Regolamento (UE) 2019/255
Regolamento di esecuzione (UE) 2019/255 della Commissione, del 13 febbraio 2019, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 821/2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le modalità dettagliate per il trasferimento e la gestione dei contributi dei programmi, le relazioni sugli strumenti finanziari, le caratteristiche tecniche delle misure di informazione e di comunicazione per le operazioni e il sistema di registrazione e memorizzazione dei dati
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna il regolamento di esecuzione (UE) n. 821/2014 per allinearlo alle modifiche intervenute nel regolamento (UE) n. 1303/2013, soprattutto in materia di strumenti finanziari e obblighi di relazione. Vengono semplificate alcune prescrizioni di visibilità, introdotti nuovi campi di reporting per gli strumenti che combinano contributi SIE e prodotti finanziari BEI nell’ambito del FEIS, e adeguati i modelli di rendicontazione alle nuove regole su trattamento differenziato, interessi negativi e progressi dell’effetto moltiplicatore. Il testo modifica anche la struttura e i titoli dell’atto di esecuzione e del relativo allegato tecnico.
Modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 821/2014 adeguando le regole tecniche su strumenti finanziari, informazione/comunicazione e relazioni di monitoraggio nell’ambito dei fondi SIE.
Ambito di applicazione
Si applica agli Stati membri e, in concreto, alle autorità di gestione e agli organismi di attuazione degli strumenti finanziari collegati ai programmi cofinanziati dai fondi strutturali e di investimento europei (fondi SIE) disciplinati dal regolamento (UE) n. 1303/2013. Incide sulle modalità di presentazione delle relazioni sugli strumenti finanziari, sulle caratteristiche tecniche delle misure di informazione, comunicazione e visibilità per le operazioni, nonché sul sistema di registrazione e memorizzazione dei dati. Non introduce un regime autonomo, ma modifica un atto di esecuzione già esistente; si applica dal giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 821/2014
Il regolamento di esecuzione (UE) 2019/255 della Commissione interviene sul regolamento di esecuzione (UE) n. 821/2014 per adeguarlo alle modifiche apportate al quadro dei fondi SIE dal regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 e, in particolare, alle nuove o modificate disposizioni del regolamento (UE) n. 1303/2013 sugli strumenti finanziari. L’obiettivo dichiarato è duplice: semplificare alcuni adempimenti amministrativi e aggiornare i modelli di informazione e reporting in modo coerente con la disciplina sostanziale vigente.
Ambito e finalità dell’intervento
Il regolamento riguarda le modalità tecniche di applicazione connesse a: trasferimento e gestione dei contributi dei programmi, relazioni sugli strumenti finanziari, misure di informazione, comunicazione e visibilità per le operazioni, nonché sistema di registrazione e memorizzazione dei dati. La Commissione richiama espressamente l’esigenza di evitare duplicazioni, ridurre gli oneri amministrativi e garantire certezza del diritto, soprattutto in considerazione dell’applicazione delle nuove norme del regolamento (UE) n. 1303/2013 a decorrere dal 2 agosto 2018 o da data anteriore ai sensi dell’articolo 282 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046.
Informazione, comunicazione e visibilità
Vengono aggiornati il titolo del regolamento di esecuzione n. 821/2014 e il titolo del capo II, per ricomprendere espressamente anche le misure di visibilità. Inoltre, l’articolo 4, paragrafo 4, è sostituito con una disciplina tecnica più precisa sull’emblema dell’Unione:
- la dicitura "Unione europea" deve essere riportata per esteso;
- il testo accompagnatorio può usare solo alcuni font: Arial, Auto, Calibri, Garamond, Trebuchet, Tahoma, Verdana e Ubuntu;
- sono vietati corsivo, sottolineature ed effetti speciali;
- il testo non deve interferire con l’emblema;
- la dimensione del carattere deve essere proporzionata;
- il colore deve essere Reflex Blue, nero o bianco in funzione dello sfondo.
