Salta al contenuto
Regolamento

Regolamento (UE) 2024/752

Regolamento di esecuzione (UE) 2024/752 della Commissione, del 29 febbraio 2024, relativo al diniego di autorizzazione di un preparato di Phaffia rhodozyma ricca di astaxantina (ATCC SD-5340) come additivo per mangimi destinati a salmoni e trote

Normativa europea32024R0752

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Commissione nega l'autorizzazione del preparato di Phaffia rhodozyma ricca di astaxantina (ATCC SD-5340) come additivo per mangimi destinati a salmoni e trote, in quanto non risultano dimostrate in modo sufficiente le condizioni di sicurezza ed efficacia richieste dal regolamento (CE) n. 1831/2003. Sulla base del parere EFSA e dell'assenza di ulteriori chiarimenti o dati da parte del richiedente, l'uso del prodotto non è autorizzato nella categoria degli additivi organolettici, gruppo funzionale dei coloranti. Sono tuttavia previste disposizioni transitorie per il ritiro dal mercato delle scorte e dei prodotti già fabbricati, con scadenze differenziate al 21 giugno 2024 e al 21 settembre 2024.

Diniego dell'autorizzazione di un preparato di Phaffia rhodozyma ricca di astaxantina (ATCC SD-5340) come additivo per mangimi destinati a salmoni e trote, con disposizioni transitorie per il ritiro dal mercato.

Ambito di applicazione

Si applica agli operatori del settore dei mangimi che producono, immettono sul mercato o utilizzano il preparato di Phaffia rhodozyma ricca di astaxantina (ATCC SD-5340) (E 161y), nonché le premiscele, le materie prime per mangimi e i mangimi composti che lo contengono, limitatamente all'impiego per salmoni e trote. L'ambito è territoriale UE, con applicazione diretta in tutti gli Stati membri; è richiamato anche il SEE. Il regolamento riguarda il rifiuto dell'autorizzazione nell'ambito del regolamento (CE) n. 1831/2003 e il ritiro delle scorte esistenti e dei prodotti derivati entro termini prestabiliti.

Diniego di autorizzazione del preparato di Phaffia rhodozyma ricca di astaxantina (ATCC SD-5340)

Il regolamento di esecuzione (UE) 2024/752 della Commissione, adottato il 29 febbraio 2024, interviene nell'ambito della disciplina UE sugli additivi per mangimi e dispone il diniego dell'autorizzazione del preparato di Phaffia rhodozyma ricca di astaxantina (ATCC SD-5340), identificato anche come E 161y, per l'impiego in salmoni e trote. La misura si fonda sul regolamento (CE) n. 1831/2003 e, in particolare, sulla necessità che il richiedente dimostri la sicurezza e l'efficacia del prodotto ai fini dell'autorizzazione.

Contesto normativo e percorso procedurale

Il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina l'autorizzazione degli additivi destinati all'alimentazione animale, prevedendo criteri sostanziali e procedure per il rilascio o il diniego dell'autorizzazione. Il considerando richiama anche l'articolo 10 del medesimo regolamento, relativo alla rivalutazione degli additivi autorizzati a norma della direttiva 70/524/CEE. Il preparato in questione era stato originariamente autorizzato per quattro anni ai sensi della direttiva 70/524/CEE come additivo colorante per salmoni e trote, ed era poi confluito nel registro degli additivi per mangimi come prodotto esistente.

Valutazione scientifica e rilievi dell'EFSA

La domanda di autorizzazione presentata dal richiedente chiedeva la classificazione del prodotto nella categoria degli "additivi organolettici" e nel gruppo funzionale dei coloranti che conferiscono colore agli alimenti di origine animale. Nel parere del 27 gennaio 2022, l'EFSA non ha potuto esprimere conclusioni positive sulla sicurezza per le specie bersaglio, per i consumatori e sull'efficacia dell'additivo. In particolare, ha rilevato l'assenza di uno studio di tolleranza, la mancanza di dati adeguati su tossicità e residui, nonché la natura irritante e sensibilizzante del prodotto. La Commissione ha inoltre precisato che il richiedente non ha risposto alle richieste di informazioni supplementari né ai successivi chiarimenti richiesti.

Ragioni del diniego e applicazione dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003

Sulla base degli elementi disponibili, la Commissione conclude che non è possibile ritenere soddisfatte le condizioni di autorizzazione previste dall'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003. In particolare, non è stato dimostrato che il preparato non produca effetti negativi sulla salute animale e umana e che sia efficace per l'uso richiesto. Per questo motivo l'autorizzazione è formalmente negata per l'uso in salmoni e trote nella categoria e nel gruppo funzionale indicati.

Disposizioni transitorie e ritiro dal mercato

Per ragioni di gestione del mercato e di adeguamento degli operatori, il regolamento prevede una disciplina transitoria. Le scorte esistenti dell'additivo e delle premiscele che lo contengono devono essere ritirate dal mercato entro il 21 giugno 2024. I mangimi composti e le materie prime per mangimi prodotti con l'additivo o con le premiscele prima di tale data e destinati a salmoni e trote devono invece essere ritirati entro il 21 settembre 2024.

Entrata in vigore ed efficacia diretta

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Come tipico dei regolamenti UE, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Disposizioni principali

Diniego di autorizzazione

È negata l'autorizzazione del preparato di Phaffia rhodozyma ricca di astaxantina (ATCC SD-5340) (E 161y) come additivo per mangimi, nella categoria degli additivi organolettici e nel gruppo funzionale "coloranti: ii) sostanze che, se somministrate agli animali, conferiscono colore agli alimenti di origine animale", per l'impiego in salmoni e trote.

Motivazione del diniego

La Commissione prende atto che l'EFSA, nel parere del 27 gennaio 2022, non ha potuto concludere sulla sicurezza per le specie bersaglio in assenza di uno studio di tolleranza, né sulla sicurezza per i consumatori per carenza di dati tossicologici e sui residui; ha inoltre rilevato profili di irritazione cutanea e oculare e di sensibilizzazione cutanea e respiratoria, e non ha potuto concludere sull'efficacia per mancanza di prove adeguate. Il richiedente non ha risposto alle richieste di informazioni supplementari della Commissione.

Onere della prova e mancata dimostrazione dei requisiti

Richiamando l'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1831/2003, la Commissione ribadisce che spetta al richiedente dimostrare che sono soddisfatte le condizioni di autorizzazione di cui ai paragrafi 2 e 3 dell'articolo 5. Poiché non è stato accertato che il preparato non abbia un'incidenza negativa sulla salute animale e umana né che sia efficace, non risultano soddisfatte le condizioni per l'autorizzazione.

Disposizioni transitorie: ritiro delle scorte dell'additivo e delle premiscele

Le scorte esistenti dell'additivo e delle premiscele che lo contengono, destinati a salmoni e trote, devono essere ritirate dal mercato entro il 21 giugno 2024.

Disposizioni transitorie: ritiro di materie prime e mangimi composti

Le materie prime per mangimi e i mangimi composti prodotti con l'additivo o con le premiscele prima del 21 giugno 2024 e destinati a salmoni e trote devono essere ritirati dal mercato entro il 21 settembre 2024.

Entrata in vigore e applicabilità

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiealimentazione animalesicurezza alimentareadditivi per mangimietichettatura e immissione sul mercatoprocedimenti autorizzativi ue

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.