Regolamento (UE) 2019/443
Regolamento delegato (UE) 2019/443 della Commissione, del 13 febbraio 2019, che modifica il regolamento delegato (UE) 2017/588 per quanto riguarda la possibilità di adeguare il numero medio giornaliero di operazioni relativo a un'azione quando la sede di negoziazione con il maggior volume di scambi dell'azione è situata al di fuori dell'Unione (Testo rilevante ai fini del SEE.)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento interviene sul regime UE delle dimensioni minime del tick di negoziazione, per evitare che il parametro usato per le azioni transfrontaliere rifletta solo una parte della liquidità effettiva quando il mercato più liquido è in un paese terzo. A tal fine attribuisce alle autorità competenti il potere di adeguare il numero medio giornaliero di operazioni, tenendo conto anche delle negoziazioni effettuate fuori dall’Unione. Il testo introduce inoltre obblighi di comunicazione tra autorità competenti e fissa il momento da cui le sedi di negoziazione devono applicare il tick corrispondente al valore adeguato.
Modifica la disciplina UE sulle dimensioni minime del tick di negoziazione per azioni, consentendo alle autorità competenti di adeguare il numero medio giornaliero di operazioni quando il mercato principale dell’azione è in un paese terzo.
Ambito di applicazione
Si applica alle azioni già soggette al regime del regolamento delegato (UE) 2017/588 in materia di tick size, quando l’azione è negoziata sia nell’Unione sia in un paese terzo e la sede di negoziazione con il maggior volume di scambi è situata fuori dall’Unione. Riguarda le autorità competenti degli Stati membri e le sedi di negoziazione nell’Unione che trattano la medesima azione; la modifica opera nell’ambito del mercato degli strumenti finanziari ed è direttamente applicabile negli Stati membri. Non introduce una disciplina autonoma per certificati di deposito o ETF, ma incide sul meccanismo di calcolo del numero medio giornaliero di operazioni per le azioni.
Modifica del regime sui tick di negoziazione per azioni con mercato principale in un paese terzo
Il regolamento delegato (UE) 2019/443 modifica il regolamento delegato (UE) 2017/588, che disciplina il regime obbligatorio delle dimensioni minime del tick di negoziazione per azioni, certificati di deposito e taluni ETF. L’intervento nasce dall’esigenza di evitare che, per le azioni negoziate sia nell’Unione sia in un paese terzo, il parametro di liquidità utilizzato per determinare il tick size sia basato soltanto sulla porzione di negoziazione avvenuta nell’Unione, con il rischio di non riflettere la liquidità complessiva dello strumento.
Finalità della modifica
La Commissione evidenzia che il tick size obbligatorio serve ad armonizzare gli incrementi di prezzo, preservare profondità e liquidità del mercato e garantire un ordinato funzionamento delle negoziazioni. Per le azioni con sede di negoziazione più liquida fuori dall’Unione, diventa quindi necessario consentire alle autorità competenti di correggere il numero medio giornaliero di operazioni, così da allinearlo alla liquidità complessiva. Il regolamento mira anche a ridurre i vincoli informativi legati ai dati delle sedi di paesi terzi, lasciando alle autorità una certa flessibilità metodologica.
Modifica introdotta all’articolo 3 del regolamento delegato (UE) 2017/588
Vengono inseriti nell’articolo 3 i paragrafi 8, 9 e 10. L’autorità competente può adeguare il numero medio giornaliero di operazioni per una determinata azione solo se ricorrono entrambe le condizioni seguenti:
- la sede di negoziazione con il maggior volume di scambi dell’azione è situata in un paese terzo;
- il numero medio giornaliero di operazioni calcolato e pubblicato secondo la procedura ordinaria è uguale o superiore a 1.
Nell’adeguamento, l’autorità deve considerare anche le operazioni eseguite nella sede di negoziazione del paese terzo con il maggior volume di scambi per l’azione.
Pubblicazione e coordinamento tra autorità e sedi di negoziazione
L’autorità competente che effettua l’adeguamento deve pubblicare il valore adeguato del numero medio giornaliero di operazioni. Prima della pubblicazione, deve comunicarlo alle autorità competenti delle altre sedi di negoziazione operanti nell’Unione in cui la stessa azione è negoziata. La disposizione è coerente con l’obiettivo di far sì che tutte le sedi coinvolte dispongano delle informazioni necessarie e applichino in modo coordinato il medesimo tick size.
Momento di applicazione del tick size adeguato
Le sedi di negoziazione devono applicare le dimensioni del tick di negoziazione della fascia di liquidità corrispondente al valore adeguato a partire dal secondo giorno di calendario successivo alla pubblicazione. Ciò garantisce simultaneità nell’adeguamento e certezza del diritto per gli operatori di mercato.
Entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. In quanto regolamento, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Disposizioni principali
Potere di adeguamento del numero medio giornaliero di operazioni
Inserisce nell’articolo 3 del regolamento delegato (UE) 2017/588 i paragrafi 8, 9 e 10. L’autorità competente può adeguare il numero medio giornaliero di operazioni calcolato o stimato per una determinata azione secondo la procedura prevista dai paragrafi 1-7, se: la sede di negoziazione con il maggior volume di scambi dell’azione è situata in un paese terzo; il numero medio giornaliero di operazioni, calcolato e pubblicato secondo i paragrafi 1-4, è pari o superiore a 1. Nell’adeguamento, l’autorità tiene conto delle operazioni eseguite nella sede di negoziazione del paese terzo con il maggior volume di scambi.
Pubblicazione e comunicazione del valore adeguato
L’autorità competente che ha effettuato l’adeguamento pubblica il valore adeguato del numero medio giornaliero di operazioni. Prima della pubblicazione, comunica tale valore alle autorità competenti delle altre sedi di negoziazione operanti nell’Unione in cui la stessa azione è negoziata.
Applicazione coordinata del tick size
Le sedi di negoziazione applicano le dimensioni del tick di negoziazione corrispondenti alla fascia di liquidità determinata dal valore adeguato del numero medio giornaliero di operazioni a partire dal secondo giorno di calendario successivo alla pubblicazione.
Entrata in vigore e applicabilità
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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