Cassazione Penale, Sentenza n. 12613/2025 del 01/04/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso denunciava la violazione di legge per omessa notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza di discussione del gravame ad uno dei due difensori di fiducia (Avv. Laura Sorvillo). Tale omissione era stata eccepita tempestivamente in udienza dal codifensore (Avv. Domenico Martino). La Corte di appello aveva ritenuto la mancata notifica irrilevante perché la difensore non aveva proposto appello né possedeva un mandato speciale ai sensi dell'art. 581 c. p. p.; il ricorrente deduceva che, secondo la giurisprudenza costante, l'omessa comunicazione ad uno dei difensori di fiducia integra una nullità a regime intermedio e doveva quindi determinare l'annullamento del procedimento di appello.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso. Ha ritenuto applicabile la disciplina anteriore alla modifica introdotta dal d.lgs. n.150/2022 (art. 89 comma 3) poiché la sentenza impugnata era stata pronunciata anteriormente all'entrata in vigore del decreto; pertanto non operava l'obbligo di cui agli artt. 581 commi 1-ter e 1-quater per il caso concreto. La Suprema Corte ha affermato che l'omessa comunicazione dell'avviso ad uno dei due difensori di fiducia costituisce nullità di regime intermedio, che doveva essere eccepita tempestivamente (come è avvenuto) e che la mancata indicazione del mandato speciale al difensore che ha proposto l'appello non comporta implicitamente la revoca del mandato all'altro difensore. Per questi motivi la sentenza impugnata è stata annullata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d'appello. È stato altresì precisato che il termine di prescrizione è rimasto sospeso per 273 giorni e non è ancora decorso.
Norme richiamate
art. 582 cod. pen.
Norma sostanziale richiamata per le lesioni personali ascritte all'imputato; usata per descrivere il capo di imputazione, senza incidenza sul tema procedurale oggetto del ricorso.
art. 612, comma 2, cod. pen.
Norma sostanziale richiamata per il delitto di minacce gravi contestato all'imputato; rilevante solo ai fini del quadro fattuale e della pena.
art. 601, comma 5, cod. proc. pen.
Norma invocata nel ricorso in relazione a vizi di nullità; il ricorso denunciava violazione di legge con riferimento alla tutela delle nullità procedurali.
art. 178, comma 1 lett. c), cod. proc. pen.
Norma richiamata dal ricorrente in tema di nullità e loro qualificazione; la Corte ha valutato la questione alla luce della giurisprudenza sulla nullità a regime intermedio.
art. 581, commi 1-ter e 1-quater, cod. proc. pen.
La Corte d'appello aveva richiamato tale disciplina per sostenere l'irrilevanza della mancata notifica (perché nessun mandato speciale), ma la Cassazione ha rilevato che, per la sentenza qui impugnata, tali commi non si applicavano per effetto delle disposizioni transitorie; inoltre la Corte ha chiarito che i requisiti di ammissibilità dell'impugnazione (art.581) non implicano la revoca automatica del mandato all'altro difensore di fiducia.
art. 89 d.lgs. n.150/2022, comma 3
Le disposizioni degli articoli .. 581, commi 1-ter e 1-quater, .. del codice di procedura penale si applicano per le sole impugnazioni proposte avverso sentenze pronunciate in data successiva a quella di entrata in vigore del presente decreto.
Norma transitoria centrale: vincola l'applicabilità dei nuovi requisiti di ammissibilità (art.581 commi 1-ter e 1-quater) alle impugnazioni contro sentenze pronunciate dopo l'entrata in vigore del decreto; in concreto ha determinato l'inapplicabilità del nuovo regime alla sentenza emessa il 21/12/2022.
artt. 96 e ss. cod. proc. pen.
Norme sulla nomina e rappresentanza difensiva: la Corte ha distinto nettamente il regime della nomina dei difensori (art.96) dai requisiti di ammissibilità delle impugnazioni (art.581), affermando che la mancata nomina del mandato speciale non equivale a revoca implicita dell'altro difensore.
art. 107 cod. proc. pen.
Norma che disciplina la revoca del difensore: la Corte ha osservato che non è prevista una revoca implicita del mandato dell'altro difensore derivante dalla mancata indicazione del mandato speciale al difensore che propone l'impugnazione.
Massime di principio
- Se l'imputato è assistito da due difensori di fiducia, l'avviso di fissazione dell'udienza deve essere comunicato ad entrambi: l'omessa comunicazione ad uno dei due integra una nullità di regime intermedio.
- La nullità di regime intermedio deve essere eccepita tempestivamente dall'altro difensore, al più tardi immediatamente dopo gli atti preliminari; se eccepita in tempo non può dirsi che sia stata rinunciata tacitamente.
- Le disposizioni transitorie che limitano l'applicabilità di nuovi requisiti procedurali (es. art.89 d.lgs. n.150/2022) vanno verificate rispetto alla data di pronuncia del dispositivo della sentenza impugnata: ciò può determinare l'inapplicabilità di nuovi oneri di ammissibilità per impugnazioni relative a sentenze pronunciate anteriormente.
- L'assenza di un mandato speciale al difensore che propone l'appello non comporta automaticamente la revoca del mandato all'altro difensore nominato; la nomina e la revoca dei difensori seguono regole autonome (art.96 e art.107 c.p.p.).
- In presenza di omissioni procedurali formali che comportano nullità a regime intermedio, la decisione da impugnare può essere annullata e rinviata per un nuovo giudizio; occorre anche verificare l'effetto sulla prescrizione (sospensioni eventualmente intervenute).
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