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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 20588/2026 del 04/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Firenze (20/01/2026) che aveva confermato la condanna irrogata dal Tribunale di Livorno (02/04/2019) per il reato di cui all'art. 337 c.p. (resistenza a pubblico ufficiale). Il ricorrente deduceva un vizio di motivazione per illogicità e contraddittorietà in relazione al rigetto della sua istanza di sostituzione della pena detentiva con quella pecuniaria: lamentava che il giudice avesse erroneamente negato la sostituzione senza adeguata motivazione.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato infondato e rigettato. La Corte di cassazione ha ritenuto congrua la motivazione della Corte d'appello che aveva negato la conversione della pena per due ragioni principali: a) il ricorrente non aveva fornito prove circa la propria capacità economica e lavorativa, rendendo incerta l'effettività dell'adempimento della pena pecuniaria; b) la personalità negativa del condannato, desumibile da molteplici precedenti penali e da una successiva condanna per truffa, rendeva la pena sostitutiva non idonea alla finalità rieducativa e alla prevenzione di ulteriori reati. La Corte ha inoltre richiamato il principio secondo cui l'applicazione delle pene sostitutive è rimessa alla discrezionalità del giudice, vincolata ai criteri dell'art. 133 c.p.; essendo la motivazione non illogica, il sindacato di legittimità non ha trovato luogo. Per effetto del rigetto, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 337 cod. pen.

    Norma incriminatrice applicata al caso: il ricorrente è stato dichiarato responsabile del reato di resistenza a pubblico ufficiale ai sensi di questa disposizione.

  • art. 58, legge n. 689/1981 (come modificato dal d.lgs. n. 150/2022)

    Il giudice, nei limiti fissati dalla legge e tenuto conto dei criteri indicati nell'articolo 133 del codice penale, se non ordina la sospensione condizionale della pena, può applicare le pene sostitutive della pena detentiva quando risultano più idonee alla rieducazione del condannato e quando, anche attraverso opportune prescrizioni, assicurano la prevenzione del pericolo di commissione di altri reati. La pena detentiva non può essere sostituita quando sussistono fondati motivi per ritenere che le prescrizioni non saranno adempiute dal condannato.

    La Corte ha interpretato la norma nel senso che l'applicazione delle pene sostitutive è rimessa alla discrezionalità del giudice, il quale deve tener conto dei criteri dell'art. 133 c.p. e può negare la sostituzione se sussistono fondati motivi per ritenere che le prescrizioni non saranno adempiute.

  • art. 133 cod. pen.

    Criteri di valutazione della personalità del reo e della pena (es. gravità del reato, capacità a delinquere, precedenti penali, condotta e vita del reo). La Corte ha ritenuto legittimo che il giudice di merito si sia avvalso di tali criteri, focalizzandosi sugli elementi ritenuti ostativi all'efficacia della pena sostitutiva.

  • art. 53 legge n. 689/1981 (richiami storici alle sanzioni sostitutive)

    Richiamo storico giurisprudenziale: le sanzioni sostitutive non costituiscono un diritto dell'imputato ma rientrano nell'ambito della discrezionalità del giudice.

  • d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150

    Norma di modifica del sistema delle 'pene sostitutive' richiamata per spiegare l'attuale quadro normativo; la Corte ha ritenuto che, pur con le modifiche, rimanga la discrezionalità giudiziale nei limiti dell'art. 58 e dell'art. 133 c.p.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma applicata per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione.

Massime di principio

  • La sostituzione della pena detentiva con una pena pecuniaria non è un diritto automatico dell'imputato: è rimessa alla valutazione discrezionale del giudice, che deve ispirarsi ai criteri dell'art. 133 c.p.
  • Il ricorrente ha l'onere pratico di dimostrare la propria capacità economica e lavorativa quando chiede la conversione in pena pecuniaria; l'assenza di prove in tal senso può giustificare il rigetto per incertezza sull'adempimento.
  • La personalità negativa e i precedenti penali, specie se comprendono reati commessi anche dopo i fatti oggetto del processo, costituiscono un elemento rilevante per valutare l'idoneità della pena sostitutiva alla finalità rieducativa e possono legittimamente impedire la conversione.
  • Il giudice di merito non è tenuto ad esaminare tutti i criteri dell'art. 133 c.p.; può valorizzare il/i parametro/i che ritiene decisivi per escludere l'efficacia della pena sostitutiva.
  • Il sindacato di legittimità sulla discrezionalità motivazionale del giudice d'appello è limitato: se la motivazione non è illogica o contraddittoria il rigetto non è sindacabile.
  • In casi analoghi, per aumentare le probabilità di ottenere la sostituzione, il difensore dovrebbe fornire documentazione concreta su redditi, lavoro, patrimonio, e far emergere elementi di regolarità sociale e di reale impegno alla osservanza di prescrizioni.
  • Se il giudice ritiene "fondati motivi" per ritenere che le prescrizioni non saranno adempiute, la legge vieta la sostituzione: pertanto è strategico dimostrare affidabilità personale e assenza di comportamenti recidivi.

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