Semplificazione per gli strumenti finanziari
Il regolamento elimina l’obbligo che il nome di uno strumento finanziario contenga un riferimento al fatto che esso è sostenuto dai fondi SIE. La soppressione è giustificata dall’esigenza di semplificare e ridurre oneri non necessari; tuttavia, resta ferma la necessità di informare i destinatari finali che il finanziamento è erogato nell’ambito di programmi cofinanziati dai fondi SIE, secondo quanto previsto dal regolamento delegato (UE) n. 480/2014. Ne consegue che viene meno un requisito formale sul naming dello strumento, ma non l’obbligo sostanziale di trasparenza verso il destinatario finale.
Adeguamento del modello di relazione sugli strumenti finanziari
La parte più rilevante della modifica riguarda l’allegato I del regolamento n. 821/2014, ossia il modello di relazione sugli strumenti finanziari disciplinati dagli articoli 37-46 del regolamento (UE) n. 1303/2013. Il modello viene ristrutturato per recepire le nuove opzioni di attuazione, le nuove regole sul trattamento di interessi e plusvalenze e l’aggiornamento degli obblighi informativi ex articolo 46.
In particolare, è introdotto il nuovo campo 7.3 per gli strumenti finanziari che combinano un contributo dell’autorità di gestione con prodotti finanziari della BEI nell’ambito del Fondo europeo per gli investimenti strategici, ai sensi dell’articolo 39 bis. Per tali strumenti sono previsti anche i campi 38.1A, 38.2A e 38.3A, relativi rispettivamente al contributo BEI impegnato nell’accordo di finanziamento, al contributo versato allo strumento e al contributo mobilitato a livello dei destinatari finali.
Organismi di attuazione e status giuridico
Il titolo III del modello è riscritto per chiarire l’identificazione dell’organismo di attuazione dello strumento finanziario e, se del caso, dell’organismo di attuazione di un fondo di fondi. Il campo 11.1 viene riformulato per elencare le tipologie di soggetti che possono assumere tale ruolo, tra cui:
- entità giuridiche esistenti o nuove incaricate dell’attuazione di strumenti finanziari;
- BEI;
- FEI;
- istituzioni finanziarie internazionali in cui uno Stato membro detiene una partecipazione;
- banche o istituti di proprietà dello Stato costituiti come entità giuridiche che svolgono attività finanziarie su base professionale;
- organismi di diritto pubblico o privato;
- autorità di gestione, ma solo per prestiti e garanzie quando assumono direttamente compiti di esecuzione.
È inoltre aggiornato il campo 10 sullo status giuridico dello strumento finanziario, limitato agli strumenti di cui all’articolo 38, paragrafo 1, lettere b) e c): conto fiduciario aperto a nome dell’organismo di attuazione e per conto dell’autorità di gestione, oppure capitale separato presso un’istituzione finanziaria.
Trattamento differenziato, risorse rimborsate e interessi negativi
Il titolo VII del modello è ridefinito per raccogliere, in modo più coerente, gli interessi e le altre plusvalenze generati dal sostegno dei fondi SIE, le risorse del programma rimborsate agli strumenti finanziari ai sensi degli articoli 43 e 44, gli importi impiegati per il trattamento differenziato di cui all’articolo 43 bis e il valore degli investimenti azionari rispetto agli anni precedenti.
I campi di dati sono adattati per riflettere:
- l’importo delle risorse dei fondi SIE utilizzate conformemente agli articoli 43 bis e 44 (campo 37);
- la quota destinata al trattamento differenziato degli investitori operanti secondo il principio dell’economia di mercato, che apportano fondi di contropartita o coinvestono a livello dei destinatari finali (campo 37.1);
- gli importi destinati a coprire perdite sull’importo nominale del contributo dei fondi SIE derivanti da interessi negativi, purché tali perdite si producano nonostante una gestione attiva della tesoreria da parte degli organismi attuatori (campo 37.3).
Effetto moltiplicatore e investimenti azionari
Il titolo VIII viene aggiornato per concentrarsi sui progressi compiuti nel conseguimento dell’atteso effetto moltiplicatore degli investimenti effettuati dallo strumento finanziario, in linea con l’articolo 46, paragrafo 2, lettera h), del regolamento (UE) n. 1303/2013. Il campo 40, relativo al valore degli investimenti azionari rispetto agli anni precedenti, viene collocato in questa sezione e il precedente campo 40 è soppresso per evitare duplicazioni, in coerenza con gli obblighi di comunicazione previsti dall’articolo 46, paragrafo 2, lettere h) e i).
