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Regolamento

Regolamento (UE) 2019/288

Regolamento (UE) 2019/288 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 febbraio 2019, che modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013 per quanto riguarda alcune norme sui pagamenti diretti e sul sostegno allo sviluppo rurale per gli anni 2019 e 2020

Normativa europea32019R0288

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento introduce adeguamenti mirati ai regolamenti sullo sviluppo rurale e sui pagamenti diretti per garantire la continuità applicativa nel 2019 e nel 2020, in vista della futura PAC. Vengono precisate le regole sulle indennità transitorie per le zone con vincoli naturali, sulla possibilità di finanziare attività preparatorie della prossima PAC tramite assistenza tecnica e sulla comunicazione, per il 2020, delle decisioni di riduzione dei pagamenti diretti oltre 150.000 EUR. Inoltre, si estende al 2020 la flessibilità tra i due pilastri della PAC e si adeguano i conseguenti meccanismi di riduzione o aumento lineare del valore dei diritti all’aiuto.

Modifica tecnica dei regolamenti (UE) n. 1305/2013 e n. 1307/2013 per adeguare alcune regole sui pagamenti diretti e sul sostegno allo sviluppo rurale agli anni 2019 e 2020.

Ambito di applicazione

Si applica agli Stati membri dell’Unione europea, agli agricoltori beneficiari dei pagamenti diretti e ai soggetti/autorità coinvolti nella gestione del FEASR e della PAC nel periodo di programmazione 2014-2020. Incide in particolare sulle norme relative alle indennità per zone soggette a vincoli naturali diverse dalle zone montane, sull’assistenza tecnica della Commissione per la preparazione della futura PAC, sul meccanismo di riduzione dei pagamenti diretti oltre 150.000 EUR, sulla flessibilità tra i pilastri e sugli aggiustamenti dei massimali nazionali e del valore dei diritti all’aiuto. Si applica dal 1o marzo 2019; è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Regolamento (UE) 2019/288 che modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013 per gli anni 2019 e 2020

Il regolamento interviene in modo puntuale su alcuni profili della politica agricola comune per assicurare continuità normativa negli ultimi anni del periodo di programmazione 2014-2020 e agevolare la transizione verso la futura PAC. Le modifiche riguardano sia il sostegno allo sviluppo rurale finanziato dal FEASR sia il regime dei pagamenti diretti agli agricoltori.

Finalità e contesto

Dai considerando emerge che il legislatore dell’Unione intende, da un lato, adattare il quadro delle indennità per le zone soggette a vincoli naturali diverse dalle zone montane, tenendo conto della proroga al 2019 del termine per la nuova delimitazione di tali zone e della riduzione del periodo di adeguamento per gli agricoltori interessati; dall’altro, chiarire che l’assistenza tecnica può finanziare attività preparatorie della futura PAC. Parallelamente, occorreva rendere operativi alcuni aggiustamenti tecnici al regolamento sui pagamenti diretti per l’anno civile 2020, in attesa del nuovo regime applicabile dal 1o gennaio 2021.

Modifiche al regolamento (UE) n. 1305/2013

All’articolo 31, paragrafo 5, viene inserita una regola specifica per le indennità transitorie decrescenti erogate a partire dal 2019: tali indennità non possono inizialmente superare l’80% dell’importo medio fissato per il periodo 2014-2020 e devono essere calibrate in modo che nel 2020 il livello finale sia pari alla metà di quello iniziale. La modifica mira a rendere graduale l’adeguamento dei beneficiari coinvolti nella nuova delimitazione delle zone.

All’articolo 51, paragrafo 1, viene inoltre chiarito che il FEASR può finanziare attività volte a preparare l’attuazione della PAC nel successivo periodo di programmazione. La norma rafforza la base giuridica per l’uso dell’assistenza tecnica in funzione della transizione tra periodi di programmazione.

Modifiche al regolamento (UE) n. 1307/2013: riduzione dei pagamenti diretti e flessibilità finanziaria

All’articolo 7, paragrafo 2, resta confermato che il prodotto stimato della riduzione dei pagamenti di cui all’articolo 11 è reso disponibile come sostegno unionale finanziato dal FEASR. In concreto, il meccanismo continua a collegare la riduzione dei pagamenti diretti alla disponibilità di risorse per lo sviluppo rurale.

Per l’articolo 11, paragrafo 6, si introduce un obbligo specifico per il 2020: gli Stati membri devono comunicare alla Commissione, entro il 31 dicembre 2019, la decisione adottata in conformità di tale articolo e l’eventuale prodotto stimato delle riduzioni. Si tratta di una misura di continuità amministrativa rispetto al sistema già applicabile negli anni precedenti.

