Cassazione Civile, Ordinanza n. 24338/2022 del 05/08/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia origina da una cartella di pagamento emessa a seguito di controllo automatizzato, con la quale l'Ufficio recuperava IVA dichiarata a debito ma non versata per l'anno 2009, oltre sanzioni e interessi. La società sosteneva che il maggior debito dipendesse da errori materiali e di calcolo nella dichiarazione e nelle liquidazioni periodiche, in particolare da un dato iniziale errato sul credito IVA 2008. La CTP aveva rigettato il ricorso per incompletezza della documentazione; la CTR aveva respinto l'appello ritenendo che non si trattasse di un mero errore materiale, ma di errori sistematici in più quadri della dichiarazione, e che comunque la dichiarazione integrativa non fosse stata presentata nel termine ritenuto applicabile. In cassazione la società deduceva: violazione dell'art. 54-bis d.P.R. 633/1972 per la qualificazione dell'errore; violazione dell'art. 2, comma 8-bis, d.P.R. 322/1998 per il termine di presentazione della dichiarazione integrativa; omesso esame della dichiarazione IVA 2010 integrativa depositata in causa; violazione della disciplina IVA unionale sul diritto alla detrazione; erroneo richiamo dell'art. 36-bis d.P.R. 600/1973; violazione della l. 241/1990 per asserita mancanza di prova sui poteri di firma degli atti.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il sesto motivo, perché la questione relativa alla carenza di potere del sottoscrittore dell'atto era stata sollevata per la prima volta in cassazione e quindi era preclusa dal divieto di nova in appello nel processo tributario. Ha accolto il primo e il secondo motivo nei limiti indicati: la CTR aveva errato nel negare in radice alla contribuente la possibilità di opporsi alla pretesa facendo valere l'errore nella dichiarazione, dovendosi invece verificare nel merito se la dichiarazione fosse effettivamente infedele o emendabile. La Corte ha richiamato il principio secondo cui gli errori od omissioni nella dichiarazione possono essere emendati e il contribuente può sempre opporsi alla maggiore pretesa fiscale. I motivi terzo, quarto e quinto sono stati dichiarati assorbiti. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla CTR della Lombardia, in diversa composizione, per nuovo esame e per la liquidazione delle spese.
Norme richiamate
art. 54-bis d.P.R. n. 633/1972
disciplina il controllo automatizzato e non esclude, di per sé, la possibilità per il contribuente di far valere in giudizio l'errore nella dichiarazione; il giudice deve verificare se la pretesa derivi da dichiarazione infedele o da errore emendabile.
art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973
richiamato dalla CTR, ma la ricorrente contestava la sua applicabilità alla fattispecie concernente il solo IVA; il motivo relativo è stato assorbito.
art. 2, comma 8-bis, d.P.R. n. 322/1998
invocato dalla CTR per ritenere tardiva la dichiarazione integrativa; la Cassazione ha ritenuto necessario riesaminare il tema alla luce della possibilità di emendare l'errore e di opporsi alla pretesa fiscale.
art. 360, comma 1, nn. 3 e 5 c.p.c.
utilizzato come parametro dei motivi di ricorso per violazione di legge e omesso esame di un fatto decisivo.
art. 57 d.lgs. n. 546/1992
il divieto di nuove eccezioni nel processo tributario impedisce di introdurre per la prima volta in cassazione la contestazione sulla carenza di potere del sottoscrittore dell'atto.
art. 18, punto 2, direttiva CE 77/388
invocato per sostenere la tutela del diritto alla detrazione IVA e la possibilità di emendare l'errore dichiarativo; motivo assorbito.
art. 2 l. n. 241/1990
richiamato nel sesto motivo, in relazione alla regolarità degli atti amministrativi; la censura è stata dichiarata inammissibile per tardività della questione sui poteri del firmatario.
Massime di principio
- Nel processo tributario il contribuente può sempre opporsi alla maggiore pretesa fiscale deducendo che il proprio atto dichiarativo sia affetto da errore, dovendo il giudice accertare in concreto se si tratti di dichiarazione infedele o di errore emendabile.
- L'errore dichiarativo non può essere escluso in via astratta solo perché coinvolge più dati o quadri della dichiarazione: occorre verificare la reale genesi dell'inesattezza e le sue ricadute sulla pretesa impositiva.
- La presentazione della dichiarazione integrativa rileva ai fini della correzione dell'errore, ma la sua eventuale tardività non consente di impedire automaticamente la contestazione giudiziale della pretesa fiscale.
- Nel processo tributario sono precluse in cassazione le questioni nuove, in particolare le eccezioni relative alla carenza di potere del sottoscrittore dell'atto impositivo se non ritualmente dedotte sin dal ricorso introduttivo.
- Quando una censura è fondata sull'erronea qualificazione giuridica di un fatto dichiarativo, il giudice di merito deve svolgere un accertamento sostanziale sulla natura dell'errore e non arrestarsi a una formula generale di irregolarità della dichiarazione.
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