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Regolamento

Regolamento (UE) 2024/749

Regolamento di esecuzione (UE) 2024/749 della Commissione, del 29 febbraio 2024, relativo all’autorizzazione del lignosolfonato come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali

Normativa europea32024R0749

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento autorizza il lignosolfonato, già presente come additivo esistente, come additivo tecnologico della categoria dei leganti per l’alimentazione animale. L’autorizzazione è concessa sulla base della valutazione favorevole dell’EFSA, che ha ritenuto la sostanza sicura alle condizioni d’uso indicate e efficace come legante nei pellet. Sono inoltre previste prescrizioni specifiche sulla composizione, sui tenori massimi nei mangimi, sulle condizioni di impiego e su misure di protezione per gli utilizzatori, oltre a un regime transitorio per l’esaurimento delle scorte precedenti.

Autorizzazione del lignosolfonato come additivo tecnologico per mangimi destinati a tutte le specie animali, con condizioni d’uso, obblighi di etichettatura e misure transitorie.

Ambito di applicazione

Si applica agli operatori del settore dei mangimi nell’Unione europea che producono, etichettano, immettono sul mercato o utilizzano lignosolfonato come additivo per mangimi, premiscele, mangimi composti e materie prime per mangimi. Riguarda tutte le specie animali, con condizioni differenziate per suinetti svezzati, suini da ingrasso, polli da ingrasso, galline ovaiole, bovini da ingrasso e per tutte le altre specie e categorie di animali. Le disposizioni transitorie consentono la commercializzazione e l’uso di scorte prodotte ed etichettate prima di determinate date, fino a esaurimento delle scorte esistenti.

Autorizzazione del lignosolfonato come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali

Il regolamento di esecuzione (UE) 2024/749 della Commissione autorizza il lignosolfonato come additivo tecnologico della categoria dei leganti, in attuazione del regolamento (CE) n. 1831/2003 sugli additivi per l’alimentazione animale. Il provvedimento recepisce gli esiti favorevoli della valutazione scientifica dell’EFSA e fissa condizioni d’uso, requisiti tecnici e misure di protezione degli utilizzatori.

Contesto normativo e presupposti dell’autorizzazione

Il regolamento si fonda sull’articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1831/2003. Nei considerando si chiarisce che il lignosolfonato era già autorizzato a tempo indeterminato dalla direttiva 70/524/CEE ed era stato successivamente iscritto nel registro degli additivi per mangimi come prodotto esistente ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1831/2003.

La domanda di rivalutazione è stata presentata ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 2, in combinato disposto con l’articolo 7 del medesimo regolamento, ed era corredata delle informazioni e dei documenti richiesti dall’articolo 7, paragrafo 3. La Commissione rileva che l’additivo soddisfa le condizioni di autorizzazione di cui all’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003.

Valutazione scientifica e sicurezza

L’EFSA, nei pareri del 6 luglio 2015, 10 gennaio 2020 e 21 marzo 2023, ha concluso che il lignosolfonato è sicuro, alle condizioni proposte, per suinetti svezzati, suini da ingrasso, polli da ingrasso, galline ovaiole e bovini da ingrasso fino a 10 000 mg/kg di mangime completo, e per tutte le altre specie animali fino a 8 000 mg/kg di mangime completo. L’Autorità ha inoltre ritenuto la sostanza sicura per i consumatori e per l’ambiente.

La valutazione evidenzia anche che le forme solide di lignosolfonato devono essere considerate pericolose in caso di inalazione. Per questo motivo la Commissione richiama l’esigenza di misure di protezione adeguate per gli utilizzatori. L’EFSA ha infine riconosciuto l’efficacia dell’additivo come legante nei pellet e ha verificato la relazione sul metodo di analisi presentata dal laboratorio di riferimento.

Condizioni di autorizzazione e caratteristiche dell’additivo

L’allegato identifica l’additivo con il numero 1g565 e ne disciplina la composizione e la descrizione tecnica:

  • lignosolfonato di calcio, sodio o magnesio con contenuto almeno pari al 55%;
  • zuccheri riduttori non superiori al 20% sulla sostanza secca;
  • tenore di zuccheri riduttori ottenuto mediante ultrafiltrazione o fermentazione con specifici ceppi di Saccharomyces cerevisiae;
  • forma solida o liquida;
  • caratterizzazione come polimeri ramificati amorfi di lignina contenenti monomeri di fenilpropano solfonati legati covalentemente (C9).

