Regolamento (UE) 2019/287
Regolamento (UE) 2019/287 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 febbraio 2019, recante attuazione delle clausole di salvaguardia bilaterali e di altri meccanismi che consentono la revoca temporanea delle preferenze in alcuni accordi commerciali conclusi tra l'Unione europea e paesi terzi
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento stabilisce la cornice procedurale comune per attivare clausole di salvaguardia bilaterali e altri meccanismi previsti in alcuni accordi di libero scambio e di partenariato economico dell’Unione. Disciplina monitoraggio delle importazioni, apertura e conduzione delle inchieste, misure provvisorie e definitive, durata delle misure, riservatezza e relazioni annuali della Commissione. Prevede inoltre atti delegati per aggiornare l’allegato degli accordi e dei prodotti sensibili e atti di esecuzione per applicare in modo uniforme le misure previste dagli accordi.
Attuazione, in alcuni accordi commerciali UE con paesi terzi, delle clausole di salvaguardia bilaterali e di altri meccanismi che consentono la revoca temporanea di preferenze tariffarie o di altro trattamento preferenziale.
Ambito di applicazione
Si applica alle procedure di monitoraggio, inchiesta e adozione di misure relative a importazioni nell’Unione di prodotti originari dei paesi terzi elencati nell’allegato del regolamento e coperti dai rispettivi accordi commerciali. Riguarda le clausole di salvaguardia bilaterali e gli altri meccanismi di revoca temporanea delle preferenze previsti in tali accordi, con applicazione fatte salve eventuali disposizioni specifiche richiamate nell’allegato se non conformi al regolamento. Restano esclusi gli accordi commerciali con paesi terzi non indicati nell’allegato, per i quali continua ad applicarsi l’articolo 194 del regolamento (UE) n. 1308/2013. Il regolamento si applica dal ventesimo giorno successivo alla pubblicazione ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Regolamento (UE) 2019/287: attuazione delle clausole di salvaguardia bilaterali e di altri meccanismi di revoca temporanea delle preferenze
Il regolamento istituisce un quadro procedurale uniforme per dare attuazione, in specifici accordi commerciali conclusi dall’Unione con paesi terzi, alle clausole di salvaguardia bilaterali e agli altri meccanismi che consentono la temporanea sospensione o revoca di preferenze tariffarie o di altro trattamento preferenziale. La finalità è garantire una risposta rapida, trasparente e giuridicamente certa a incrementi delle importazioni che possano arrecare grave pregiudizio all’industria dell’Unione, tenendo conto anche di situazioni particolari, come quelle dei prodotti sensibili e delle regioni ultraperiferiche.
Ambito applicativo e rapporto con gli accordi commerciali
Il regolamento si applica solo agli accordi commerciali elencati nell’allegato, tra cui figurano l’accordo UE-Singapore, l’accordo UE-Vietnam e l’accordo di partenariato economico UE-Giappone. Le disposizioni specifiche contenute in tali accordi e richiamate nell’allegato restano applicabili se e nella misura in cui non siano compatibili con il regolamento. Per gli accordi non compresi nell’allegato continua ad applicarsi l’articolo 194 del regolamento (UE) n. 1308/2013.
Definizioni rilevanti
Le definizioni dell’articolo 2 sono centrali per la corretta applicazione del testo: "industria dell’Unione", "grave pregiudizio", "minaccia di grave pregiudizio", "prodotto sensibile" e "periodo transitorio" sono concetti che condizionano l’attivazione delle misure. In linea generale, il periodo transitorio è pari a 10 anni dalla data di entrata in vigore dell’accordo, salvo diversa disciplina convenzionale.
Presupposti per le misure di salvaguardia
La misura di salvaguardia è subordinata a tre condizioni cumulative: forte aumento delle importazioni, pregiudizio o minaccia di pregiudizio per l’industria dell’Unione e nesso causale con la liberalizzazione prevista dall’accordo. Le forme di intervento ammesse sono due: sospensione di ulteriori riduzioni tariffarie oppure rialzo del dazio entro il limite più basso tra il dazio NMF vigente e il dazio base dell’accordo.