La principale novità è l’estensione al 2020 della flessibilità tra i pilastri della PAC prevista dall’articolo 14. Gli Stati membri possono, entro il 31 dicembre 2019, scegliere:

  • di rendere disponibile fino al 15% dei massimali nazionali annui per il 2020 come sostegno supplementare FEASR nell’esercizio finanziario 2021, con conseguente indisponibilità della corrispondente somma per i pagamenti diretti;
  • di rendere disponibile, sotto forma di pagamenti diretti, fino al 15% o, per Bulgaria, Estonia, Spagna, Lettonia, Lituania, Polonia, Portogallo, Romania, Slovacchia, Finlandia e Svezia, fino al 25% dell’importo destinato al sostegno FEASR nell’esercizio finanziario 2021 dalla normativa dell’Unione adottata dopo la decisione del Consiglio ai sensi dell’articolo 312, paragrafo 2, TFUE. In entrambi i casi, la decisione deve essere comunicata alla Commissione entro il 31 dicembre 2019 e deve indicare la percentuale scelta.

Adeguamento dei diritti all’aiuto

L’articolo 22, paragrafo 5, viene riscritto per coordinare il sistema dei massimali nazionali con le decisioni adottate ai sensi dell’articolo 14 e di altre disposizioni richiamate. Se il massimale stabilito dalla Commissione per uno Stato membro differisce da quello dell’anno precedente per effetto di tali decisioni, lo Stato membro deve procedere a una riduzione o a un aumento lineare del valore di tutti i diritti all’aiuto, così da rispettare il vincolo del paragrafo 4.

Entrata in vigore e applicazione

Il regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica dal 1o marzo 2019. Il testo precisa inoltre che, in ragione dell’urgenza di assicurare flessibilità agli Stati membri e continuità alla politica di sviluppo rurale, è ammessa un’eccezione al periodo di otto settimane previsto dal protocollo n. 1 sul ruolo dei parlamenti nazionali.

Disposizioni principali

Indennità transitorie per zone con vincoli naturali

All’articolo 31, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1305/2013, se le indennità decrescenti sono erogate soltanto a partire dal 2019, esse non possono inizialmente superare l’80% dell’importo medio stabilito per il periodo di programmazione 2014-2020. Il livello deve essere fissato in modo che nel 2020 il livello finale sia pari alla metà del livello iniziale.

Assistenza tecnica per la futura PAC

All’articolo 51, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1305/2013 si chiarisce che il FEASR può finanziare attività volte a preparare l’attuazione della PAC nel successivo periodo di programmazione.

Riaddebito al FEASR del prodotto della riduzione dei pagamenti diretti

All’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1307/2013 si conferma che, per ogni Stato membro e per ogni anno civile, il prodotto stimato della riduzione dei pagamenti di cui all’articolo 11 è reso disponibile come sostegno unionale finanziato dal FEASR.

Comunicazione per la riduzione dei pagamenti diretti nel 2020

All’articolo 11, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1307/2013 si aggiunge l’obbligo per gli Stati membri di comunicare alla Commissione, entro il 31 dicembre 2019, la decisione adottata per l’anno 2020 e l’eventuale prodotto stimato delle riduzioni.

Flessibilità tra i pilastri per il 2020

All’articolo 14, paragrafo 1, gli Stati membri possono decidere entro il 31 dicembre 2019 di rendere disponibile, come sostegno supplementare nell’ambito del FEASR nell’esercizio finanziario 2021, fino al 15% dei massimali nazionali annui per il 2020; la corrispondente somma non è più disponibile per i pagamenti diretti e la decisione deve indicare la percentuale scelta. All’articolo 14, paragrafo 2, possono decidere entro la stessa data di rendere disponibile sotto forma di pagamenti diretti fino al 15% o, per Bulgaria, Estonia, Spagna, Lettonia, Lituania, Polonia, Portogallo, Romania, Slovacchia, Finlandia e Svezia, fino al 25% dell’importo destinato al sostegno FEASR per l’esercizio finanziario 2021 dalla normativa UE adottata dopo la decisione del Consiglio ex articolo 312, paragrafo 2, TFUE.

Adeguamento del valore dei diritti all’aiuto

All’articolo 22, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1307/2013 si stabilisce che, se il massimale per uno Stato membro cambia rispetto all’anno precedente per effetto di decisioni adottate ai sensi dell’articolo 14, paragrafi 1 o 2, o di altre disposizioni richiamate, lo Stato membro deve praticare una riduzione o un aumento lineare del valore di tutti i diritti all’aiuto per garantire il rispetto del paragrafo 4 dello stesso articolo.

Entrata in vigore e applicazione

Il regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica dal 1o marzo 2019. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiepolitica agricola comunesviluppo ruralepagamenti direttifinanziamenti uediritto agricolo

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