Il metodo di analisi per la determinazione nell’additivo è descritto come indiretto, basato su ceneri totali e zuccheri riduttori secondo la monografia JECFA richiamata nell’allegato.

Obblighi per operatori e utenti

Le istruzioni per l’uso dell’additivo e delle premiscele devono indicare le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico. Gli operatori del settore dei mangimi devono inoltre adottare procedure operative e misure organizzative per ridurre i rischi cui possono essere esposti gli utilizzatori, in particolare quando l’additivo è in forma solida.

Se tali rischi non possono essere eliminati con misure organizzative e procedurali, l’additivo e le premiscele devono essere usati con dispositivi di protezione individuale delle vie respiratorie.

Regime transitorio

L’articolo 2 introduce un regime transitorio differenziato:

  • la sostanza e le premiscele prodotte ed etichettate prima del 21 settembre 2024, conformemente alle norme anteriori al 21 marzo 2024, possono restare sul mercato ed essere utilizzate fino a esaurimento scorte;
  • i mangimi composti e le materie prime per mangimi destinati ad animali da produzione alimentare, prodotti ed etichettati prima del 21 marzo 2025 secondo le regole previgenti, possono continuare a essere commercializzati e utilizzati fino a esaurimento scorte;
  • per i mangimi composti e le materie prime per mangimi destinati ad animali non da produzione alimentare, il termine è il 21 marzo 2026.

Entrata in vigore e applicabilità

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È direttamente applicabile in tutti gli Stati membri ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi, senza necessità di recepimento nazionale.

Disposizioni principali

Autorizzazione dell’additivo

L’articolo 1 autorizza la sostanza indicata nell’allegato, classificata nella categoria degli additivi tecnologici e nel gruppo funzionale dei leganti, come additivo nell’alimentazione animale alle condizioni fissate nell’allegato.

Condizioni tecnico-qualitative e ambito di impiego

L’allegato identifica l’additivo con numero 1g565 e lo descrive come lignosolfonato di calcio, sodio o magnesio con tenore di lignosolfonato ≥ 55% e zuccheri riduttori ≤ 20% sulla sostanza secca, in forma solida o liquida. È previsto l’impiego per suinetti svezzati, suini da ingrasso, polli da ingrasso, galline ovaiole e bovini da ingrasso fino a 10 000 mg/kg di mangime completo (12% di umidità) e per tutte le altre specie e categorie animali fino a 8 000 mg/kg.

Obblighi di uso, conservazione ed etichettatura

Nelle istruzioni per l’uso dell’additivo e delle premiscele devono essere indicate le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico. Gli operatori del settore dei mangimi devono adottare procedure operative e misure organizzative per evitare i rischi per gli utilizzatori dell’additivo in forma solida e delle premiscele; se tali rischi non possono essere eliminati, l’uso deve avvenire con dispositivi di protezione individuale delle vie respiratorie.

Misure di tutela della salute degli utilizzatori

La Commissione richiama, sulla base del parere EFSA, il rischio di pericolosità per inalazione delle forme solide di lignosolfonato e impone misure di protezione adeguate per prevenire effetti nocivi sulla salute degli utilizzatori.

Metodo di analisi

Per la determinazione del lignosolfonato nell’additivo per mangimi è previsto un metodo indiretto basato su ceneri totali e zuccheri riduttori secondo la monografia JECFA (40-65 - nuova specifica per il lignosolfonato di calcio).

Periodo di autorizzazione

L’allegato prevede una fine del periodo di autorizzazione al 21 marzo 2034.

Misure transitorie

L’articolo 2 consente che la sostanza e le premiscele prodotte ed ეტichettate prima del 21 settembre 2024, conformemente alle regole precedenti, possano essere immesse sul mercato e utilizzate fino a esaurimento delle scorte. Per i mangimi composti e le materie prime per mangimi destinati ad animali da produzione alimentare, la stessa possibilità vale per i prodotti fabbricati ed etichettati prima del 21 marzo 2025; per quelli destinati ad animali non da produzione alimentare, la data limite è il 21 marzo 2026.

Entrata in vigore e applicazione diretta

L’articolo 3 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiealimentazione animaleadditivi per mangimisicurezza alimentaresalute e sicurezza sul lavoroetichettatura dei mangimi

Testo integrale

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