Cassazione Civile, Ordinanza n. 21931/2023 del 21/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (proprietario)
La controversia
Due soggetti avevano promosso un giudizio possessorio per essere reintegrati nel possesso di una servitù di passaggio su una stradella, asseritamente necessaria per l’accesso al fondo di loro proprietà. Il tribunale aveva rigettato la domanda e la corte d’appello aveva confermato il rigetto. In cassazione, il ricorrente ha dedotto: (1) violazione degli artt. 1168, 1170, 950 e 951 c.c. e omesso esame di fatti decisivi, sostenendo che la corte territoriale avrebbe male valutato le risultanze istruttorie; (2) "omessa risposta" sulla regolazione delle spese di primo grado. Il ricorso, tuttavia, non si confrontava con la duplice ratio decidendi della sentenza impugnata, fondata sia sulla carenza di prova di un’alterazione dello stato dei luoghi idonea a comprimere il possesso, sia sulla mancata prova dell’effettivo esercizio del passaggio su una striscia di larghezza di 4 metri, a fronte di un titolo che indicava una larghezza minore di 2,5 metri.
La decisione
La Corte ha condiviso la proposta ex art. 380-bis c.p.c. e ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che i motivi miravano sostanzialmente a ottenere un nuovo giudizio di fatto e una diversa valutazione delle prove, attività preclusa nel giudizio di legittimità; inoltre, il secondo motivo, rubricato come "omessa risposta", non integrava una delle ipotesi di ricorso per cassazione previste dall’art. 360 c.p.c. È stata quindi disposta la condanna del ricorrente, ai sensi dell’art. 96 c.p.c., al pagamento di euro 4.000 in favore della cassa delle ammende, oltre alla declaratoria dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato. Nulla è stato disposto sulle spese, per mancata difesa dell’intimato.
Norme richiamate
art. 1168 c.c.
richiamato dal ricorrente quale norma sulla reintegrazione nel possesso; la Corte non entra nel merito della sua applicazione perché il ricorso è inammissibile
art. 1170 c.c.
richiamato dal ricorrente quale norma in tema di manutenzione del possesso; non esaminata nel merito
art. 950 c.c.
richiamato dal ricorrente; la Corte non affronta il merito della doglianza
art. 951 c.c.
richiamato dal ricorrente; la Corte non affronta il merito della doglianza
art. 360 c.p.c.
il motivo denominato "omessa risposta" non è qualificabile come ipotesi di ricorso per cassazione riconducibile a questa norma
art. 380-bis c.p.c.
la decisione è resa in conformità alla proposta formulata ai sensi della norma e ne seguono gli effetti processuali
art. 380-bis.1 c.p.c.
richiamato per la trattazione in camera di consiglio
art. 96 c.p.c.
applicato per la condanna del ricorrente al pagamento di una somma in favore della cassa delle ammende
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
richiamato per dare atto dei presupposti del versamento dell’ulteriore contributo unificato
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione non è ammissibile una doglianza che, sotto la veste della violazione di legge o del vizio motivazionale, miri in realtà a ottenere una nuova valutazione del fatto e delle prove raccolte nel merito.
- L’impugnazione per cassazione deve confrontarsi con tutte le rationes decidendi poste a fondamento della sentenza impugnata: se anche una sola di esse resta non censurata, il ricorso è inammissibile.
- Il giudice di merito è libero di selezionare gli elementi istruttori ritenuti decisivi e non è tenuto a confutare analiticamente ogni singolo dato probatorio, purché emerga con chiarezza la ratio della decisione.
- La censura formulata come "omessa risposta" è inammissibile se non si traduce in uno dei vizi tipizzati dall’art. 360 c.p.c., non essendo consentito introdurre nel giudizio di legittimità motivi atipici.
- Quando il ricorso è deciso in conformità alla proposta resa ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., possono conseguire le sanzioni processuali previste dall’art. 96 c.p.c. e il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
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