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Regolamento

Regolamento (UE) 2019/256

Regolamento di esecuzione (UE) 2019/256 della Commissione, del 13 febbraio 2019, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2015/207 per quanto riguarda le modifiche dei modelli per la presentazione delle informazioni relative a un grande progetto, per il piano d'azione comune, per le relazioni di attuazione relative all'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione e all'obiettivo di cooperazione territoriale europea e che rettifica tale regolamento per quanto riguarda i dati ai fini della revisione dell'efficacia e il quadro di riferimento dell'efficacia

Normativa europea32019R0256

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento aggiorna i modelli e le tabelle del regolamento di esecuzione (UE) 2015/207 per adeguarli alle modifiche intervenute nel quadro normativo dei fondi SIE, in particolare al regolamento (UE, Euratom) 2018/1046. Interviene su grandi progetti, piani d'azione comuni, relazioni di attuazione e indicatori del FSE/IOG, chiarendo anche il trattamento delle operazioni che generano entrate nette e delle operazioni attuate al di fuori dell'area del programma. Contiene inoltre rettifiche sui dati relativi alla revisione dell'efficacia e al quadro di riferimento dell'efficacia, con applicazione retroattiva per evitare incertezze nella rendicontazione.

Modifica e rettifica del regolamento di esecuzione (UE) 2015/207 sui modelli di rendicontazione per grandi progetti, piani d'azione comuni e relazioni di attuazione FESR/FSE/CTE, con aggiornamento dei riferimenti su aiuti di Stato, operazioni fuori area e indicatori di efficacia.

Ambito di applicazione

Si applica alla Commissione, agli Stati membri e, in pratica, alle autorità di gestione e ai soggetti coinvolti nella programmazione e rendicontazione dei fondi SIE disciplinati dal regolamento (UE) n. 1303/2013 e dal regolamento (UE) n. 1299/2013, in particolare per FESR, FSE, Fondo di coesione e cooperazione territoriale europea. Incide sui modelli e sulle tabelle degli allegati del regolamento di esecuzione (UE) 2015/207 relativi a grandi progetti, piani d'azione comuni, relazioni di attuazione e quadro di riferimento dell'efficacia. Le modifiche riguardano anche la rappresentazione degli indicatori FSE/IOG e le informazioni finanziarie per le revisioni dell'efficacia. Sono previste applicazioni retroattive limitate per talune rettifiche (14 febbraio 2015 e 1 gennaio 2014).

Modifica e rettifica del regolamento di esecuzione (UE) 2015/207

Il regolamento interviene sul sistema dei modelli di rendicontazione e monitoraggio previsto dal regolamento di esecuzione (UE) 2015/207, per adeguarlo alle modifiche apportate dal regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 al quadro dei fondi SIE. L'obiettivo è assicurare coerenza tra le nuove regole sostanziali del regolamento (UE) n. 1303/2013 e i modelli operativi utilizzati per grandi progetti, piani d'azione comuni e relazioni di attuazione.

Contesto normativo e finalità

La Commissione richiama in particolare le modifiche relative alle operazioni che generano entrate nette dopo il completamento, alla disciplina dei piani d'azione comuni, all'ammissibilità della spesa per operazioni fuori area e alla revisione delle tabelle di efficacia. Il regolamento risponde anche all'esigenza di certezza del diritto, soprattutto per evitare incoerenze nelle prime rendicontazioni del 2019 e per coordinare l'applicazione delle nuove regole con le date di efficacia previste dal diritto di base.

Grande progetto e aiuti di Stato

Nell'allegato II del regolamento (UE) 2015/207 viene aggiornato il modello di presentazione delle informazioni su un grande progetto. La nota relativa alla valutazione degli investimenti in infrastrutture che possono configurare aiuti di Stato viene riscritta per richiamare la comunicazione della Commissione sulla nozione di aiuto di Stato di cui all'articolo 107, paragrafo 1, TFUE e per invitare gli Stati membri a utilizzare griglie analitiche o altri metodi per motivare l'assenza di aiuto.

Sempre nell'allegato II, il modello relativo alle operazioni che generano entrate nette viene adeguato all'articolo 61 del regolamento (UE) n. 1303/2013. Il testo aggiorna il titolo della sezione e la tabella sui costi ammissibili, prevedendo il calcolo del costo ammissibile totale tenendo conto del tasso forfettario o del tasso di cofinanziamento ridotto. Viene inoltre precisato che il contributo pubblico massimo deve rispettare le norme sugli aiuti di Stato.

Piani d'azione comuni

L'allegato IV viene ampiamente rivisto per riflettere le modifiche agli articoli 104-109 del regolamento (UE) n. 1303/2013 introdotte dal regolamento (UE, Euratom) 2018/1046. Il modello distingue meglio il tipo di PAC, includendo il normale PAC, l'IOG, il primo PAC nell'ambito dell'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione e il primo PAC nell'ambito della cooperazione territoriale europea.

Il contenuto del modello viene anche riorganizzato: si precisano gli obiettivi del PAC, il loro contributo agli obiettivi del programma o alle raccomandazioni specifiche per paese, gli obiettivi e i target intermedi e finali, il contributo ai principi orizzontali, la selezione del PAC ai sensi dell'articolo 125, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1303/2013 e i costi di conseguimento dei target. Alcune sezioni e sottosezioni sono soppresse, mentre altre sono riformulate per semplificare e allineare la struttura del modello.

