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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 39751/2023 del 02/10/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna l'ordinanza del Tribunale di Napoli (23/02/2023) con cui era stata confermata ed applicata nei suoi confronti una misura cautelare interdittiva, denunciando violazione dell'art. 274 c.p.p. e carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione riguardo alla sussistenza delle esigenze cautelari (pericolo di reiterazione e di inquinamento probatorio). In particolare, il ricorrente ha sottolineato il decorso di circa tre anni tra le condotte contestate e l'applicazione della misura, la sua incensuratezza, il trasferimento ad altro incarico e la cessazione della funzione del coindagato Vitale, nonché la chiusura delle indagini preliminari e la riqualificazione del fatto al capo 3). Ha poi contestato la valutazione difforme rispetto alla posizione del coindagato Vitale e l'utilizzo della stessa misura applicata ad altri indagati accusati di reati ritenuti più gravi.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto il motivo manifestamente infondato e aspecifico, osservando che il ricorrente non ha confrontato le proprie doglianze con il percorso argomentativo del Tribunale di Napoli. I giudici di merito avevano motivato compiutamente la sussistenza delle esigenze cautelari richiamando la gravità e la pluralità delle condotte, la personalità dell'indagato (inaffidabilità e trasgressività), l'intensità del dolo, l'elevato disvalore sociale, lo spregio dei doveri istituzionali, la consapevolezza del sistema corruttivo nell'aeroporto di Capodichino e la mancanza di ravvedimento desumibile da conversazioni intercettate nel 2020. Il Tribunale aveva inoltre motivatamente escluso che la chiusura delle indagini o il trasferimento dell'indagato elidessero il pericolo di reiterazione. Conseguentemente, il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • art. 274 cod. proc. pen.

    La norma è stata interpretata come richiedente la sussistenza di esigenze cautelari attuali e concrete (pericolo di reiterazione e rischio di inquinamento probatorio). La Corte ha ritenuto che tali esigenze possano essere desunte anche da elementi personologici e comportamentali (gravità delle condotte, intensità del dolo, mancanza di ravvedimento) e non siano automaticamente elise da fatti come il trasferimento o la chiusura delle indagini.

  • art. 289 cod. proc. pen.

    Richiamata nella fase di appello quale disposizione relativa alla possibile misura interdittiva; la Corte ha ritenuto legittimo l'impiego della misura interdittiva prevista dal codice, nei limiti e secondo le condizioni previste dalla legge e dalla valutazione motivata dei giudici di merito.

  • art. 55-quinquies d.lgs. 165/2001

    La riqualificazione giuridica del fatto al capo 3) nella fattispecie come illecito contemplato da questa norma è stata riconosciuta rilevante ai fini dell'applicabilità della misura interdittiva; la Corte ha ritenuto che la rivalutazione della qualificazione non abbia reso superflua la verifica delle esigenze cautelari, anzi ne ha imposto nuova considerazione da parte del Tribunale.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Applicata per gli effetti della dichiarazione di inammissibilità del ricorso; la Corte ha disposto la condanna al pagamento delle spese e il versamento di una somma alla Cassa delle Ammende in caso di inammissibilità con profili di colpa nella determinazione della causa.

Massime di principio

  • Per ottenere l'annullamento di una misura cautelare in sede di legittimità è necessario contestare puntualmente e confrontarsi con il percorso argomentativo dei giudici di merito; autocertificazioni generiche di illogicità non sono sufficienti.
  • La sussistenza delle esigenze cautelari (art. 274 c.p.p.) si valuta anche con riferimento a elementi personologici e comportamentali del singolo indagato (gravità, intensità del dolo, ripetitività, mancanza di ravvedimento) e non solo in base alla vicinanza temporale degli eventi.
  • Il trasferimento dell'indagato o la chiusura delle indagini non eliminano automaticamente il pericolo di reiterazione o di inquinamento probatorio; occorre fornire elementi concreti e recenti che dimostrino la cessazione del rischio.
  • La riqualificazione giuridica del fatto impone una rivalutazione delle esigenze cautelari, ma non pregiudica a priori l'applicabilità di misure interdittive quando i giudici trovino motivi concreti di pericolosità.
  • Le posizioni dei coindagati sono autonome: differenze nel trattamento cautelare devono essere giustificate sulla base della specificità delle singole posizioni; quindi il confronto con misure applicate ad altri non basta a dimostrare illogicità della decisione sul proprio caso.
  • In sede di impugnazione è utile produrre o indicare elementi recenti e specifici (es. comportamenti successivi, prova di ravvedimento, impossibilità materiale di reiterare) per contrastare la presunzione di pericolosità formulata sui fatti e sulle intercettazioni.

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