Sentenza n. 2785/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 2
per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Puglia sezione terza di Lecce n.-OMISSIS- resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Ordinanza di demolizione adottata ai sensi dell’art. 31 d.P.R. n. 380/2001 per un fabbricato ad uso abitativo, un vano autoclave e un muro di recinzione realizzati senza permesso di costruire
Esito
Favorevole al resistente (comuni)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente aveva impugnato in primo grado l’ordinanza di demolizione deducendo: violazione dell’art. 7 l. n. 241/1990 per omessa comunicazione di avvio del procedimento; eccesso di potere, contraddittorietà e sviamento, incompetenza relativa e carenza di motivazione in rapporto alla precedente sentenza del TAR che aveva annullato l’ordinanza del Comune di Cavallino per incompetenza territoriale; contraddittorietà rispetto al documento programmatico preliminare al PUG e carenza di motivazione; violazione dell’art. 31, comma 2, d.P.R. n. 380/2001, difetto di istruttoria e contraddittorietà dell’azione amministrativa; erronea applicazione della medesima disposizione, sostenendo che l’intervento fosse compatibile con la pianificazione urbanistica. Dopo il rigetto del ricorso da parte del TAR, l’interessato ha proposto appello deducendo anche l’erroneità della sentenza per non avere esaminato un’istanza di rinvio dell’udienza, insistendo sulla fondatezza dei primi tre motivi e sostenendo che il documento programmatico preliminare al PUG, già adottato al momento dell’ordinanza, avrebbe imposto una diversa valutazione. Ha inoltre sostenuto che la pendenza di un procedimento di ridefinizione dei confini comunali imponesse al dirigente di valutare l’opportunità della demolizione o di rimettere la questione al consiglio comunale.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto integralmente l’appello. Ha ritenuto infondata la censura relativa al mancato rinvio dell’udienza: l’art. 73, comma 1-bis, c.p.a. consente il rinvio solo in presenza di circostanze eccezionali e non attribuisce alla parte un diritto al differimento, dovendosi bilanciare le esigenze difensive con la ragionevole durata del processo. La mera eventualità che l’adozione futura del PUG possa far venire meno l’interesse alla causa non integra una situazione eccezionale; inoltre, i numerosi rinvii già ottenuti rendevano necessaria una definizione sollecita della controversia. È stata poi confermata la natura doverosa e vincolata dell’ordine di demolizione di opere abusive. L’omessa comunicazione di avvio del procedimento non comporta l’annullabilità dell’atto quando, per il carattere vincolato del potere e per l’assenza di elementi idonei a incidere sul contenuto della decisione, la partecipazione non avrebbe potuto condurre a un esito diverso; il vizio degrada quindi a irregolarità non invalidante ai sensi dell’art. 21-octies, comma 2, l. n. 241/1990. Il Comune competente al momento dell’accertamento degli abusi poteva esercitare il potere repressivo senza attendere l’eventuale futura ridefinizione dei confini né investire della questione l’organo politico, non essendo previsto alcun obbligo in tal senso. L’ordinanza di demolizione non richiede una motivazione specifica sull’interesse pubblico concreto, essendo tale interesse già individuato dal legislatore nella restaurazione della legalità urbanistico-edilizia; sono sufficienti la descrizione delle opere e l’individuazione delle violazioni. Il decorso del tempo non fa venir meno il potere repressivo né impone una motivazione rafforzata. Infine, anche l’eventuale edificabilità dell’area o la compatibilità urbanistica delle opere non consentiva di costruire senza titolo edilizio; tali circostanze avrebbero potuto rilevare, eventualmente, nell’ambito di una domanda di sanatoria. La sentenza di primo grado è stata pertanto confermata. Nulla per le spese, in ragione della mancata costituzione dei Comuni appellati.
Norme richiamate
art. 31 d.P.R. n. 380/2001
La repressione degli abusi edilizi mediante ordine di demolizione costituisce esercizio di un potere doveroso e vincolato; l’ordine può essere adottato dal Comune territorialmente competente al momento dell’accertamento dell’abuso.
art. 7 l. n. 241/1990
L’omessa comunicazione di avvio del procedimento non determina l’illegittimità dell’ordine di demolizione quando il potere esercitato è vincolato e la partecipazione procedimentale non avrebbe potuto modificare il contenuto dell’atto.
art. 21-octies, comma 2, l. n. 241/1990
La violazione delle regole partecipative è non invalidante quando l’amministrazione dimostri o risulti evidente che il contenuto dispositivo del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso.
art. 73, comma 1-bis, c.p.a.
Il rinvio dell’udienza non costituisce un diritto della parte e può essere disposto, fuori dai casi di rinvio necessario, soltanto in presenza di circostanze eccezionali, da valutare bilanciando esigenze difensive e ragionevole durata del processo.
articoli 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati quale base per l’oscuramento delle generalità dell’appellante a tutela dei suoi diritti e della sua dignità.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. n. 196/2003
Richiamato quale base per disporre l’oscuramento delle generalità della parte interessata.
Massime di principio
- L’ordine di demolizione di opere edilizie abusive, adottato ai sensi dell’art. 31 d.P.R. n. 380/2001, costituisce un atto doveroso e vincolato, sicché l’amministrazione non dispone di margini per differirne l’adozione in attesa di eventi futuri e incerti, quali la ridefinizione dei confini comunali o l’approvazione di nuovi strumenti urbanistici.
- L’omessa comunicazione di avvio del procedimento non invalida l’ordine di demolizione quando la natura vincolata del potere e l’accertata abusività delle opere rendano evidente che la partecipazione dell’interessato non avrebbe potuto modificare il contenuto dell’atto, ai sensi dell’art. 21-octies, comma 2, l. n. 241/1990.
- L’ordine di demolizione non richiede una motivazione specifica sul concreto interesse pubblico alla rimozione dell’abuso: tale interesse è già definito dal legislatore nell’esigenza di ripristinare la legalità urbanistico-edilizia; è sufficiente indicare le opere abusive e le violazioni accertate.
- Il mero decorso del tempo dalla realizzazione dell’abuso non fa venir meno il potere repressivo dell’amministrazione e non impone, di per sé, una motivazione rafforzata né una specifica valutazione dell’affidamento del responsabile.
- La compatibilità dell’intervento con la destinazione urbanistica dell’area non legittima la realizzazione di opere in assenza del necessario titolo edilizio; tale compatibilità può eventualmente rilevare ai fini della presentazione e dell’esame di una domanda di sanatoria, ma non impedisce l’adozione dell’ordine di demolizione.
- Fuori dai casi di rinvio necessario, la parte non ha un diritto al differimento dell’udienza: il rinvio presuppone circostanze eccezionali e la relativa valutazione spetta al giudice, che deve bilanciare le esigenze difensive con l’interesse alla ragionevole durata del processo.
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