Ordinanza n. 481/2026 - Firenze, Sezione 2
per l'annullamento previa sospensione cautelare dell’efficacia - del provvedimento - senza numero di protocollo e data - emesso dall’Agenzia delle Entrate - Direzione Regionale della Toscana, Settore Servizi - Ufficio Servizi Fiscali, ricevuto il 4 febbraio 2025 con il quale il Direttore ha disposto la revoca dall’iscrizione all’Elenco informatizzato dei professionisti abilitati a rilasciare il visto di conformità di cui all’art. 35, del d.lgs. 241/1997 nei confronti di chi ricorre; - dei controlli effettuati dalla Direzione Regionale dell’Agenzia delle Entrate della Toscana dai quali sarebbero emersi, a carico di chi ricorre, debiti verso l’Erario “rappresentati da ruoli, da omessi versamenti periodici ai fini IVA e da comunicazioni di irregolarità”; - degli importi derivanti così come determinati dagli uffici competenti; - di tutti gli atti necessari, presupposti, connessi e/o conseguenti, ivi compresi quelli a carattere generale, che abbiano dato luogo al provvedimento impugnato sia noti che ignoti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: revoca dell’iscrizione dall’Elenco informatizzato dei professionisti abilitati a rilasciare il visto di conformità
Esito
La controversia
Il ricorrente ha impugnato, chiedendone anche la sospensione cautelare, il provvedimento con cui l’Agenzia delle Entrate - Direzione Regionale della Toscana ha disposto la sua revoca dall’elenco informatizzato dei professionisti abilitati al rilascio del visto di conformità ai sensi dell’art. 35 del d.lgs. 241/1997. Sono stati contestati anche i controlli da cui sarebbero emersi debiti verso l’Erario, costituiti da ruoli, omessi versamenti periodici IVA e comunicazioni di irregolarità, nonché gli importi determinati dagli uffici e gli atti presupposti, connessi e conseguenti. Dal testo dell’ordinanza non risultano specificamente enunciati i singoli vizi di legittimità dedotti.
La decisione
Il TAR non ha definito la domanda di annullamento né quella cautelare. Ritenendo necessari ulteriori elementi ai fini della decisione, ha disposto istruttoria ai sensi degli artt. 65, 66 e 67 c.p.a. Ha ordinato al ricorrente di depositare tutta la documentazione relativa al giudizio promosso dinanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di Arezzo, compresi atti di parte, documenti e provvedimenti giudiziari. Ha ordinato all’Amministrazione di depositare una relazione documentata sull’attuale situazione debitoria del ricorrente, sulle ragioni dello sgravio della cartella indicata e il relativo provvedimento di sgravio. A entrambe le parti è stato assegnato il termine di quarantacinque giorni dalla comunicazione dell’ordinanza. È stata fissata l’udienza pubblica di discussione del merito per il 18 giugno 2026. Le spese non sono state regolate.
Norme richiamate
art. 35 d.lgs. 241/1997
La disposizione è indicata quale base normativa dell’abilitazione dei professionisti al rilascio del visto di conformità e dell’elenco dal quale il ricorrente è stato revocato; il testo non espone l’interpretazione specifica della norma.
art. 65 c.p.a.
Richiamato quale fondamento degli incombenti istruttori disposti dal giudice.
art. 66 c.p.a.
Richiamato quale fondamento degli incombenti istruttori disposti dal giudice.
art. 67 c.p.a.
Richiamato quale fondamento degli incombenti istruttori disposti dal giudice.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato per disporre l’oscuramento delle generalità del ricorrente a tutela dei suoi diritti o della sua dignità.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati, insieme alla normativa nazionale sulla privacy, quale ulteriore fondamento della tutela dei dati personali mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- Quando il giudice amministrativo ritiene che gli elementi disponibili non siano sufficienti per decidere, può disporre specifici incombenti istruttori, individuando gli atti da acquisire, il soggetto onerato e il termine per il deposito.
- In una controversia sulla revoca dell’iscrizione di un professionista a un elenco abilitante, la verifica dell’attuale situazione debitoria e delle ragioni di eventuali sgravi fiscali può costituire elemento istruttorio necessario per la decisione sulla legittimità della revoca.
- Il giudice può distribuire l’onere istruttorio tra le parti secondo la rispettiva disponibilità degli atti: il privato deposita la documentazione relativa al giudizio tributario da lui promosso, mentre l’amministrazione deposita la relazione sulla situazione debitoria e il provvedimento di sgravio in proprio possesso.
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