Relazioni di attuazione FSE e indicatori comuni

L'allegato V è modificato in modo rilevante. La tabella 4 A sugli indicatori di output comuni per il FSE viene sostituita con una versione aggiornata che struttura i dati per priorità di investimento, categoria di regione, anno di riferimento dal 2014 al 2023, valore cumulativo e rapporto di conseguimento. La tabella include numerosi indicatori relativi a disoccupati, inattivi, occupati, giovani, persone anziane, livelli di istruzione, migranti, disabilità, persone svantaggiate, senzatetto, residenti in aree rurali e numero di progetti o di PMI finanziate.

Viene inoltre aggiornata la tabella sui costi delle operazioni attuate al di fuori dell'area del programma per il FESR e il Fondo di coesione, con riferimento all'articolo 70, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1303/2013 e all'articolo 20 del regolamento (UE) n. 1299/2013. Il modello relativo ai piani d'azione comuni è anche aggiornato per indicare il tipo di PAC con le opzioni normale, primo PAC e IOG.

Cooperazione territoriale europea

L'allegato X, relativo alle relazioni di attuazione per l'obiettivo di cooperazione territoriale europea, è modificato in parallelo. Il testo del modello sui piani d'azione comuni viene allineato alla nuova disciplina, ma con una classificazione più limitata del tipo di PAC, che comprende solo il PAC normale e il primo PAC. Anche qui la struttura del modello è adattata per rispecchiare il nuovo assetto del regolamento di base.

Rettifica sui dati di efficacia e applicazione retroattiva

Il regolamento rettifica infine le tabelle dell'allegato V e dell'allegato X relative ai dati per la revisione dell'efficacia e al quadro di riferimento dell'efficacia. La correzione elimina il riferimento, ritenuto non presente nel regolamento di base, a una data limite per la certificazione delle spese ammissibili e chiarisce che, per la relazione da presentare nel 2019, rilevano le spese sostenute e pagate entro il 31 dicembre 2018 e certificate alla Commissione; per la relazione di attuazione finale, rilevano quelle sostenute e pagate entro il 31 dicembre 2023 e certificate alla Commissione.

Per garantire la certezza del diritto, l'articolo 2 si applica con effetto retroattivo dal 14 febbraio 2015, mentre il punto 1 dell'allegato III si applica dal 1 gennaio 2014. Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Disposizioni principali

Modifica dei modelli per grandi progetti, piani d'azione comuni e relazioni di attuazione

L'articolo 1 dispone la modifica degli allegati II, IV, V e X del regolamento di esecuzione (UE) 2015/207 secondo gli allegati I-IV del nuovo regolamento. Le modifiche adeguano i modelli alle novità introdotte dal regolamento (UE, Euratom) 2018/1046, in particolare su redditività delle operazioni, piani d'azione comuni e rendicontazione delle relazioni di attuazione.

Rettifica sui dati per la revisione dell'efficacia e il quadro di riferimento dell'efficacia

L'articolo 2 rettifica gli allegati V e X del regolamento (UE) 2015/207 secondo gli allegati V e VI del nuovo regolamento. La rettifica elimina il riferimento improprio a limiti di certificazione delle spese per il conseguimento dei target intermedi e finali e chiarisce che, per la relazione 2019 e per la relazione finale, contano le spese ammissibili totali sostenute e pagate entro il 31 dicembre 2018 o 31 dicembre 2023 e certificate alla Commissione.

Nuovi riferimenti per i grandi progetti e il trattamento degli aiuti di Stato

Nell'allegato II è aggiornata la nota relativa alla valutazione degli investimenti in infrastrutture che comportano aiuti di Stato: si richiama la comunicazione della Commissione sulla nozione di aiuto di Stato di cui all'articolo 107, paragrafo 1, TFUE e si invita a usare griglie analitiche o altri metodi per spiegare l'assenza di aiuti di Stato. È inoltre aggiornato il quadro di calcolo dei costi ammissibili per operazioni che generano entrate nette, con richiamo all'articolo 61 del regolamento (UE) n. 1303/2013, ai tassi forfettari e al tasso di cofinanziamento ridotto.

Aggiornamento del modello per i piani d'azione comuni

L'allegato IV è riformulato per adeguare il modello del piano d'azione comune alle modifiche degli articoli 104-109 del regolamento (UE) n. 1303/2013. Vengono introdotte indicazioni sul tipo di PAC, compresi il primo PAC nell'ambito dell'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione e quello nell'ambito della CTE, nonché sulla descrizione degli obiettivi, dei target intermedi e finali, dei principi orizzontali, della selezione e dei costi di conseguimento.

Aggiornamento della rendicontazione FSE e IOG

L'allegato V sostituisce la tabella 4 A sugli indicatori di output comuni per il FSE e l'IOG, con una struttura dettagliata per genere, anno 2014-2023, target finale e rapporto di conseguimento. È inoltre aggiornata la tabella sui costi delle operazioni attuate al di fuori dell'area del programma, in coerenza con l'articolo 70, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1303/2013, e viene modificata la tabella sui piani d'azione comuni per indicare il tipo di PAC (normale, primo PAC, IOG).

Aggiornamento della rendicontazione per la cooperazione territoriale europea

L'allegato X è modificato per allineare il modello delle relazioni di attuazione dell'obiettivo di cooperazione territoriale europea alle nuove regole sui primi piani d'azione comuni e per correggere il richiamo al tipo di PAC, limitandolo a normale e primo PAC.

Entrata in vigore e applicazione retroattiva limitata

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. L'articolo 2 si applica dal 14 febbraio 2015, mentre l'allegato III, punto 1, si applica dal 1 gennaio 2014. Il testo precisa che il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiefondi strutturali e di investimento europeicooperazione territoriale europearendicontazione e monitoraggioaiuti di Statopolitica regionale

Testo integrale

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