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento è stato adottato il 13 febbraio 2019 ed è entrato in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come atto di esecuzione, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Disposizioni principali
Aggiornamento dei titoli dell’atto e del capo II
Il titolo del regolamento di esecuzione n. 821/2014 è sostituito per includere anche le "misure di informazione, di comunicazione e di visibilità"; analogo aggiornamento è apportato al titolo del capo II, che viene dedicato alle caratteristiche tecniche delle misure di informazione, comunicazione e visibilità e alle istruzioni per l’emblema dell’Unione e i colori standard.
Caratteristiche tecniche dell’emblema dell’Unione
L’articolo 4, paragrafo 4, è sostituito: il nome "Unione europea" deve essere sempre scritto per esteso; per il testo che accompagna l’emblema sono ammessi solo specifici caratteri (Arial, Auto, Calibri, Garamond, Trebuchet, Tahoma, Verdana, Ubuntu); sono vietati corsivo, sottolineature ed effetti speciali; il testo non deve interferire con l’emblema; la dimensione del carattere deve essere proporzionata; il colore deve essere Reflex Blue, nero o bianco, secondo lo sfondo.
Semplificazione dell’identificazione degli strumenti finanziari
È soppressa la prescrizione secondo cui il nome di uno strumento finanziario debba contenere un riferimento al fatto che esso è sostenuto dai fondi SIE. Resta fermo, ai sensi del regolamento delegato (UE) n. 480/2014, l’obbligo di informare i destinatari finali che il finanziamento avviene nell’ambito di programmi cofinanziati dai fondi SIE.
Adeguamento del modello di relazione sugli strumenti finanziari
L’allegato I del regolamento n. 821/2014 è modificato per allineare il modello di reporting agli articoli 37-46 del regolamento (UE) n. 1303/2013, come modificati dal regolamento (UE, Euratom) 2018/1046. Sono introdotti nuovi campi per le nuove fattispecie e soppressi campi non più necessari.
Nuove categorie di strumenti finanziari e dati da rendicontare
Nel modello vengono inseriti: il campo 7.3 per gli strumenti che combinano un contributo finanziario dell’autorità di gestione con prodotti finanziari della BEI nell’ambito del FEIS, conformemente all’articolo 39 bis; nuovi campi 38.1A, 38.2A e 38.3A per il contributo BEI impegnato, versato e mobilitato a livello dei destinatari finali.
Identificazione degli organismi di attuazione
Il titolo III e il campo 11.1 sono aggiornati per riflettere le diverse tipologie di organismi di attuazione degli strumenti finanziari, inclusi BEI, FEI, istituzioni finanziarie internazionali con partecipazione di uno Stato membro, banche o istituti di proprietà dello Stato, organismi di diritto pubblico o privato e, per prestiti e garanzie, l’autorità di gestione che assume direttamente compiti di esecuzione.
Trattamento di importi rimborsati, interessi negativi e trattamento differenziato
Il titolo VII è riformulato per includere interessi e altre plusvalenze, risorse del programma rimborsate agli strumenti finanziari ai sensi degli articoli 43 e 44, importi utilizzati per il trattamento differenziato di cui all’articolo 43 bis e valore degli investimenti azionari rispetto agli anni precedenti. Sono modificati i campi 37, 37.1 e introdotto il 37.3, relativo alla copertura delle perdite derivanti da interessi negativi, ove si verifichino nonostante una gestione attiva della tesoreria.
Effetto moltiplicatore e valore degli investimenti azionari
Il titolo VIII viene aggiornato per riferirsi ai progressi nel conseguimento dell’atteso effetto moltiplicatore. Il campo 40 relativo al valore degli investimenti azionari rispetto agli anni precedenti viene spostato nel titolo VIII e, in tale sezione, il precedente campo 40 è soppresso per evitare duplicazioni e razionalizzare gli obblighi di comunicazione ex articolo 46, paragrafo 2, lettere h) e i), del regolamento (UE) n. 1303/2013.
Entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È dichiarato obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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