Monitoraggio e avvio dell’inchiesta
La Commissione deve monitorare regolarmente le importazioni dei prodotti sensibili indicati nell’allegato, cooperando con Stati membri e industria. Il monitoraggio può essere esteso ad altri prodotti o settori su richiesta motivata dell’industria dell’Unione. L’inchiesta può essere avviata su richiesta di uno Stato membro, di soggetti rappresentativi dell’industria dell’Unione o d’ufficio dalla Commissione, purché vi siano elementi di prova prima facie sufficienti; l’avviso di apertura va pubblicato entro un mese.
Istruttoria, trasparenza e diritti delle parti
L’inchiesta deve, di regola, chiudersi entro sei mesi, prorogabili di tre mesi in casi eccezionali. La Commissione valuta tutti i fattori oggettivi e quantificabili rilevanti, può basarsi sugli elementi disponibili se le informazioni non vengono fornite o l’inchiesta è ostacolata, e deve garantire accesso al fascicolo non riservato, audizioni, helpdesk per le PMI, nonché la supervisione del consigliere-auditore. La disciplina insiste molto sulla trasparenza: dati e statistiche devono essere rappresentativi, comprensibili, trasparenti e verificabili.
Misure preventive, provvisorie e definitive
Il regolamento consente misure di vigilanza preventive, di durata limitata, quando l’andamento delle importazioni può condurre alle situazioni rilevanti. In caso di circostanze critiche, la Commissione può adottare misure di salvaguardia provvisorie, anche immediatamente applicabili nei casi d’urgenza, con decisione entro cinque giorni lavorativi dalla richiesta di uno Stato membro. Se l’inchiesta si conclude negativamente, le misure cessano e i dazi riscossi a titolo provvisorio sono rimborsati automaticamente. Se invece i presupposti sono confermati, la Commissione può adottare misure definitive.
Durata delle misure e riesame
Le misure di salvaguardia non possono durare oltre due anni, salvo proroga fino a un ulteriore biennio; la durata complessiva, incluse le misure provvisorie, non può superare quattro anni. La proroga richiede la prova che la misura resta necessaria e che l’adeguamento dell’industria dell’Unione è in corso. È previsto un riesame prima della proroga, su richiesta o d’ufficio.
Riservatezza, relazioni e governance dell’attuazione
Il regolamento disciplina in modo dettagliato la riservatezza delle informazioni e l’obbligo di sintesi non riservate. La Commissione deve inoltre presentare una relazione annuale al Parlamento europeo e al Consiglio sull’attuazione degli accordi e sulle misure adottate; il Parlamento può convocare la Commissione per illustrare questioni attuative. È prevista anche una dichiarazione comune di Parlamento europeo e Commissione sulla collaborazione nell’attuazione e sul vaglio delle condizioni per l’avvio d’ufficio delle inchieste.
Atti delegati e atti di esecuzione
Per aggiornare l’allegato e mantenere il sistema coerente con l’evoluzione degli accordi commerciali, la Commissione dispone di poteri delegati, esercitabili per cinque anni dal 14 marzo 2019, con proroga tacita salvo opposizione. Per l’attuazione concreta delle misure previste dagli accordi, la Commissione dispone anche di poteri di esecuzione, soggetti alle procedure di comitato del regolamento (UE) n. 182/2011: procedura consultiva per misure preventive e provvisorie, procedura d’esame per misure definitive e riesami, e procedura d’urgenza per gli atti immediatamente applicabili.
Disposizioni principali
Oggetto e accordi coperti
L’articolo 1 definisce il regolamento come strumento di attuazione delle clausole di salvaguardia bilaterali e di altri meccanismi di revoca temporanea delle preferenze contenuti negli accordi commerciali elencati nell’allegato. Le eventuali disposizioni specifiche contenute negli accordi e riportate nell’allegato prevalgono se non sono conformi al regolamento. Per gli accordi non inclusi nell’allegato continua a operare l’articolo 194 del regolamento (UE) n. 1308/2013.
