Regolamento (UE) 2024/754
Regolamento di esecuzione (UE) 2024/754 della Commissione, del 29 febbraio 2024, recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1762 della Commissione per quanto riguarda i termini dell'autorizzazione di un preparato di Bacillus subtilis DSM 32324, Bacillus subtilis DSM 32325 e Bacillus amyloliquefaciens DSM 25840 come additivo per mangimi destinati a tutte le specie di pollame da ingrasso o allevato per la produzione di uova o per la riproduzione (titolare dell'autorizzazione: Chr. Hansen A/S)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento modifica un'autorizzazione già esistente per un additivo per mangimi a base di tre ceppi batterici, applicato al pollame. La novità consiste nell'ampliare e precisare la possibilità di uso contemporaneo con specifici coccidiostatici, sulla base del parere favorevole dell'EFSA. La modifica non incide sulle precedenti conclusioni di sicurezza dell'additivo, ma chiarisce che la compatibilità opera solo nel rispetto delle condizioni autorizzative dei singoli coccidiostatici.
Modifica i termini dell'autorizzazione di un preparato di Bacillus subtilis DSM 32324, Bacillus subtilis DSM 32325 e Bacillus amyloliquefaciens DSM 25840 come additivo per mangimi per pollame, specificandone la compatibilità con alcuni coccidiostatici.
Ambito di applicazione
Si applica al preparato di Bacillus subtilis DSM 32324, Bacillus subtilis DSM 32325 e Bacillus amyloliquefaciens DSM 25840 autorizzato come additivo per mangimi destinati a tutte le specie di pollame da ingrasso o allevato per la produzione di uova o per la riproduzione. L'intervento riguarda i termini dell'autorizzazione già concessa dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/1762, limitatamente alla previsione dell'uso contemporaneo con determinati coccidiostatici e nel rispetto delle rispettive condizioni di autorizzazione. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri e rilevante ai fini del SEE.
Modifica dei termini di autorizzazione di un additivo per mangimi a base di Bacillus
Il regolamento di esecuzione (UE) 2024/754 della Commissione interviene sul regolamento di esecuzione (UE) 2020/1762, relativo all'autorizzazione di un preparato di Bacillus subtilis DSM 32324, Bacillus subtilis DSM 32325 e Bacillus amyloliquefaciens DSM 25840 come additivo per mangimi per tutte le specie di pollame da ingrasso o allevato per la produzione di uova o per la riproduzione. La modifica è motivata dall'esigenza di precisare i termini dell'autorizzazione, in particolare quanto alla compatibilità con alcuni coccidiostatici, sulla base della valutazione scientifica dell'EFSA.
Contesto normativo e presupposti
Il regolamento si fonda sul regolamento (CE) n. 1831/2003 sugli additivi destinati all'alimentazione animale, in particolare sull'articolo 13, paragrafo 3, che disciplina la modifica delle autorizzazioni. La domanda di modifica è stata presentata il 24 aprile 2022 e riguardava la possibilità di uso contemporaneo del preparato batterico con monensina, salinomicina, narasina, una combinazione di nicarbazina e narasina e lasalocid, tutti coccidiostatici autorizzati come additivi per mangimi.
Valutazione dell'EFSA e conclusioni della Commissione
Nel parere del 5 luglio 2023, l'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha concluso che la modifica proposta non avrebbe alterato le precedenti conclusioni sulla sicurezza dell'additivo. L'EFSA ha inoltre ritenuto compatibile l'uso del preparato con i coccidiostatici indicati nella domanda. Sulla base di tale valutazione, la Commissione ha ritenuto che il preparato continui a soddisfare le condizioni dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003 anche con i termini modificati.
Contenuto della modifica
La modifica introdotta dall'articolo 1 sostituisce il punto 3 della colonna "Altre disposizioni" dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1762. Il nuovo testo consente l'uso contemporaneo dell'additivo con i seguenti coccidiostatici, sempre nel rispetto delle rispettive autorizzazioni come additivi per mangimi:
- diclazuril;
- decochinato;
- alofuginone;
- monensina;
- salinomicina;
- narasina;
- una combinazione di nicarbazina e narasina;
- lasalocid.
Limiti applicativi della compatibilità
Il considerando (5) chiarisce che la compatibilità non è assoluta: l'uso contemporaneo è ammesso solo se i singoli coccidiostatici sono autorizzati per le specie o categorie interessate e solo nel rispetto delle relative condizioni autorizzative. Ne deriva che gli operatori del settore mangimistico devono verificare, caso per caso, la sussistenza dell'autorizzazione pertinente per ciascun coccidiostatico impiegato insieme all'additivo batterico.
Entrata in vigore e efficacia
L'articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Il testo ribadisce la natura obbligatoria e la diretta applicabilità del regolamento in tutti gli Stati membri, con efficacia uniforme nell'ordinamento dell'Unione.
Disposizioni principali
Modifica dei termini dell'autorizzazione
L'articolo 1 sostituisce il punto 3 della colonna "Altre disposizioni" dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1762. Il nuovo testo stabilisce che l'additivo può essere usato contemporaneamente, in conformità alle rispettive condizioni di autorizzazione come additivi per mangimi, con diclazuril, decochinato, alofuginone, monensina, salinomicina, narasina, una combinazione di nicarbazina e narasina, e lasalocid.
Base giuridica e valutazione scientifica
La modifica è adottata ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1831/2003. La Commissione si fonda sul parere EFSA del 5 luglio 2023, che ha concluso che la modifica dei termini di autorizzazione non altera le conclusioni sulla sicurezza dell'additivo e che l'uso del preparato è compatibile con i coccidiostatici elencati.
Limite della compatibilità con i coccidiostatici
Il considerando (5) precisa che l'uso contemporaneo con i coccidiostatici è possibile solo se tali sostanze sono autorizzate come additivi per mangimi per la specifica specie o categoria interessata e nel rispetto delle rispettive condizioni di autorizzazione. La previsione serve a evitare un uso incompatibile con i limiti autorizzativi dei singoli coccidiostatici.
Entrata in vigore e applicabilità
L'articolo 2 dispone che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. È inoltre stabilito che il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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