivo delle catture indesiderate. Il piano di gestione vieta la pesca su habitat sensibili come Posidonia oceanica, maërl e altri habitat coralligeni e prevede misure di monitoraggio, anche mediante dati VMS e osservatori a bordo, per consentire eventuali misure correttive e ulteriori approfondimenti scientifici.
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