Definizioni rilevanti
L’articolo 2 chiarisce nozioni essenziali, tra cui accordo, clausola di salvaguardia bilaterale, parti interessate, industria dell’Unione, grave pregiudizio, minaccia di grave pregiudizio, prodotto sensibile, periodo transitorio (di regola 10 anni dall’entrata in vigore dell’accordo, salvo diversa previsione) e paese interessato.
Presupposti delle misure di salvaguardia
L’articolo 3 consente l’adozione di una misura di salvaguardia solo se il prodotto originario di un paese interessato è importato nell’Unione in quantità elevate, in termini assoluti o relativi alla produzione UE, a condizioni tali da arrecare o minacciare di arrecare grave pregiudizio all’industria dell’Unione, e se l’aumento delle importazioni deriva dagli obblighi dell’accordo, inclusa la riduzione o soppressione dei dazi. Le misure possono consistere nella sospensione di ulteriori riduzioni tariffarie oppure nell’aumento del dazio fino al minore tra il dazio NMF vigente e il dazio base della tabella di soppressione dei dazi.
Monitoraggio dei prodotti sensibili
L’articolo 4 impone alla Commissione il monitoraggio regolare delle statistiche sulle importazioni dei prodotti sensibili indicati nell’allegato, con cooperazione e scambio di dati con Stati membri e industria dell’Unione. Su richiesta motivata dell’industria dell’Unione il monitoraggio può essere esteso ad altri prodotti o settori. È prevista una relazione annuale al Parlamento europeo e al Consiglio.
Apertura dell’inchiesta
L’articolo 5 stabilisce che l’inchiesta può essere aperta su richiesta di uno Stato membro, di soggetti che agiscono a nome dell’industria dell’Unione, di associazioni senza personalità giuridica che la rappresentino, anche con il sostegno dei sindacati, oppure d’iniziativa della Commissione, purché vi siano elementi di prova prima facie sufficienti. La richiesta deve indicare, tra l’altro, tasso ed entità dell’aumento delle importazioni e impatto su vendite, produzione, produttività, utilizzo degli impianti, profitti/perdite e occupazione. L’avviso di apertura deve essere pubblicato entro un mese dal ricevimento della richiesta.
Svolgimento dell’inchiesta e diritti procedurali
L’articolo 6 disciplina istruttoria, termini e garanzie procedurali. In linea generale l’inchiesta si conclude entro sei mesi dalla pubblicazione dell’avviso di apertura, prorogabili di tre mesi in casi eccezionali. La Commissione valuta tutti i fattori oggettivi e quantificabili rilevanti per stabilire grave pregiudizio o minaccia, può usare i dati disponibili se mancano informazioni o l’inchiesta è ostacolata, e tutela il contraddittorio mediante accesso ai fascicoli non riservati, audizioni, piattaforma online, helpdesk PMI e consigliere-auditore. Le statistiche e i dati devono essere rappresentativi, disponibili, comprensibili, trasparenti e verificabili.
Misure di vigilanza preventive
L’articolo 7 consente alla Commissione di adottare misure di vigilanza preventive sulle importazioni da un paese interessato quando l’andamento degli scambi può condurre alle situazioni di cui agli articoli 3 e 5. Le misure sono adottate con atto di esecuzione secondo la procedura consultiva e hanno durata limitata, scadendo di regola alla fine del secondo semestre successivo a quello di introduzione.
Misure di salvaguardia provvisorie
L’articolo 8 autorizza misure provvisorie in circostanze critiche, quando un ritardo può causare un danno difficilmente riparabile e vi sono sufficienti elementi prima facie dei presupposti di cui all’articolo 3. In casi d’urgenza debitamente giustificati la Commissione decide entro cinque giorni lavorativi dalla richiesta dello Stato membro e adotta atti immediatamente applicabili. La durata massima è di 200 giorni di calendario; se le misure sono abrogate perché l’inchiesta esclude i presupposti, i dazi riscossi sono rimborsati automaticamente.
