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Regolamento

Regolamento (UE) 2024/750

Regolamento di esecuzione (UE) 2024/750 della Commissione, del 29 febbraio 2024, relativo al rinnovo dell'autorizzazione della taumatina come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) n. 869/2012

Normativa europea32024R0750

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento rinnova l’autorizzazione della taumatina come additivo per mangimi per tutte le specie animali, sulla base del quadro del regolamento (CE) n. 1831/2003 e del parere favorevole dell’EFSA. Aggiorna inoltre alcune condizioni di autorizzazione, in particolare le specifiche della sostanza, le prescrizioni di etichettatura e le misure di protezione per gli utilizzatori. Con l’adozione del nuovo atto, viene abrogato il regolamento di esecuzione (UE) n. 869/2012, con previsione di periodi transitori per l’esaurimento delle scorte.

Rinnovo dell’autorizzazione della taumatina come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali, con aggiornamento delle condizioni d’uso e abrogazione del precedente regolamento di autorizzazione.

Ambito di applicazione

Si applica alla taumatina, classificata nella categoria degli additivi organolettici e nel gruppo funzionale degli aromatizzanti, utilizzata come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali. Riguarda gli operatori del settore dei mangimi, in particolare per produzione, etichettatura, immissione sul mercato e utilizzo di additivi, premiscele, mangimi composti e materie prime per mangimi contenenti taumatina. Si applica nell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri; sono previste misure transitorie per prodotti fabbricati ed etichettati prima di specifiche date.

Rinnovo dell’autorizzazione della taumatina come additivo per mangimi

Il regolamento di esecuzione (UE) 2024/750 della Commissione rinnova l’autorizzazione della taumatina come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali. L’intervento si colloca nel quadro del regolamento (CE) n. 1831/2003, che disciplina l’autorizzazione e il rinnovo degli additivi per l’alimentazione animale, e prende atto del parere favorevole dell’EFSA del 11 maggio 2023.

Contesto normativo e valutazione scientifica

La taumatina era già autorizzata per 10 anni dal regolamento di esecuzione (UE) n. 869/2012. La domanda di rinnovo, presentata ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1831/2003, includeva anche una proposta di modifica delle specifiche della sostanza, in particolare per allineare i parametri relativi ad azoto e proteine alle specifiche previste per l’uso come additivo alimentare.

L’EFSA ha concluso che, alle condizioni d’uso attualmente autorizzate, la taumatina continua a essere sicura per tutte le specie animali, per i consumatori e per l’ambiente. Ha inoltre ritenuto che la modifica proposta delle specifiche non introduca nuovi pericoli né incida sull’efficacia della sostanza. Quanto alla sicurezza per gli utilizzatori, l’Autorità ha rilevato che l’esposizione per inalazione è probabile e che la taumatina, per la sua natura proteica, deve essere considerata un sensibilizzante delle vie respiratorie; non sono invece emersi elementi per qualificarla come irritante per pelle o occhi.

Ambito di applicazione

Il regolamento riguarda la taumatina, classificata nella categoria degli additivi organolettici e nel gruppo funzionale degli aromatizzanti, destinata a tutte le specie animali. Le disposizioni operative incidono su produttori, distributori e utilizzatori di additivi, premiscele, mangimi composti e materie prime per mangimi contenenti taumatina, con effetti sull’etichettatura, sull’immissione in commercio e sull’uso.

Rinnovo, condizioni e durata dell’autorizzazione

L’articolo 1 rinnova l’autorizzazione della sostanza alle condizioni indicate nell’allegato. L’allegato definisce in modo puntuale la composizione e le specifiche della taumatina: si tratta di proteine taumatina I e II estratte dagli arilli del frutto del Thaumatococcus daniellii, con numero EINECS 258-822-2 e numero CAS 53850-34-3. La sostanza deve presentare almeno il 15,1 % di azoto sulla sostanza secca, equivalente ad almeno il 93 % di proteine; inoltre, i carboidrati non devono superare il 3 % sulla sostanza secca, le ceneri solfatate il 2 % sulla sostanza secca e l’alluminio 100 mg/kg sulla sostanza secca.

Il periodo di autorizzazione è fissato fino al 21 marzo 2034.

Prescrizioni di utilizzo, etichettatura e protezione degli utilizzatori

Per garantire un migliore controllo, il regolamento impone specifiche informazioni in etichetta e nelle istruzioni d’uso. Le istruzioni per l’uso dell’additivo e delle premiscele devono indicare le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico.

L’etichetta dell’additivo deve riportare il seguente dato: tenore massimo raccomandato della sostanza attiva per kg di mangime completo con umidità al 12 % pari a 5 mg. Se il livello di impiego indicato per la premiscela comporta il superamento di tale soglia, l’etichetta della premiscela deve riportare il gruppo funzionale, il numero di identificazione, il nome e la quantità aggiunta della sostanza attiva.

Sul versante della sicurezza degli operatori, gli operatori del settore dei mangimi devono adottare procedure operative e misure organizzative per evitare i rischi cui possono essere esposti gli utilizzatori dell’additivo e delle premiscele. Se tali rischi non possono essere eliminati con misure organizzative, l’utilizzo deve avvenire con dispositivi di protezione individuale per le vie respiratorie e per la pelle.

Abrogazione dell’atto precedente e disciplina transitoria

L’articolo 2 abroga il regolamento di esecuzione (UE) n. 869/2012. Tuttavia, per evitare effetti immediati sulle filiere e consentire l’adeguamento alle nuove prescrizioni, l’articolo 3 prevede misure transitorie:

  • la taumatina e le premiscele prodotte ed etichettate prima del 21 settembre 2024, conformemente alle norme previgenti, possono essere immesse sul mercato e utilizzate fino a esaurimento delle scorte;
  • i mangimi composti e le materie prime per mangimi destinati ad animali da produzione alimentare, prodotti ed etichettati prima del 21 marzo 2025, possono essere immessi sul mercato e utilizzati fino a esaurimento delle scorte;
  • i mangimi composti e le materie prime per mangimi destinati ad animali non da produzione alimentare, prodotti ed etichettati prima del 21 marzo 2026, possono essere immessi sul mercato e utilizzati fino a esaurimento delle scorte.

Entrata in vigore e applicabilità

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come atto di esecuzione, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, senza necessità di recepimento nazionale.

Disposizioni principali

Rinnovo dell’autorizzazione

L’autorizzazione della taumatina è rinnovata per la categoria degli additivi organolettici e il gruppo funzionale degli aromatizzanti, alle condizioni indicate nell’allegato. Il rinnovo si fonda sulla verifica di conformità ai requisiti dell’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003.

Abrogazione della precedente autorizzazione

È abrogato il regolamento di esecuzione (UE) n. 869/2012, che aveva autorizzato la taumatina per 10 anni come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali.

Misure transitorie per l’immissione sul mercato e l’uso

Le sostanze e le premiscele prodotte ed etichettate prima del 21 settembre 2024 possono essere commercializzate e utilizzate fino a esaurimento delle scorte se conformi alle norme previgenti. I mangimi composti e le materie prime per mangimi destinati ad animali da produzione alimentare, prodotti ed etichettati prima del 21 marzo 2025, e quelli destinati ad animali non da produzione alimentare, prodotti ed etichettati prima del 21 marzo 2026, possono continuare a essere immessi sul mercato e utilizzati fino a esaurimento scorte.

Condizioni tecniche e specifiche della sostanza

La taumatina è descritta come proteine taumatina I e II estratte dagli arilli del frutto del Thaumatococcus daniellii; sono indicati i numeri EINECS e CAS e specifiche di purezza, tra cui almeno il 15,1 % di azoto sulla sostanza secca, equivalente ad almeno il 93 % di proteine, carboidrati non oltre il 3 %, ceneri solfatate non oltre il 2 % e alluminio non oltre 100 mg/kg sulla sostanza secca.

Prescrizioni di etichettatura e informazioni per gli utilizzatori

Le istruzioni per l’uso dell’additivo e delle premiscele devono indicare condizioni di conservazione e stabilità al trattamento termico. L’etichetta dell’additivo deve riportare il tenore massimo raccomandato di 5 mg di sostanza attiva per kg di mangime completo con umidità al 12 %. Se tale livello viene superato, l’etichetta delle premiscele deve indicare gruppo funzionale, numero di identificazione, nome e quantità aggiunta della sostanza attiva.

Tutela della salute degli utilizzatori

Gli operatori del settore dei mangimi devono adottare procedure operative e misure organizzative per evitare i rischi per gli utilizzatori. Se tali rischi non possono essere eliminati, l’uso dell’additivo e delle premiscele richiede dispositivi di protezione individuale per vie respiratorie e pelle. I considerando richiamano inoltre il rischio di sensibilizzazione respiratoria e la necessità di misure di protezione, senza pregiudizio per la normativa UE sulla sicurezza dei lavoratori.

Durata dell’autorizzazione

Il periodo di autorizzazione dell’additivo è fissato fino al 21 marzo 2034.

Entrata in vigore

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

Come è indicizzato

Materiemangimisicurezza alimentareetichettaturasalute e sicurezza sul lavoro

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