Chiusura dell’inchiesta senza misure
L’articolo 9 prevede che, se non risultano soddisfatte le condizioni di cui all’articolo 3, la Commissione chiuda l’inchiesta con decisione adottata secondo la procedura d’esame e pubblichi una relazione con risultati e conclusioni, nel rispetto della riservatezza.
Misure di salvaguardia definitive
L’articolo 10 consente l’adozione di misure definitive quando l’inchiesta accerta che i presupposti dell’articolo 3 sono soddisfatti, mediante procedura d’esame. Anche in questo caso la Commissione pubblica una relazione sintetica delle basi fattuali e giuridiche, compatibilmente con la tutela delle informazioni riservate.
Durata, proroga e riesame
L’articolo 11 limita la durata iniziale delle misure a due anni, prorogabili fino a ulteriori due anni se la misura resta necessaria e l’adeguamento dell’industria dell’Unione è in corso. La proroga può essere chiesta da Stati membri o da soggetti che rappresentano l’industria dell’Unione; la Commissione può avviare un riesame anche d’ufficio. La durata complessiva, incluse eventuali misure provvisorie, non può superare quattro anni.
Riservatezza e uso delle informazioni
L’articolo 12 limita l’uso delle informazioni al solo fine per cui sono state richieste e vieta la divulgazione di dati riservati senza consenso. Chi chiede la riservatezza deve motivarla e, di regola, fornire una sintesi non riservata sufficientemente dettagliata; le autorità possono richiamare informazioni generali e motivazioni delle decisioni, bilanciando il diritto alla non divulgazione dei segreti d’impresa.
Relazione annuale della Commissione
L’articolo 13 impone una relazione annuale al Parlamento europeo e al Consiglio sull’applicazione, attuazione e rispetto degli obblighi contenuti negli accordi e nel regolamento, incluse le misure provvisorie e definitive, di vigilanza preventiva, di vigilanza regionale e le chiusure senza misure. La relazione può essere oggetto di audizione parlamentare e deve essere resa pubblica entro tre mesi dalla presentazione.
Altri meccanismi di revoca temporanea delle preferenze
L’articolo 14 disciplina i casi in cui un accordo preveda ulteriori meccanismi o criteri per sospendere o ripristinare temporaneamente preferenze tariffarie o altri trattamenti preferenziali, inclusi meccanismi di stabilizzazione per regioni ultraperiferiche. La Commissione adotta atti di esecuzione per sospendere, confermare la non sospensione, ripristinare o adattare la sospensione, o per adottare altre misure previste dall’accordo; in urgenza può adottare atti immediatamente applicabili.
Atti delegati e aggiornamento dell’allegato
L’articolo 15 conferisce alla Commissione il potere di modificare l’allegato mediante atti delegati, aggiungendo o eliminando voci relative ad accordi, disposizioni specifiche, prodotti sensibili e norme specifiche per altri meccanismi. L’articolo 16 limita la delega a cinque anni dal 14 marzo 2019, con proroga tacita salvo opposizione di Parlamento o Consiglio, prevede la revoca della delega, la consultazione degli esperti degli Stati membri e un termine di due mesi, prorogabile di altri due, per formulare obiezioni all’atto delegato.
Procedura di comitato
L’articolo 17 attribuisce alla Commissione l’assistenza del comitato istituito dall’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2015/478. Per le misure di vigilanza preventiva e le misure provvisorie si applica la procedura consultiva; per le misure definitive e il riesame si applica la procedura d’esame; per gli atti immediatamente applicabili si applica l’articolo 8 del regolamento (UE) n. 182/2011.
Entrata in vigore e applicazione
L’articolo 18 prevede l’entrata in vigore del regolamento il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e ne conferma la diretta applicabilità in tutti gli Stati membri.
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